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Contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998 - 2001 ed al
biennio economico 1998 – 1999 del personale del comparto
"Università"
ART. 1 - OBIETTIVO E CAMPO DI
APPLICAZIONE
- Il presente CCNL intende porsi in linea di coerenza e di sostegno
rispetto ai processi di innovazione, riforma e valorizzazione delle
risorse umane e delle professionalità, in corso nelle Amministrazioni
del comparto.
- Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto a
tempo sia indeterminato che determinato, esclusi i dirigenti,
appartenente al comparto del personale delle Università e delle altre
istituzioni di cui all’articolo 9 del CCNL quadro per la definizione dei
comparti di contrattazione, sottoscritto il 2 giugno 1998.
- Il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del
presente contratto come D. Lgs. n. 29/1993.
- Nel testo del presente contratto le istituzioni di cui al comma 2
sono denominate "amministrazioni".
ART. 2 - DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE
DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
- Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 1998 ed avrà scadenza il
31 dicembre 2001 per la parte normativa ed il 31 dicembre 1999 per la
parte economica. In caso di mancata disdetta, da comunicarsi con lettera
raccomandata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza, si intenderà
tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta le
disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano
sostituite dal successivo contratto collettivo.
- Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa prescrizione, dalla
data di stipulazione del presente contratto. La stipula si intende
avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei
soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui
agli articoli 51 e 52 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
- Le amministrazioni sono tenute ad attuare gli istituti a contenuto
economico e normativo con carattere vincolato ed automatico, entro 30
giorni dalla data della stipulazione ai sensi del comma 2.
- Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme per il
rinnovo del contratto nazionale sono presentate almeno tre mesi prima
delle scadenze previste. Durante tale periodo e per il mese successivo
alle scadenze, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali,
né procedono ad azioni conflittuali.
- Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data
di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti
del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nella misura e
secondo le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi del
23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si provvederà ai
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 29/1993.
- In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto
di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra
l’inflazione programmata e quella effettiva nel precedente biennio,
secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma precedente.
- In deroga al comma 1, il presente contratto scade, per la parte
economica, il 31 dicembre 1999, senza necessità di disdetta. Le
piattaforme per il rinnovo andranno presentate entro trenta giorni dalla
stipulazione del presente contratto.
ART. 3 - OBIETTIVI E
STRUMENTI
- Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione
dei ruoli e delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati,
è strutturato in modo coerente con l’obiettivo di contemperare
l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e
allo sviluppo professionale con l’esigenza di migliorare e mantenere
elevate la qualità, l’efficienza e l’efficacia dell’attività e dei
servizi istituzionali.
- La condivisione dell’obiettivo predetto comporta la necessità di un
sistema di relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza e
trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione
dei conflitti, in grado di favorire la collaborazione tra le parti, per
il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti
collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.
- In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali,
oltre che a livello nazionale, si articola nei seguenti modelli
relazionali, a livello di singola amministrazione:
- contrattazione collettiva integrativa, tra i soggetti e sulle
materie, i tempi e le modalità indicate dal presente contratto;
- informazione;
- concertazione;
- consultazione;
- interpretazione autentica dei contratti
collettivi.
ART. 4 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
INTEGRATIVA
- Le amministrazioni attivano, ai sensi dell’articolo 45, comma 4, del
decreto legislativo n. 29 del 1993, autonomi livelli di contrattazione
collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli indicati dalla
richiamata disposizione legislativa, nonché dal successivo comma
4.
