Affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 27 maggio 2003
Art. 1 Ambito di applicazione
Art. 2 Sessioni
Art. 3 Pianificazione dei lavori
Art. 4 Convocazione
Art. 5 Ordine del giorno
Art. 6 Validità delle sedute
Art. 7 Ordine della discussione
Art. 8 Documentazione
Art. 9 Partecipazione di
estranei alle sedute e verbalizzazione
Art. 10 Interrogazioni
Art. 11 Comunicazioni
Art. 12 Poteri del
Presidente
Art. 13 Discussione
Art. 14 Modalità di
votazione
Art. 15 Verbale
Art. 16 Esecutività delle
deliberazioni
Art. 17 Pubblicità del
verbale
Art. 18 Norma finale
Art. 19 Norma transitoria
Art. 1
Ambito di applicazione
1.
Il presente
Regolamento, emanato nel rispetto dello Statuto di Ateneo e nelle more
dell'adozione del Regolamento Generale, contiene le regole di funzionamento del
Consiglio di Amministrazione.
2.
Esso si ispira a
criteri di semplificazione e di informatizzazione delle procedure e dei
documenti amministrativi.
Art. 2
Sessioni
1.
Il Consiglio di
Amministrazione è convocato dal Rettore, in qualità di Presidente del Collegio.
Esso deve essere convocato, in via
ordinaria, almeno una volta al mese in base al calendario di cui al successivo
articolo 3, e può essere convocato in via straordinaria:
- qualora il Rettore ne ravvisi
l'opportunità;
- quando ne faccia richiesta
motivata almeno un terzo dei suoi membri.
In tale ultimo caso l'assemblea
dovrà essere convocata entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 3
Pianificazione dei lavori
1.
Nella prima seduta
utile del mese di settembre, il Consiglio concorda un calendario generale delle
adunanze che si terranno, in via ordinaria, nel corso dell'anno successivo.
2.
Al calendario viene
data pubblicità con pubblicazione sul sito web dell'Ateneo, esso è diramato con
mezzo informatico a tutte le strutture ed Organi previsti dallo Statuto.
Art. 4
Convocazione
1.
Il Consiglio di
Amministrazione deve essere convocato con avviso del Presidente, contenente
l'ordine del giorno.
2.
Al Pro-Rettore, al
Direttore Amministrativo, ai Rappresentanti dei Professori e dei Ricercatori ed
ai Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo la convocazione deve
essere notificata in sede, con mezzo informatico.
Ai Rappresentanti degli studenti
la convocazione deve essere notificata, con mezzo informatico, al recapito da
essi dichiarato all'atto dell'accettazione della nomina a membri del Consiglio
di Amministrazione.
Al Rappresentante della Regione ed
al Prefetto la convocazione deve essere notificata, sempre con mezzo
informatico, nelle rispettive sedi istituzionali.
3.
La convocazione
deve essere notificata ai membri del Consiglio di Amministrazione almeno cinque
giorni prima della data fissata per l'adunanza.
4.
Copia dell'avviso
viene inoltre pubblicata sul sito web dell'Ateneo.
5.
Nel caso in cui si
renda necessario integrare l'ordine del giorno, si applicano, per l'avviso e la
notifica dello stesso, le norme di cui ai precedenti commi.
6.
Nei casi di
motivata urgenza, la convocazione deve essere notificata almeno 48 ore prima
della data fissata per l'adunanza.
7.
Il rispetto delle
disposizioni di cui al presente articolo è condizione per la validità delle
sedute del Consiglio.
Art. 5
Ordine del giorno
1.
L'ordine del giorno
è definito dal Rettore, sentito il Direttore Amministrativo, e contiene
l'elenco degli argomenti in discussione con l'elencazione obbligatoria della
voce "Varie ed Eventuali". Gli argomenti devono essere indicati in
modo chiaro, onde consentire ai Consiglieri ed a chiunque ne abbia interesse di
avere contezza dell'oggetto in discussione e della sua rilevanza.
