REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Emanato con D.R. n. 252 del 27 maggio 2003

Affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 27 maggio 2003

 

Indice

Art.  1             Ambito di applicazione

Art.  2             Sessioni

Art.  3             Pianificazione dei lavori

Art.  4             Convocazione

Art.  5             Ordine del giorno

Art.  6             Validità delle sedute

Art.  7             Ordine della discussione

Art.  8             Documentazione

Art.  9             Partecipazione di estranei alle sedute e verbalizzazione

Art. 10             Interrogazioni

Art. 11             Comunicazioni

Art. 12             Poteri del Presidente

Art. 13             Discussione

Art. 14             Modalità di votazione

Art. 15             Verbale

Art. 16             Esecutività delle deliberazioni

Art. 17             Pubblicità del verbale

Art. 18             Norma finale

Art. 19             Norma transitoria

 

 

Art. 1

Ambito di applicazione

 

1.      Il presente Regolamento, emanato nel rispetto dello Statuto di Ateneo e nelle more dell'adozione del Regolamento Generale, contiene le regole di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

2.      Esso si ispira a criteri di semplificazione e di informatizzazione delle procedure e dei documenti amministrativi.

 

Art. 2

Sessioni

 

1.        Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Rettore, in qualità di Presidente del Collegio.

Esso deve essere convocato, in via ordinaria, almeno una volta al mese in base al calendario di cui al successivo articolo 3, e può essere convocato in via straordinaria:

- qualora il Rettore ne ravvisi l'opportunità;

- quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.

In tale ultimo caso l'assemblea dovrà essere convocata entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

 

Art. 3

Pianificazione dei lavori

 

1.     Nella prima seduta utile del mese di settembre, il Consiglio concorda un calendario generale delle adunanze che si terranno, in via ordinaria, nel corso dell'anno successivo.

2.     Al calendario viene data pubblicità con pubblicazione sul sito web dell'Ateneo, esso è diramato con mezzo informatico a tutte le strutture ed Organi previsti dallo Statuto.

 

Art. 4

Convocazione

 

1.       Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato con avviso del Presidente, contenente l'ordine del giorno.

2.       Al Pro-Rettore, al Direttore Amministrativo, ai Rappresentanti dei Professori e dei Ricercatori ed ai Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo la convocazione deve essere notificata in sede, con mezzo informatico.

Ai Rappresentanti degli studenti la convocazione deve essere notificata, con mezzo informatico, al recapito da essi dichiarato all'atto dell'accettazione della nomina a membri del Consiglio di Amministrazione.

Al Rappresentante della Regione ed al Prefetto la convocazione deve essere notificata, sempre con mezzo informatico, nelle rispettive sedi istituzionali.

3.       La convocazione deve essere notificata ai membri del Consiglio di Amministrazione almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

4.       Copia dell'avviso viene inoltre pubblicata sul sito web dell'Ateneo.

5.       Nel caso in cui si renda necessario integrare l'ordine del giorno, si applicano, per l'avviso e la notifica dello stesso, le norme di cui ai precedenti commi.

6.       Nei casi di motivata urgenza, la convocazione deve essere notificata almeno 48 ore prima della data fissata per l'adunanza.

7.       Il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è condizione per la validità delle sedute del Consiglio.

 

Art. 5

Ordine del giorno

 

1.     L'ordine del giorno è definito dal Rettore, sentito il Direttore Amministrativo, e contiene l'elenco degli argomenti in discussione con l'elencazione obbligatoria della voce "Varie ed Eventuali". Gli argomenti devono essere indicati in modo chiaro, onde consentire ai Consiglieri ed a chiunque ne abbia interesse di avere contezza dell'oggetto in discussione e della sua rilevanza.

2.     Ogni singolo componente può formulare richiesta motivata di inserimento di argomenti all'ordine del giorno. La richiesta deve di norma pervenire, per iscritto, almeno dieci giorni prima della data programmata per la seduta. Richieste di inserimento di argomenti all'ordine del giorno possono inoltre essere formulate verbalmente nel corso della adunanza del Consiglio di Amministrazione nella voce Varie ed Eventuali e di esse va dato atto nel verbale di seduta.

3.     Qualora la richiesta di inserimento sia sottoscritta da almeno due Consiglieri, il Rettore ha, invece, l'obbligo di inserire l'argomento all'ordine del giorno della successiva seduta utile.

4.     Eccezionalmente, l'ordine del giorno di una seduta può essere integrato nel corso di essa con un nuovo argomento solo se siano presenti tutti i Componenti del Collegio e se tale integrazione viene approvata all'unanimità.

Art. 6

Validità delle sedute

 

1.     Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il Collegio, con voto deliberativo. Tale quorum deve sussistere per tutto lo svolgimento della seduta.

2.     Il Presidente e ogni Consigliere possono chiedere in ogni momento la verifica del numero legale mediante appello.

3.     Quando, a seguito della verifica non risulti sussistere il numero legale, il Presidente sospende la seduta per non più di dieci minuti, al termine dei quali rinnova l'appello dei presenti e, perdurante la mancanza del numero legale, dichiara non più valida la seduta e procede ai sensi del successivo comma 5.

