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Statuto |
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Atto
Costitutivo del Centro Linguistico di Ateneo |
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Articolo
1 |
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E'
costituito presso l'Università degli Studi della Basilicata
il Centro Linguistico di Ateneo (CLA), con la finalità
di svolgere attività didattiche e scientifiche nell'ambito
dell'insegnamento delle lingue. Esso ha sede nei locali
allo scopo destinati dall'Università degli Studi della
Basilicata e dispone di attrezzature e personale tecnico-amministrativo
assegnati dall'Ateneo. |
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Articolo
2 |
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Gli
obiettivi del CLA sono così specificati:
- assicurare la
formazione linguistica necessaria per gli studenti
del Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere
della Facoltà di Lettere e Filosofia;
- assicurare un
adeguato insegnamento delle lingue straniere per
gli studenti di tutte le Facoltà e di tutti i
Corsi di laurea, di dottorato, di specializzazione
post-lauream, di diploma dell'Ateneo Lucano;
- assicurare una
continua, specifica e aggiornata didattica delle
lingue per tutto il personale docente e non docente
dell' Ateneo;
- ricercare modelli
per la didattica delle lingue straniere, sviluppando,
in particolare, le potenzialità offerte dalle
nuove tecnologie;
- sperimentare
emettere a punto tecniche di insegnamento e di
produzione di materiali didattici interattivi
finalizzati all'apprendimento delle lingue;
- organizzare corsi
di Lingua italiana, come L2, per studenti stranieri;
- coordinare le
attività dei collaboratori ed esperti linguistici,
provvedendo alla loro selezione, qualificazione
e aggiornamento professionale;
- promuovere e
organizzare corsi di formazione e/o aggiornamento
per il personale del CLA;
- funzionare come
centro di documentazione e di sviluppo dei materiali
relativi all'insegnamento-apprendimento delle
lingue;
- promuovere scambi,
incontri, collaborazioni, contratti e convenzioni,
con studiosi e Istituzioni affini in ambito regionale,
nazionale e internazionale;
- essere sede di
collaborazioni, conto terzi e consorzi;
- collaborare o
consorziarsi con Centri affini di altre Università
italiane e straniere.
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Articolo
3 |
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Sono
organi del CLA il Presidente e il Comitato Tecnico-Scientifico,
ai quali sono affidati i compiti previsti dall'attuale
normativa regolamentare ed esecutiva di Ateneo relativa
ai Centri secondari di spesa. |
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Il
Comitato Tecnico-Scientifico è composto da:
- un rappresentante della Facoltà di Lettere e Filosofia
eletto all'interno delle seguenti aree didattico-disciplinari:
anglistica, francesistica, germanistica, ispanistica,
italianistica, scienze del linguaggio, scienze
glottodidattiche, lingue e culture classiche,
eventuali altre aree di lingue e letterature quadriennali,
ove attivate;
- un rappresentante per ogni Facoltà, designato
dal Consiglio di Facoltà tra tutti i professori
e ricercatori della stessa;
- un rappresentante dei collaboratori ed esperti linguistici in servizio presso il CLA;
-
il responsabile tecnico del CLA (almeno VII qualifica
dell'area funzionale tecnico-scientifica);
- un rappresentante degli studenti, designato dal
Senato degli Studenti.
Il
Segretario verbalizzante del Comitato Tecnico-Scientifico
è designato all'interno del personale amministrativo
in servizio presso il CLA. E' addetto ai compiti di
preparazione e di conservazione degli atti riguardanti
l'attività del Centro.
Il
Comitato Tecnico-Scientifico:
-
approva annualmente il piano di sviluppo, le richieste
di finanziamento e di assegnazione di personale,
da inoltrare agli Organi competenti dell'Università
degli Studi della Basilicata;
-
approva annualmente il piano di utilizzazione
delle strutture del CLA e dei collaboratori ed
esperti linguistici;
-
propone annualmente eventuali modifiche del bisogno
complessivo di collaboratori ed esperti linguistici
e provvede alla nomina delle Commissioni per la
selezione degli stessi;
-
propone, nel rispetto delle norme vigenti, in
merito al fabbisogno di personale a contratto;
-
propone, nel rispetto delle norme vigenti, la
stipula di contratti e convenzioni.
Il
Comitato Tecnico-Scientifico dura in carica un quadriennio
accademico e i suoi membri sono rieleggibili una sola
volta. Al Comitato si applica la normativa e ineriscono
le funzioni previste dalla normativa regolamentare
ed esecutiva relativa ai Centri secondari di spesa.
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Il
Presidente del CLA è nominato dal Rettore, sentito
il Senato Accademico, tra i professori di ruolo a
tempo pieno, esterni al Comitato Tecnico-Scientifico.
Il Presidente dura in carica un quadriennio accademico
e non può essere nominato per più di due mandati consecutivi.
Il Presidente è responsabile del funzionamento didattico
e scientifico del CLA. Il Presidente convoca e presiede
il Comitato, rappresenta il CLA nei rapporti con gli
Organi Accademici e con i soggetti esterni. |
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Il
CLA si avvale dei collaboratori ed esperti linguistici
stabilendo e coordinando l'attività da essi prestata.
L'attività didattica può essere svolta dal personale
docente dell'Ateneo afferente alle aree didattico-disciplinari
indicate all'art. 4, in base alla programmazione scientifica.
Per le attività didattiche extracurriculari il Presidente
predispone proposte relative ai corsi e agli esperti
che li svolgono e le sottopone all'approvazione del
Comitato Tecnico-Scientifico. Il CLA si avvale, inoltre,
del personale tecnico e del personale amministrativo
ad esso assegnato, nonché del personale a contratto
per lo stesso assunto nel rispetto delle norme vigenti.
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Al
CLA viene assegnata una dotazione annuale da parte
degli Organi competenti dell’Università degli Studi
della Basilicata, alla quale possono aggiungersi contributi
straordinari dell’Università, assegnazioni per attrezzature
didattico-scientifiche e materiale librario. |
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Il Responsabile
tecnico:
-
coadiuva
il Presidente nella sua attività di coordinamento
didattico e scientifico;
-
ha
compiti di responsabilità nel controllo e coordinamento
funzionale e organizzativo delle unità di personale
tecnico in servizio presso il CLA;
-
coordina
l’uso, la conservazione, le manutenzione, l’aggiornamento
degli impianti e dei laboratori del CLA.
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