- La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle seguenti
materie:
- i criteri per la ripartizione delle risorse indicate nell’articolo
67 tra le finalità e secondo la disciplina di cui all’articolo 68;
- i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del
personale, in relazione ad obiettivi e programmi di innovazione
organizzativa, incremento della produttività e miglioramento della
qualità del servizio, con riferimento alla ripartizione delle risorse
destinate ad incentivazione tra i diversi obiettivi e programmi, nonchè
alla scelta dei dipendenti da adibire ad eventuali programmi
specifici;
- i criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni
economiche all’interno di ciascuna categoria, secondo quanto previsto
dall’articolo 57, comma 1;
- i criteri generali per la corresponsione dei compensi, con riguardo
alle condizioni di lavoro disagiate ovvero comportanti esposizione a
rischio, nonché a prestazioni finanziate da apposite disposizioni di
legge;
- le linee di indirizzo e la programmazione generale per i programmi
annuali e pluriennali delle attività di formazione, riqualificazione e
aggiornamento del personale;
- le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento
dell’ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e
alla sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dalle
disposizioni vigenti;
- le linee di indirizzo e i criteri per l’attuazione degli adempimenti
rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili, nonché i
criteri generali per l’applicazione della normativa in materia;
- le implicazioni in ordine alla qualità del lavoro ed alle
professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli
assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
- i criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro;
- le modalità e verifiche per l’attuazione della riduzione dell’orario
di lavoro, ad integrazione e nel quadro delle disposizioni contenute nel
presente CCNL;
- i criteri generali per la ripartizione delle risorse di cui all’art.
66 tra le strutture individuate dai singoli ordinamenti;
- i criteri generali per la determinazione delle priorità nei casi di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e
viceversa;
- i criteri generali per la istituzione e gestione delle attività
socio - assistenziali per il personale, nel rispetto dell’art. 11 della
legge n. 300/1970;
- le forme di copertura assicurativa del personale e dell’uso delle
attrezzature utilizzate nel telelavoro;
- le iniziative per l’attuazione delle disposizioni vigenti in materia
di pari opportunità, ivi comprese le proposte di azioni positive;
- i criteri generali in materia di indennità di responsabilità,
secondo quanto previsto dall’art. 61, comma 2. uanto previsto dall’art.
47, comma 2, CCNL 1996.
Fermo restando il principio dell’autonomia negoziale e nel quadro di
un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento
richiamati nel precedente articolo 3, comma 1, decorsi sessanta giorni
dall’inizio effettivo delle trattative, eventualmente prorogabili in
accordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, le
parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e
decisione, relativamente alla materia di cui al comma 2, lettera i) –
fatto salvo quanto previsto dall’art. 24, comma 4 – nonché relativamente
alle materie non direttamente implicanti l’erogazione di risorse
destinate al trattamento economico, nel rispetto, comunque, delle
specifiche discipline fissate dal presente CCNL.
I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto
con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali e non possono
comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale
e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono
nulle e non possono essere
applicate.
ART. 5 - TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE
O IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
- I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale o
comunque fino all’entrata in vigore del CCNL quadriennale successivo al
presente. Essi si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi
a tale livello da trattarsi in un’unica sessione negoziale. Sono fatte
salve le materie previste dal presente CCNL che, per la loro natura,
richiedano tempi diversi o verifiche periodiche, quali le materie di cui
all’art. 4, comma 2, lettere a), b) e d).
- L’Amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte
pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni
da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed
a convocare la delegazione sindacale di cui all’art. 9 per l’avvio del
negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle
piattaforme.
- Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal
collegio dei revisori o analogo organo previsto dall’ordinamento
dell’Amministrazione. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo
integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale
organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa
tecnico - finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di
governo dell’Amministrazione autorizza il presidente della delegazione
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. In caso
di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro 15 giorni.
- I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite
clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro
attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei
successivi contratti collettivi integrativi.
- Le Amministrazioni sono tenute a trasmettere all’A.RA.N., entro
cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la
specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
- Le norme dei contratti decentrati stipulati ai sensi del CCNL
21.5.1996, salvo disdetta nei casi e con le modalità consentite dalla
normativa vigente, conservano la loro efficacia sino a che il nuovo
contratto collettivo integrativo di cui al presente articolo non regoli
diversamente la materia, fatta salva la diversa quantificazione delle
risorse prevista dal presente
CCNL.