4.     Il componente che intenda allontanarsi definitivamente dal luogo della riunione deve segnalarlo al Segretario verbalizzante per le necessarie verifiche del quorum.

5.     Entro trenta minuti dall'ora indicata nella convocazione, il Presidente del Collegio procede all'appello dei presenti ed ove non risulti raggiunto il quorum, dichiara non valida la seduta e dispone la rinnovazione della procedura di convocazione.

 

Art. 7

Ordine della discussione

 

1.      La discussione ha luogo secondo l'ordine degli argomenti indicato nell'ordine del giorno.

2.      In apertura di seduta, ciascun componente può fare richiesta motivata di variazione alla sequenza degli argomenti da trattare. Sulla richiesta si esprime il Consiglio con il quorum ordinariamente previsto per la validità delle deliberazioni, dopo aver ascoltato, se richiesto, non più di due interventi, uno a favore ed uno contrario alla proposta di variazione.

 


Art. 8

Documentazione

 

1.     Copia della documentazione illustrativa degli argomenti in discussione viene trasmessa con mezzo informatico ai Consiglieri che ne facciano richiesta garantendone la riservatezza.

2.     Essa è comunque disponibile, per ritiro e/o consultazione, presso l'Ufficio amministrativo di supporto almeno tre giorni prima della programmata seduta.

3.     Il mancato deposito della documentazione relativa ad un argomento all'ordine del giorno della seduta comporta il rinvio di quest'ultimo alla successiva seduta utile; eccezionalmente in particolari casi di urgenza si potrà discutere e deliberare su un argomento all'ordine del giorno e carente di documentazione ove a tal fine si esprimano favorevolmente tutti i presenti.

 

Art. 9

Partecipazione di estranei alle sedute e verbalizzazione

 

1.     Possono essere invitati a relazionare su singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno dirigenti, funzionari competenti per materia, nonché esperti nelle materie sottoposte all'esame del Collegio, anche estranei all'Amministrazione.

2.     Può altresì essere presente, ad ausilio del Direttore Amministrativo nella sua qualità di Segretario, il personale dell'Ufficio amministrativo di supporto.

3.     Agli esclusivi fini dell'ausilio delle procedure di verbalizzazione, le discussioni possono essere registrate su supporti magnetici; esse devono essere cancellate, ove nulla osti e su disposizione del Presidente, sentito il Segretario, una volta approvato il verbale della relativa seduta. Dell'avvenuta cancellazione sarà dato atto con apposito verbale.

 

Art. 10

Interrogazioni

 

1.         In apertura di seduta, nel tempo massimo di un'ora, ciascun componente può formulare al Rettore interrogazioni, da consegnare al Segretario per la verbalizzazione.

2.         Sulle interrogazioni presentate in adunanza, il Rettore dà risposta nella stessa seduta , o, al più tardi, nella seduta immediatamente successiva.

 

Art. 11

Comunicazioni

 

1.     Le comunicazioni sono rese al Consiglio dal Rettore o, se di propria competenza, dal Direttore Amministrativo. Copia delle predette comunicazioni è messa a disposizione dei Consiglieri, unitamente alla restante documentazione.

2.     Il Presidente può ritenere opportuno far seguire alle comunicazioni una breve discussione, senza delibera.

 

Art. 12

Poteri del Presidente

 

1.     Il Rettore, in qualità di Presidente del Collegio:

·       dirige i lavori dell'adunanza;

·       modera le discussioni,

·     concede la parola secondo l'ordine di presentazione delle richieste;

·       toglie la parola;

·     può richiamare all'ordine i componenti il Collegio nel caso in cui venga turbato l'ordine della seduta;

·     dichiara chiusa la discussione quando ritenga che l'argomento sia stato adeguatamente dibattuto;

·     pone in votazione le proposte di delibera e proclama, al termine delle votazioni, l'esito delle stesse.

 


Art. 13

Discussione

 

1.     Ogni componente ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione ed ha diritto a non essere interrotto, tranne che dal Presidente, per eventuali richiami all'ordine.

2.     La durata massima di ogni intervento è fissata in tre minuti. Il componente può riprendere la parola solo dopo che sia terminata la prima tornata di interventi sul punto in discussione.

3.     Il Rettore ha facoltà, al fine di un efficiente svolgimento dei lavori, di non accogliere richieste ripetute di intervento, provenienti dal medesimo componente.

4.     A conclusione della discussione non sono più ammessi interventi; ogni componente può solo produrre dichiarazioni di voto, contenenti una sintetica esposizione del proprio orientamento.

5.     Gli interventi e le dichiarazioni di voto effettuati da ciascun Consigliere saranno riportati a verbale solo se redatti per iscritto, letti e consegnati al Segretario dall'interessato nel corso della seduta o se questi, prima di formulare l'intervento o la dichiarazione di voto, espressamente richieda al Presidente di mettere a verbale quanto egli stia per dichiarare.

