REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL SENATO
ACCADEMICO
Emanato con D.R. n. 123 del 14 marzo 2003
Affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo in
data 17 marzo 2003
Indice
Art. 1 Ambito di
applicazione
Art. 2 Sessioni
Art. 3 Pianificazione dei
lavori
Art. 4 Convocazione
Art. 5 Ordine del giorno
Art. 6 Quorum strutturale
Art. 7 Ordine della
discussione
Art. 8 Documentazione
Art. 9 Partecipazione di estranei alle sedute
Art. 10 Comunicazioni
Art. 11 Poteri del
Presidente
Art. 12 Discussione
Art. 13 Modalità di
votazione
Art. 14 Verbale
Art. 15 Esecutività delle
deliberazioni
Art. 16 Pubblicità del
verbale
Art. 17 Norma di chiusura
Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento, emanato nel rispetto dello Statuto di Ateneo e nelle more della adozione del Regolamento Generale, contiene le regole di funzionamento del Senato Accademico.
2. Esso si ispira a criteri di semplificazione e di informatizzazione
delle procedure e dei documenti amministrativi.
Art. 2
Sessioni
1. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore, in qualità di Presidente del Collegio.
Esso deve essere convocato, in via ordinaria, almeno ogni due mesi e può essere convocato in via straordinaria:
- qualora il Rettore ne ravvisi l'opportunità;
- quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.
In tale ultimo caso l'assemblea dovrà essere convocata entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
Pianificazione dei lavori
1. A norma dell'art. 10 dello Statuto, nella prima seduta utile del mese di settembre, il Senato concorda un calendario generale delle adunanze che si terranno, in via ordinaria, nel corso dell'anno.
2. Il calendario viene diramato con mezzo informatico a tutte le strutture amministrative dell'Amministrazione Centrale, alle Presidenze di Facoltà, ai Dipartimenti e Centri per consentire un'ordinata pianificazione delle attività degli uffici.
Art. 4
Convocazione
1. L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviato con mezzo informatico, con un preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data prevista per la seduta. Il termine decorre dalla data di invio dell'avviso, documentato nel rapporto di trasmissione del terminale trasmittente.
2. Nelle more della predisposizione di un servizio centralizzato per la ricezione della posta elettronica, ai rappresentanti degli studenti, i quali non abbiano un indirizzo privato di posta elettronica, l'avviso viene comunicato telefonicamente e quindi consegnato per raccomandata a mano presso l'Ufficio Organi Collegiali.
3. Copia dell'avviso viene inoltre pubblicata sul sito web dell'Ateneo.
4. L'aggiunta di ulteriori argomenti all'o.d.g. già trasmesso può essere effettuata sino a due giorni prima della programmata seduta.
5. In caso di motivata urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato, se necessario anche per telegramma, 24 ore prima della data prevista per la seduta.
Ordine del giorno
1. L'ordine del giorno è definito dal Rettore, sentito il Direttore Amministrativo, e contiene l'elenco degli argomenti in discussione. Gli argomenti devono essere indicati in modo chiaro, onde consentire ai Senatori di avere contezza dell'oggetto in discussione e della sua rilevanza.
2. Ogni singolo componente può formulare richiesta motivata di inserimento di argomenti all'ordine del giorno. La richiesta deve di norma pervenire, per iscritto, almeno dieci giorni prima della data programmata per la seduta. Richieste di inserimento di argomenti all'ordine del giorno possono essere inoltre formulate verbalmente nel corso delle adunanze del Senato Accademico e di esse va dato atto nel verbale di seduta.
3. Il Rettore ha facoltà di respingere, motivatamente, le richieste di inserimento di punti all'ordine del giorno avanzate da singoli componenti.
4. Qualora la richiesta di inserimento sia sottoscritta da almeno tre senatori, il Rettore ha, invece, l'obbligo di inserire l'argomento all'ordine del giorno della successiva seduta utile.
Art. 6
Quorum strutturale
1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il collegio, con voto deliberativo. Tale quorum deve sussistere per tutto lo svolgimento della seduta.
2. Il componente che intenda allontanarsi definitivamente dal luogo della riunione deve segnalarlo al Segretario verbalizzante per le necessarie verifiche del quorum.
Art. 7
1. La discussione ha luogo, di norma, secondo l'ordine degli argomenti contenuto nell'ordine del giorno.
Art. 8
Documentazione
1. Copia della documentazione illustrativa degli argomenti in discussione viene trasmessa con mezzo informatico ai Senatori, ed è comunque disponibile, per ritiro e/o consultazione, presso l'Ufficio amministrativo di supporto, di norma almeno tre giorni prima della programmata seduta.
1. Possono essere invitati a relazionare, su singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dirigenti, funzionari competenti per materia, nonché esperti nelle materie sottoposte all'esame del collegio, anche estranei all'Amministrazione.
2. Può altresì essere presente, ad ausilio del Direttore Amministrativo nella sua qualità di Segretario, il personale dell'Ufficio amministrativo di supporto.
3. Ad
ausilio per la verbalizzazione, le discussioni possono essere registrate su
supporti magnetici che devono essere distrutti, una volta approvato il verbale
della relativa seduta. Dell'avvenuta distruzione sarà dato atto con apposito
verbale.