2.
Ogni singolo
componente può formulare richiesta motivata di inserimento di argomenti
all'ordine del giorno. La richiesta deve di norma pervenire, per iscritto,
almeno dieci giorni prima della data programmata per la seduta. Richieste di
inserimento di argomenti all'ordine del giorno possono inoltre essere formulate
verbalmente nel corso della adunanza del Consiglio di Amministrazione nella
voce Varie ed Eventuali e di esse va dato atto nel verbale di seduta.
3.
Qualora la
richiesta di inserimento sia sottoscritta da almeno due Consiglieri, il Rettore
ha, invece, l'obbligo di inserire l'argomento all'ordine del giorno della
successiva seduta utile.
4.
Eccezionalmente,
l'ordine del giorno di una seduta può essere integrato nel corso di essa con un
nuovo argomento solo se siano presenti tutti i Componenti del Collegio e se
tale integrazione viene approvata all'unanimità.
Art. 6
Validità delle sedute
1.
Per la validità
delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti
il Collegio, con voto deliberativo. Tale quorum deve sussistere per tutto lo
svolgimento della seduta.
2.
Il Presidente e
ogni Consigliere possono chiedere in ogni momento la verifica del numero legale
mediante appello.
3.
Quando, a seguito
della verifica non risulti sussistere il numero legale, il Presidente sospende
la seduta per non più di dieci minuti, al termine dei quali rinnova l'appello
dei presenti e, perdurante la mancanza del numero legale, dichiara non più
valida la seduta e procede ai sensi del successivo comma 5.
4.
Il componente che
intenda allontanarsi definitivamente dal luogo della riunione deve segnalarlo
al Segretario verbalizzante per le necessarie verifiche del quorum.
5.
Entro trenta minuti
dall'ora indicata nella convocazione, il Presidente del Collegio procede
all'appello dei presenti ed ove non risulti raggiunto il quorum, dichiara non
valida la seduta e dispone la rinnovazione della procedura di convocazione.
Art. 7
Ordine della discussione
1.
La discussione ha
luogo secondo l'ordine degli argomenti indicato nell'ordine del giorno.
2.
In apertura di
seduta, ciascun componente può fare richiesta motivata di variazione alla
sequenza degli argomenti da trattare. Sulla richiesta si esprime il Consiglio
con il quorum ordinariamente previsto per la validità delle deliberazioni, dopo
aver ascoltato, se richiesto, non più di due interventi, uno a favore ed uno
contrario alla proposta di variazione.
Art. 8
Documentazione
1.
Copia della
documentazione illustrativa degli argomenti in discussione viene trasmessa con
mezzo informatico ai Consiglieri che ne facciano richiesta garantendone la
riservatezza.
2.
Essa è comunque
disponibile, per ritiro e/o consultazione, presso l'Ufficio amministrativo di
supporto almeno tre giorni prima della programmata seduta.
3.
Il mancato deposito
della documentazione relativa ad un argomento all'ordine del giorno della
seduta comporta il rinvio di quest'ultimo alla successiva seduta utile;
eccezionalmente in particolari casi di urgenza si potrà discutere e deliberare
su un argomento all'ordine del giorno e carente di documentazione ove a tal
fine si esprimano favorevolmente tutti i presenti.
Art. 9
Partecipazione di estranei alle sedute e
verbalizzazione
1.
Possono essere
invitati a relazionare su singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno
dirigenti, funzionari competenti per materia, nonché esperti nelle materie
sottoposte all'esame del Collegio, anche estranei all'Amministrazione.
2.
Può altresì essere
presente, ad ausilio del Direttore Amministrativo nella sua qualità di
Segretario, il personale dell'Ufficio amministrativo di supporto.
3.