6.     Ciascun Consigliere, è responsabile a norma delle leggi vigenti, per quanto dice durante i lavori del Consiglio.

 

Art. 14

Modalità di votazione

 

1.     Le deliberazioni sono adottate a scrutinio palese, per alzata di mano o per appello nominale. Lo scrutinio segreto viene adottato:

a)  se le deliberazioni riguardino direttamente persone;

b)  su richiesta di un Consigliere che raccolga la maggioranza dei votanti.

2.     Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge nessuno può partecipare alla discussione, né deliberare, su questioni che lo riguardino.

3.     La proposta di delibera si intende approvata se raccoglie il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto deliberativo, salvo che la legge, lo Statuto o Regolamenti di Ateneo prevedano, per specifici argomenti, quorum qualificati.

 

Art. 15

Verbale

 

1.     I verbali delle adunanze sono redatti dal Direttore Amministrativo - Segretario, valendosi dell'Ufficio competente.

Il verbale deve contenere:

·       gli estremi della convocazione;

·       luogo, data ed ora di inizio e termine della seduta;

·       l'ordine del giorno;

·     il nome e cognome dei componenti presenti e di quelli assenti alla seduta;

·     l'indicazione dell'eventuale sostituzione del Direttore Amministrativo Segretario;

·     l'orario di entrata dei componenti che non fossero presenti all'apertura dei lavori;

·     l'orario di uscita dei componenti che si allontanino definitivamente dal luogo della riunione;

·     le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione della relazione del Rettore o del Direttore Amministrativo e dell'Ufficio competente, delle premesse e del dispositivo;

·     gli interventi e le dichiarazioni di voto, integralmente solo se resi ai sensi del precedente art. 13;

·     in linea generale, ed in estrema sintesi, gli orientamenti emersi dalla discussione, ove risultino rilevanti ai fini della deliberazione adottata;

·     le modalità e gli esiti delle votazioni sulle proposte di delibera;

·     l'indicazione nominativa degli astenuti e dei contrari;

·     l'indicazione nominativa di coloro i quali, per ragioni di incompatibilità, si siano allontanati dal luogo di riunione;

·     in caso di votazioni a scrutinio segreto l'indicazione nominativa degli scrutatori, se nominati, il numero di schede bianche, contestate o nulle, e, in caso di elezioni, gli esiti delle stesse e la proclamazione degli eletti effettuata dal Rettore.

2.     Qualora il verbale non sia redatto ed approvato seduta stante, lo stesso viene inviato per posta elettronica, di norma insieme alla convocazione per la seduta immediatamente successiva. Le rettifiche che ciascun componente intenda apportare al verbale potranno essere inviate per posta elettronica all'Ufficio amministrativo di supporto, almeno il giorno prima della seduta nella quale il verbale verrà portato in approvazione. In ogni caso non potranno essere introdotte dichiarazioni o interventi non presentati durante la seduta.

3.     Le rettifiche al verbale non possono in alcun modo modificare le determinazioni adottate, né gli interventi di altri componenti.

4.     L'approvazione del verbale avviene, di norma, nella seduta immediatamente successiva a quella cui il verbale si riferisce e comunque non oltre le due successive sedute ordinarie.

5.     Una volta approvato, il verbale reca la sottoscrizione del Segretario e del Presidente in ogni sua pagina.

 

Art. 16

Esecutività delle deliberazioni

 

1.      Salvo diversa decorrenza esplicitamente dichiarata le deliberazioni sono immediatamente esecutive, indipendentemente dall'approvazione del verbale della seduta nella quale sono adottate, e sono trasmesse, per sintesi, e con celerità, agli Uffici che hanno istruito la pratica nonché agli eventuali, ulteriori, uffici interessati alla loro esecuzione.

 

Art. 17

Pubblicità del verbale

 

1.        Le deliberazioni ed i verbali sono conservati presso l'Ufficio Organi Collegiali. E' garantito l'accesso agli interessati, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

 


Art. 18

Norma finale

 

1.       Il presente Regolamento, una volta approvato dal Consiglio di Amministrazione è emanato con Decreto Rettorale ed entra immediatamente in vigore.

2.       Copia di esso Regolamento è affissa all'Albo Ufficiale di Ateneo per 15 giorni ed è depositata per la consultazione dei Componenti del Consiglio e di chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio Organi Collegiali e l'Area Affari Generali dell'Ateneo.

3.       Copia dello stesso viene altresì inserita sulla pagina web dell'Ateneo.

 

Art. 19

Norma transitoria

 

1.       Per la durata di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento le procedure di convocazione del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente art. 4 continueranno ad essere effettuate anche per mezzo di rituali comunicazioni scritte.

Al termine di detto periodo si procederà alla verifica della efficacia e della validità della procedura informatica sperimentata e, conseguentemente, si deciderà se passare definitivamente alla sola procedura informatizzata o prorogare il periodo di prova.