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Apparecchi a pressione
Il D.M. 1 dicembre 2004, n.329 prevede una serie di adempimenti nell'utilizzo di apparecchiature a pressione che riguardano sia la messa in servizio sia l'utilizzo che è soggetto a verifiche e riqualificazioni periodiche (periodicità fluidi gruppo 1 e gruppo 2). Sono attrezzature a pressione: i recipienti, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e gli accessori a pressione, ivi compresi gli elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili. Sono esclusi dal campo di applicazione del citato D.M. solo gli oggetti previsti dall'art.3 dello stesso, tra questi se ne riportano di seguito alcuni che possono, con più probabilità, essere utilizzati in laboratorio: - i generatori, i recipienti e le tubazioni con pressione massima ammissibile non superiore a 0,5 bar; - i generatori di vapore d'acqua o di acqua surriscaldata il cui volume complessivo e' inferiore o uguale a 25 litri e la cui pressione massima ammissibile non superi 32 bar; - i generatori di vapore d'acqua o di acqua surriscaldata per i quali il prodotto della pressione ammissibile in bar per la capacità totale in litri non superi 300 e la cui pressione non superi 10 bar; - recipienti a pressione, ivi compresi gli apparecchi semplici di cui al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, aventi capacità minore o uguale a 25 litri e, se con pressione minore o uguale a 12 bar, aventi capacità minore o uguale a 50 litri; - le valvole d'intercettazione aventi dimensione nominale DN non superiore a 80, nonché le valvole di diametro superiore semprechè il fluido che deve attraversarle non sia nocivo sotto l'aspetto sanitario o pericoloso per accensioni od esplosioni e non abbia temperature superiori a 300 °C e pressione massima ammissibile tale che il prodotto della pressione stessa in bar per il DN della valvola superi 1000 bar. Si raccomanda, pertanto, di verificare al momento dell'acquisto di strumentazioni di laboratorio contenenti apparecchiature a pressione se le stesse ricadono nell'ambito di applicazione del D.M. n.329/2004, in tal caso, se risultano installate ed assemblate dall'utilizzatore sull'impianto, sono soggette alla verifica obbligatoria di primo impianto o di messa in servizio. Le attrezzature esistenti sono soggette a verifiche e riqualificazioni periodiche; ai fini della definizione della periodicità dei controlli, le stesse devono essere classificate tenendo conto delle categorie definite dal decreto legislativo n. 93/2000. Con il D.P.R. 459/96 il nostro paese ha recepito la “Direttiva Macchine” e, pertanto, le macchine costruite dopo il 20/9/96 all'atto della consegna (e ai fini della regolare esecuzione della fornitura) devono essere dotate da parte del costruttore di: - Marcatura CE; - Dichiarazione di conformità; - Manuale di istruzione (per l'istallazione, l'uso, la manutenzione, il trasporto,ecc.) in lingua italiana.
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