Agli esclusivi fini
dell'ausilio delle procedure di verbalizzazione, le discussioni possono essere
registrate su supporti magnetici; esse devono essere cancellate, ove nulla osti
e su disposizione del Presidente, sentito il Segretario, una volta approvato il
verbale della relativa seduta. Dell'avvenuta cancellazione sarà dato atto con
apposito verbale.
Art. 10
Interrogazioni
1.
In apertura di
seduta, nel tempo massimo di un'ora, ciascun componente può formulare al
Rettore interrogazioni, da consegnare al Segretario per la verbalizzazione.
2.
Sulle
interrogazioni presentate in adunanza, il Rettore dà risposta nella stessa
seduta , o, al più tardi, nella seduta immediatamente successiva.
Art. 11
Comunicazioni
1.
Le comunicazioni
sono rese al Consiglio dal Rettore o, se di propria competenza, dal Direttore
Amministrativo. Copia delle predette comunicazioni è messa a disposizione dei
Consiglieri, unitamente alla restante documentazione.
2.
Il Presidente può
ritenere opportuno far seguire alle comunicazioni una breve discussione, senza
delibera.
Art. 12
Poteri del Presidente
1.
Il Rettore, in
qualità di Presidente del Collegio:
·
dirige i lavori
dell'adunanza;
·
modera le
discussioni,
·
concede la
parola secondo l'ordine di presentazione delle richieste;
·
toglie la
parola;
·
può richiamare
all'ordine i componenti il Collegio nel caso in cui venga turbato l'ordine
della seduta;
·
dichiara chiusa
la discussione quando ritenga che l'argomento sia stato adeguatamente
dibattuto;
·
pone in
votazione le proposte di delibera e proclama, al termine delle votazioni,
l'esito delle stesse.
Art. 13
Discussione
1.
Ogni componente ha
diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in
discussione ed ha diritto a non essere interrotto, tranne che dal Presidente,
per eventuali richiami all'ordine.
2.
La durata massima
di ogni intervento è fissata in tre minuti. Il componente può riprendere la
parola solo dopo che sia terminata la prima tornata di interventi sul punto in
discussione.
3.
Il Rettore ha
facoltà, al fine di un efficiente svolgimento dei lavori, di non accogliere
richieste ripetute di intervento, provenienti dal medesimo componente.
4.
A conclusione della
discussione non sono più ammessi interventi; ogni componente può solo produrre
dichiarazioni di voto, contenenti una sintetica esposizione del proprio
orientamento.
5.
Gli interventi e le
dichiarazioni di voto effettuati da ciascun Consigliere saranno riportati a
verbale solo se redatti per iscritto, letti e consegnati al Segretario
dall'interessato nel corso della seduta o se questi, prima di formulare
l'intervento o la dichiarazione di voto, espressamente richieda al Presidente
di mettere a verbale quanto egli stia per dichiarare.
6.
Ciascun
Consigliere, è responsabile a norma delle leggi vigenti, per quanto dice
durante i lavori del Consiglio.
Art. 14
Modalità di votazione
1.
Le deliberazioni
sono adottate a scrutinio palese, per alzata di mano o per appello nominale. Lo
scrutinio segreto viene adottato:
a)
se le deliberazioni
riguardino direttamente persone;
b)
su richiesta di un
Consigliere che raccolga la maggioranza dei votanti.
2.
Ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge nessuno può partecipare alla discussione, né
deliberare, su questioni che lo riguardino.
3.
La proposta di
delibera si intende approvata se raccoglie il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei presenti aventi diritto al voto deliberativo, salvo che la legge,
lo Statuto o Regolamenti di Ateneo prevedano, per specifici argomenti, quorum
qualificati.
Art. 15
Verbale
1.
I verbali delle
adunanze sono redatti dal Direttore Amministrativo - Segretario, valendosi
dell'Ufficio competente.
