CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE DA INSTALLARE PRESSO IL POLO UNIVERSITARIO DI MACCHIA ROMANA

 INGEGNERIA E CISIT

 

PARTE AMMINISTRATIVA

1.1             OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO

L’appalto consiste nella fornitura e posa in opera di tende presso aule ed ambienti situati nel Campus di Macchia Romana in Potenza.

L’importo complessivo della fornitura e della relativa posa in opera ammonta presumibilmente a € 30.000,00 oltre IVA.

Le quantità e le caratteristiche tecniche della tende da fornire sono indicate negli schemi allegati.

La fornitura riguarda due edifici ubicati presso il Campus di Macchia Romana: il primo è relativo al fabbricato di Ingegneria ed il secondo riguarda gli ambienti del CISIT presso il fabbricato di Scienze.

2.1        MODALITA’ DI  PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara le ditte dovranno, pena l’esclusione , seguire le indicazioni, indicate nel bando di gara , cui il presente capitolato integralmente si richiama.

3.1.             CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avverrà  per l’intera fornitura, il metodo previsto dall’articolo 16, comma 1°, lettera a) del decreto Legislativo 24 luglio 1992, n.358, modificato ed integrato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 402, a favore del prezzo più basso.

In presenza di una sola offerta ritenuta congrua, l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura.

4.1.             PREZZO DELLA FORNITURA

Il prezzo della fornitura sarà quello risultante dall’atto di aggiudicazione, e s’intenderà fisso ed invariabile fino alla completa consegna  e montaggio dei tendaggi, anche se intervengano variazioni nei costi della materia prima, della mano d’opera e di ogni altro elemento di produzione.

Il prezzo offerto dovrà intendersi comprensivo di ogni costo, onere e rischio per imballo, trasporto. In particolare esso dovrà essere comprensivo delle seguenti spese:

-  manovalanza;

- scarico e deposito della merce nei locali e piani di destinazione:

-        montaggio nei locali di destinazione, sulla base delle indicazioni che saranno fornite all’atto

 

 

 

della consegna.

5.1.VINCOLO CONTRATTUALE

L’aggiudicazione mentre sarà immediatamente vincolante per la Ditta, lo sarà per l’Università soltanto dopo l’approvazione, con provvedimento dirigenziale, degli atti di gara.

6.1       CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta è obbligata, in caso di aggiudicazione, a costituire cauzione definitiva.

La cauzione definitiva sarà costituita a  garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivante dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché dal rimborso delle somme che l’Amministrazione avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso dell’appalto.

E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione fosse insufficiente.

L’importo della cauzione definitiva sarà pari al 5% ( cinque per cento) dell’importo di aggiudicazione, IVA esclusa.

Tale importo sarà mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto.

La cauzione definitiva, in qualunque forma prestata,  coprirà l’intero periodo di validità del contratto.

Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dal responsabile del procedimento, accertata la completa e regolare esecuzione dell’appalto nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.

La cauzione definitiva dovrà  essere prestata in alternativa, in una delle modalità  indicate all’art.4 lett. g) del bando di gara.

La Ditta sarà tenuta in ogni momento ad integrare detto deposito cauzionale qualora esso venisse in tutto o in parte utilizzato a titolo di rimborso di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.

Nessun interesse sarà dovuto sulle somme versate a titolo di deposito cauzionale.

7.1.            COLLAUDO

Il collaudo dei tendaggi dovrà avvenire entro trenta giorni dall’avvenuta consegna e montaggio.

Il collaudo sarà effettuato da un rappresentante dell’Università e da un rappresentante della Ditta.

L’esito di tale collaudo dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Qualora al collaudo i tendaggi non risultassero rispondenti ai requisiti,  non saranno accettati. In tal caso l’Università chiederà la sostituzione entro 20 giorni.

 

 

 

 

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non si uniformi  a tale obbligo, l’Amministrazione procederà all’acquisto ed al montaggio del tendaggio  presso altro fornitore, addebitando alla Ditta l’eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello risultante dall’aggiudicazione. La merce non accettata resta a disposizione della Ditta a suo rischio, e dovrà essere ritirata senza indugio dalla stessa e a sue spese.

8.1.            GARANZIA

Il tendaggio fornito dovrà essere privo di difetti dovuti a vizi nei materiali impiegati e possedere tutti i requisiti indicati dalla Ditta nella sua documentazione tecnica.

La Ditta sarà tenuta a garantire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1490 del Codice Civile che il tendaggio fornito sia immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che le rendano inidoneo all’uso al quale è destinato, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Il tendaggio dovrà essere garantito dalla Ditta da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un periodo minimo di mesi 12 (dodici) salvo maggiore durata, offerta dalla Ditta, a decorrere dalla data dell’avvenuto collaudo con esito favorevole ed accettazione definitiva.

Pertanto la Ditta sarà obbligata ad eliminare a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo , dipendenti da vizi di costruzione , da  materiali impiegati o da difettoso montaggio.

9.1             SUBAPPALTO

 

E’ consentito il subappalto a norma di legge. In tale caso l’Impresa renderà nota, nella documentazione amministrativa la volontà di valersi del subappalto avendo cura, altresì , di indicare quanta parte del presenta appalto intende affidare ad altri.

In caso di mancata dichiarazione, nessun subappalto potrà essere autorizzato dalla Stazione Appaltante.

10.1            TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’ DEI BENI

La proprietà dei beni oggetto del presente capitolato è trasferita all’Amministrazione dalla data di positivo collaudo.

Restano pertanto a carico della Ditta i rischi di perdita e danni conseguenti al trasporto e alla sosta in attesa del collaudo,  ad eccezione della perdita e danni a questa imputabili.

11.1             RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto  nei casi previsti dalla normativa vigente, con il conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo.

In particolare  il contratto sarà risolto per:

 

 

 

§       fornitura di beni non rispondenti ai requisiti;

§       recidiva nei ritardi della consegna;

§       recidiva per mancata sostituzione;

§       per motivi di pubblico interesse;

§       affidamento in subappalto oltre i limiti consentiti.

La Ditta, oltre ad incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale, a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti che l’Amministrazione debba sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento della fornitura ad altra Ditta.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto, quando l’Amministrazione, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne da comunicazione scritta alla Ditta.

I rimborsi per i danni provocati e le penali applicate, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

12.1            RESPONSABILITA’ DELLA DITTA

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di lavoro, assicurazioni sociali e  risponde degli eventuali danni arrecati ai suoi collaboratori nell’esecuzione degli adempimenti contrattuali, sollevando l’Università da qualsiasi responsabilità che al riguardo le fosse mossa.

13.1     FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere fra le parti in merito al contratto oggetto del presente capitolato speciale di appalto, sarà competente unicamente il Foro di Potenza.

15.1     TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche, recante disposizioni a “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali”,  il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla Legge 7 agosto 1991, n. 241.

Il trattamento dei suddetti dati sarà svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla suddetta normativa.

In particolare il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla presente gara ha la sola

 

 

 

finalità di consentire l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell’inesistenza di cause ostative, e che la Ditta ha la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della medesima legge n. 675 del 1996.

16.1            NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente e diversamente  disposto dal presente capitolato speciale di gara, costituisce disciplina applicabile il  Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità e le norme di legge in materia vigenti in quanto applicabili..