LEGGE
449/97 , art. 51, comma 6
51.Università e ricerca.
1. Il sistema universitario concorre alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000,
garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai policlinici universitari a
gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia
finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato nel 1998 non sia
superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997, e per gli anni 1999 e
2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso
programmato di inflazione. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato
per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle
università italiane, tenendo conto
degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle
esigenze di razionalizzazione dell'attuale sistema universitario. Saranno
peraltro tenute in considerazione le aggiuntive esigenze di fabbisogno
finanziario per gli insediamenti universitari previsti dall'articolo 9, D.P.R.
30 dicembre 1995 (296), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29
febbraio 1996.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia
spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto
nazionale di fisica della materia, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
per il triennio 19982000, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi
complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a 3.150 miliardi di lire,
e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente
maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri
dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato
per ciascun ente.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (297), sono estese a partire dal 1°
gennaio 1999 alle università statali,
sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica determina, con proprio decreto, le
modalità operative per l'attuazione delle disposizioni predette.
4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di
ruolo delle università statali non
possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il
finanziamento ordinario. Nel caso dell'Università degli studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il
funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590 (298).
Le università
nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e
negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di
personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento
delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal
ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle
assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi già banditi alla data del 30 settembre 1997 e
rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite
previsto dal presente comma.
5. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 24
dicembre 1993, n. 537 (299), dopo le parole: "a standard dei costi di
produzione per studente" sono inserite le seguenti: "al minore valore
percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo
per il finanziamento ordinario". Sono abrogati i commi 10, 11 e 12
dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (299), nonché (c) il comma
1 dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1989, n. 118 (298). Le università statali definiscono e modificano gli
organici di ateneo secondo i rispettivi ordinamenti. A decorrere dal 1 gennaio
1998 alle università statali e agli osservatori astronomici, astrofisici e
vesuviano si applicano, in materia di organici e di vincoli all'assunzione di
personale di ruolo, esclusivamente le disposizioni di cui al presente articolo.
6. Le università , gli osservatori astronomici,
astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
dicembre 1993, n. 593 (300), e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA
e l'ASI, nell'ambito delle disponibilità
di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di
valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono conferire assegni
per la collaborazione ad attività di
ricerca. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in
possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di
attività di ricerca, con esclusione del
personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo periodo del presente
comma. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere
rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di
quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di
ricerca. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo
conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.
Il titolare di assegni può frequentare corsi di
dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato, per ciascuna
università , ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (301), fermo restando il superamento delle
prove di ammissione. Le università
possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a
frequentare in soprannumero i corsi di dottorato. Il titolare in servizio
presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza
assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia
fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n.
476 (298), e successive modificazioni e integrazioni, nonché (c), in materia
previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8
agosto 1995, n. 335 (302), e successive modificazioni e integrazioni. Per la
determinazione degli importi e per le modalità
di conferimento degli assegni si provvede con decreti del Ministro
dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica (302/a). I soggetti di cui al primo periodo del
presente comma sono altresì autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni
previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli
2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro
subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli
assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma (302/cost).
7. Ai fini dell'applicazione della presente legge,
per enti di ricerca o per enti pubblici di ricerca si intendono i soggetti di
cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
dicembre 1993, n. 593 (300), e successive modificazioni e integrazioni, nonché
(c) l'ENEA.
All'ASI si applicano esclusivamente le disposizioni
di cui ai commi 2 e 6 presente articolo, fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 5.
8. (303).
9. A partire dall'anno 1998, il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro
dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica trasferisce, con proprio decreto, all'unità previsionale di base "Ricerca
scientifica", capitolo 7520, dello stato di previsione del Ministero
dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, al fine di costituire, insieme alle risorse ivi
già disponibili, un Fondo speciale per
lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, da assegnare al
finanziamento di specifici progetti, un importo opportunamente differenziato e
comunque non superiore al 5 per cento di ogni stanziamento di bilancio
autorizzato o da autorizzare a favore del Consiglio nazionale delle ricerche,
dell'Agenzia spaziale italiana, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, dell'Istituto
nazionale di fisica della materia, dell'Osservatorio geofisico sperimentale,
del Centro italiano ricerche aerospaziali, dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente, del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui
all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (304), nonché (c) delle
disponibilità a valere sulle
autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 (305),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Il
Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto emanato dopo aver
acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, determina le
priorità e le modalità di impiego del Fondo per specifici progetti
(306).
10. L'aliquota prevista dal comma 4 dell'articolo 1
della legge 25 giugno 1985, n. 331 (307), e la riserva di cui al comma 8
dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (308), sono determinate
nel 6 per cento dello stanziamento totale (308/a).
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(296) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.
(297) Riportato al n. A/CLXIII.
(298) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.
(299) Riportata al n. A/CXXXIII.
(299) Riportata al n. A/CXXXIII.
(298) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.
(300) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(301) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.
(298) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.
(302) Riportata alla voce Previdenza sociale.
(302/a) Vedi il D.M. 11 febbraio 1998, riportato alla voce Ministero
dell'università e della ricerca
scientifica.
(302/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 1-9 luglio 2002, n.
331
(Gazz. Uff. 17 luglio 2002, n. 28, serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale
dell'art. 51, comma 6, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale
del Friuli - Venezia Giulia, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
(300) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(303) Sostituisce il comma 93 dell'art. 1, L. 23 dicembre 1996, n. 662,
riportata al n. A/CLII, e abroga il comma 94 dello stesso art. 1.
(304) Riportata alla voce Artigianato, medie e piccole industrie.
(305) Riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.
(306) Comma così modificato dall'art. 7, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204,
riportato alla voce Ministero dell'università e della ricerca scientifica
e
tecnologica.
(307) Riportata alla voce Istruzione pubblica: disposizioni generali.
(308) Riportata al n. A/XC.
(308/a) Vedi, anche, l'art. 29, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata
al
n.
A/CLXXVIII.