Il verbale deve contenere:
·
gli estremi della
convocazione;
·
luogo, data ed
ora di inizio e termine della seduta;
·
l'ordine del
giorno;
·
il nome e
cognome dei componenti presenti e di quelli assenti alla seduta;
·
l'indicazione
dell'eventuale sostituzione del Direttore Amministrativo Segretario;
·
l'orario di
entrata dei componenti che non fossero presenti all'apertura dei lavori;
·
l'orario di
uscita dei componenti che si allontanino definitivamente dal luogo della
riunione;
·
le deliberazioni
assunte dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione della relazione del
Rettore o del Direttore Amministrativo e dell'Ufficio competente, delle
premesse e del dispositivo;
·
gli interventi e
le dichiarazioni di voto, integralmente solo se resi ai sensi del precedente
art. 13;
·
in linea
generale, ed in estrema sintesi, gli orientamenti emersi dalla discussione, ove
risultino rilevanti ai fini della deliberazione adottata;
·
le modalità e
gli esiti delle votazioni sulle proposte di delibera;
·
l'indicazione
nominativa degli astenuti e dei contrari;
·
l'indicazione
nominativa di coloro i quali, per ragioni di incompatibilità, si siano
allontanati dal luogo di riunione;
·
in caso di
votazioni a scrutinio segreto l'indicazione nominativa degli scrutatori, se
nominati, il numero di schede bianche, contestate o nulle, e, in caso di elezioni,
gli esiti delle stesse e la proclamazione degli eletti effettuata dal Rettore.
2.
Qualora il verbale
non sia redatto ed approvato seduta stante, lo stesso viene inviato per posta
elettronica, di norma insieme alla convocazione per la seduta immediatamente
successiva. Le rettifiche che ciascun componente intenda apportare al verbale
potranno essere inviate per posta elettronica all'Ufficio amministrativo di
supporto, almeno il giorno prima della seduta nella quale il verbale verrà
portato in approvazione. In ogni caso non potranno essere introdotte
dichiarazioni o interventi non presentati durante la seduta.
3.
Le rettifiche al
verbale non possono in alcun modo modificare le determinazioni adottate, né gli
interventi di altri componenti.
4.
L'approvazione del
verbale avviene, di norma, nella seduta immediatamente successiva a quella cui
il verbale si riferisce e comunque non oltre le due successive sedute
ordinarie.
5.
Una volta
approvato, il verbale reca la sottoscrizione del Segretario e del Presidente in
ogni sua pagina.
Art. 16
Esecutività delle deliberazioni
1.
Salvo diversa
decorrenza esplicitamente dichiarata le deliberazioni sono immediatamente
esecutive, indipendentemente dall'approvazione del verbale della seduta nella
quale sono adottate, e sono trasmesse, per sintesi, e con celerità, agli Uffici
che hanno istruito la pratica nonché agli eventuali, ulteriori, uffici
interessati alla loro esecuzione.
Art. 17
Pubblicità del verbale
1.
Le deliberazioni ed
i verbali sono conservati presso l'Ufficio Organi Collegiali. E' garantito
l'accesso agli interessati, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 18
Norma finale
1.
Il presente
Regolamento, una volta approvato dal Consiglio di Amministrazione è emanato con
Decreto Rettorale ed entra immediatamente in vigore.
2.
Copia di esso
Regolamento è affissa all'Albo Ufficiale di Ateneo per 15 giorni ed è
depositata per la consultazione dei Componenti del Consiglio e di chiunque ne
abbia interesse presso l'Ufficio Organi Collegiali e l'Area Affari Generali
dell'Ateneo.
3.
Copia dello stesso
viene altresì inserita sulla pagina web dell'Ateneo.
Art. 19
Norma transitoria
1.
Per la durata di un
anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento le procedure di
convocazione del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente art. 4
continueranno ad essere effettuate anche per mezzo di rituali comunicazioni
scritte.
Al termine di detto periodo si
procederà alla verifica della efficacia e della validità della procedura
informatica sperimentata e, conseguentemente, si deciderà se passare
definitivamente alla sola procedura informatizzata o prorogare il periodo di
prova.