VISTO il C.C.N.L del personale tecnico-amministrativo del
Comparto Università per il quadriennio 1998-2001 ed in particolare l'art. 32,
comma 4;
VISTE le
norme richiamate nel sopra citato art. 32 del C.C.N.L. ed in particolare l'art.
9 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319;
VISTA anche
la Legge 20 maggio 1970, n. 300 ed in particolare l'art.10, comma 1;
CONSIDERATO che alla data del 1° gennaio 2002 erano in servizio 298
unità di personale tecnico-amministrativo di cui al C.C.N.L;
art. 1
Il personale
tecnico-amministrativo ha diritto di beneficiare, su domanda, di permessi
straordinari retribuiti per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento
di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, scuole di
istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali,
pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di
titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento
pubblico.
art. 2
Ai sensi e per
gli effetti della succitata norma, per l'anno accademico 2002/2003, viene
individuato un contingente di 10 unità di personale tecnico-amministrativo,
pari al 3% delle unità in servizio al 1° gennaio 2002.
art. 3
Compatibilmente
con le esigenze di servizio, a ciascun dipendente avente diritto potranno
essere concessi permessi straordinari retribuiti, da fruire nell'anno
accademico, nella misura massima di 150 ore annue individuali, comprensive del
tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.
art. 4
Il personale
interessato dovrà inoltrare a questa Amministrazione, entro e non oltre il
16/11/2002, istanza corredata dall'indicazione dell'iscrizione al corso di
studi prescelto. Successivamente, i destinatari del beneficio dovranno
documentare la frequenza ai corsi nonché gli esami sostenuti, a norma delle
leggi vigenti. In mancanza di tale documentazione giustificativa i perme ssi
utilizzati saranno considerati come periodi di assenza, non retribuita, per
motivi di studio.
art. 5
Qualora le
richieste superino il contingente individuato all’art. 2 del presente
provvedimento, verranno concessi i permessi secondo il sottoindicato ordine, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 9 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319 e
dall'art. 17 del D.P.R. 17/1/1990, n.
44:
a) dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, se
studenti universitari o post- universitari, abbiano superato gli esami degli
anni precedenti;
b)
dipendenti che frequentino l'anno di corso che precede l'ultimo e,
successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ancora
anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e
post-universitari la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare attività didattiche e formative, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b );
Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c), la precedenza è accordata, nell'ordine ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
A parità di condizioni, i permessi saranno accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine descrescente di età.
art. 6
Il lavoratore
studente, il cui lavoro sia articolato in turni, ha inoltre diritto ad essere
adibito a turni che facilitino la frequenza ai corsi di studio e la
preparazione degli esami e di rifiutare prestazioni di lavoro straordinario che
gli vengano eventualmente richieste dall'Amministrazione.
art. 7
Si fa salva
l'eventuale applicazione di criteri diversi che dovessero intervenire nel
periodo intercorrente tra l'emanazione del presente provvedimento e la
redazione della graduatoria.
art. 8
Il presente provvedimento
sarà affisso all'Albo dell'Università e dello stesso sarà data comunicazione
alle Organizzazioni Sindacali regolarmente costituite presso questo Ateneo.
Firmato
Il Direttore Amministrativo
dott. Lucio Orlando
Nota: Ai sensi dell'art. 5 del D.R. n. 226 del 6
maggio 2002, si dichiara che il contenuto del file è conforme all'atto
originale registrato che è depositato presso l'Ufficio Stato Giuridico e
Trattamento Economico del P.T.A., dove è consultabile.