Comunicazioni
1. Le comunicazioni sono rese al Senato dal Rettore o, se di propria competenza, dal Direttore Amministrativo. Copia delle predette comunicazioni è di norma messa a disposizione dei senatori, unitamente alla restante documentazione.
2. Ogni componente può chiedere di presentare proprie comunicazioni, anche nel corso della stessa seduta. La presentazione è autorizzata dal Rettore.
Il collegio può ritenere opportuno far seguire alle comunicazioni una breve discussione, senza delibera.
Art. 11
1. Il Rettore, in qualità di Presidente del collegio:
· dirige i lavori dell'adunanza;
· modera le discussioni,
· concede la parola secondo l'ordine di presentazione delle richieste;
· può richiamare all'ordine i componenti il collegio nel caso in cui venga turbato l'ordine della seduta;
· dichiara chiusa la discussione quando ritenga che l'argomento sia stato adeguatamente dibattuto.
Art. 12
Discussione
1. Ogni componente ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione ed ha diritto a non essere interrotto, tranne che dal Presidente, per eventuali richiami all'ordine.
2. La durata massima di ogni intervento è fissata, di norma, in cinque minuti. Il componente può riprendere la parola solo dopo che sia terminata la prima tornata di interventi sul punto in discussione.
3. A conclusione della discussione non sono più ammessi interventi; ogni componente può solo produrre dichiarazioni di voto, contenenti una sintetica esposizione del proprio orientamento. Esse saranno riportate a verbale solo se redatte per iscritto, lette in assemblea e consegnate al Segretario seduta stante.
Modalità di votazione
1. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio palese, per alzata di mano o per appello nominale. Lo scrutinio segreto viene adottato solo a richiesta e solo se le deliberazioni riguardino direttamente persone.
2. Nessuno può partecipare alla discussione, né deliberare, su questioni che lo riguardino personalmente.
3. La proposta di delibera si intende approvata se raccoglie il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto deliberativo, salvo che la legge, lo Statuto o regolamenti di Ateneo prevedano, per specifici argomenti, quorum qualificati.
4. Le deliberazioni si intendono approvate all'unanimità, qualora non vi sia alcuna richiesta di intervento sull'argomento in discussione. Se tuttavia anche uno solo dei componenti chieda la votazione formale, il Presidente deve dare seguito alla richiesta.
1. I verbali delle adunanze sono redatti dal Direttore Amministrativo - Segretario, valendosi dell'Ufficio competente.
Il verbale deve contenere:
· gli estremi della convocazione;
· luogo, data ed ora della seduta;
· l'ordine del giorno;
· il nome e cognome dei componenti presenti e di quelli assenti alla seduta;
· l'indicazione dell'eventuale sostituzione del Direttore Amministrativo - Segretario con il Direttore Vicario o con altro dirigente;
· l'orario di entrata dei componenti che non fossero presenti all'apertura dei lavori;
· l'orario di uscita dei componenti che si allontanino definitivamente dal luogo della riunione;
· le deliberazioni assunte dal Senato Accademico, con indicazione della relazione del Rettore o del Direttore Amministrativo e dell'Ufficio competente, delle premesse e del dispositivo;
· gli interventi e le dichiarazioni di voto, integralmente solo se dettati o consegnati in seduta al Segretario per l'acquisizione a verbale;
· le modalità e gli esiti delle votazioni sulle proposte di delibera;
· l'indicazione nominativa degli astenuti e dei contrari;
· l'indicazione nominativa di coloro i quali, per ragioni di incompatibilità, si siano allontanati dal luogo di riunione;
· in caso di votazioni a scrutinio segreto l'indicazione nominativa degli scrutatori, se nominati, il numero di schede bianche, contestate o nulle, e, in caso di elezioni, gli esiti delle stesse e la proclamazione degli eletti effettuata dal Rettore.
2. Qualora il verbale non sia redatto ed approvato seduta stante, lo stesso viene inviato per posta elettronica, di norma insieme alla convocazione per la seduta immediatamente successiva. Le rettifiche che ciascun componente intenda apportare al verbale potranno essere inviate per posta elettronica all'ufficio amministrativo di supporto, in anticipo sulla seduta nella quale il verbale verrà portato in approvazione.
3. Le rettifiche al verbale non possono in alcun modo modificare le determinazioni adottate, né gli interventi di altri componenti.
4. L'approvazione del verbale avviene, di norma, nella seduta immediatamente successiva a quella cui il verbale si riferisce.
5. Una volta approvato, il verbale reca la sottoscrizione del Segretario e del Presidente in ogni sua pagina.
Esecutività delle deliberazioni
1. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive, indipendentemente dall'approvazione del verbale della seduta nella quale sono adottate, e sono trasmesse, per sintesi e con celerità, agli uffici che hanno istruito la pratica nonché agli eventuali, ulteriori, uffici coinvolti.
Art. 16
Pubblicità del verbale
1. I verbali sono conservati presso l'Ufficio Organi Collegiali. E' garantito l'accesso agli interessati, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le deliberazioni sono inviate alle Facoltà ed ai Dipartimenti e pubblicate sul sito web.
Norma di chiusura
1. Il presente Regolamento, una volta approvato dal Senato Accademico è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno successivo all'affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo. Copia dello stesso verrà inserito sulla pagina web.
2. Il Senato Accademico individua le deliberazioni da pubblicare sulla pagina web di Ateneo.