ART. 6 - INFORMAZIONE
- L’informazione si propone di basare sulla trasparenza decisionale e
sulla prevenzione dei conflitti, pur nella distinzione dei ruoli, i
comportamenti delle parti.
- Ciascuna Amministrazione fornisce informazioni ai soggetti sindacali
di cui all’art. 9 in materia di ambiente di lavoro e sulle misure
generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
- Le amministrazioni sono tenute a fornire un’informazione preventiva,
facendo pervenire tempestivamente la documentazione necessaria sulle
seguenti materie:
- regolamenti d’Ateneo concernenti il personale del comparto, e loro
eventuali modifiche;
- articolazione dell’orario di lavoro e di servizio, anche nelle
singole strutture;
- verifica periodica della produttività delle strutture;
- stato dell’occupazione, criteri per la determinazione delle
dotazioni organiche e provvedimenti di variazione dell’organico;
- criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di
programmazione della mobilità, di innovazione e di sperimentazione
gestionale;
- criteri generali inerenti l’organizzazione del lavoro, e le sue
modifiche;
- criteri generali per l’attribuzione degli incarichi per
particolari responsabilità o funzioni alle categorie D e EP, di cui
agli articoli 59 e 61, comma 3 e loro valutazione periodica;
- criteri generali del sistema di valutazione di cui all’articolo
56;
- modalità di realizzazione dei progetti di telelavoro e ambito
delle professionalità da impiegare negli stessi progetti;
- voci di bilancio preventivo d’Ateneo relative al personale,
comprese variazioni di bilancio;
- criteri e linee generali per l’adozione delle forme contrattuali
di lavoro subordinato previste dall’articolo 36, comma 7, del decreto
legislativo n. 29/1993 e sulle iniziative di razionalizzazione assunte
ai sensi dell’art. 23, fermo restando quanto previsto dal comma 2
dello stesso articolo;
- criteri generali sulle procedure selettive di cui all’art. 62,
comma 5;
- comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 47, comma 1;
- criteri generali per lo svolgimento delle procedure selettive ai
fini della progressione verticale di cui all’art. 55, comma 3;
- modalità e criteri di composizione del comitato di cui all’art.
56, comma 3;
- criteri per la scelta dei dipendenti cui attribuire le posizioni e
funzioni di cui all’art. 61, comma 1;
- modalità di attuazione delle misure di cui all’art. 14, comma
3.
- Nelle seguenti materie l’informazione è successiva, con frequenza
almeno annuale, ed ha per oggetto i criteri e le linee generali circa
gli atti di gestione adottati e i relativi risultati:
- attuazione dei programmi di formazione del personale;
- misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, in
relazione a quanto previsto in particolare dal D.Lgs. n. 626/1994 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché dal decreto
interministeriale del 5/8/1998, n. 363.
- andamento generale della mobilità del personale;
- distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative
prestazioni;
- distribuzione complessiva delle risorse per la produttività
individuale e collettiva e il miglioramento dei servizi, ai sensi
degli articoli 67 e 68;
- andamento a consuntivo del ricorso alle forme di lavoro di cui
alla lettera k del comma 3;
- funzionamento dei servizi sociali.
- materie oggetto di informazione preventiva;
- stato di attuazione dei contratti integrativi;
- Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato
dall’amministrazione consenta la raccolta e l’utilizzo di dati sulla
quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli dipendenti,
le amministrazioni provvedono ad una adeguata tutela della riservatezza
della sfera personale del lavoratore secondo la normativa
vigente.
- Non è oggetto di riservatezza l’informazione ai soggetti sindacali
di cui all’art. 9 sui principi e criteri di erogazione dei trattamenti
accessori.
ART. 7 - CONCERTAZIONE
- Ciascuno dei soggetti sindacali di cui all’art. 9, ricevuta
l’informazione, può attivare, mediante richiesta scritta, la
concertazione. La concertazione si effettua sui criteri generali per la
disciplina nelle seguenti materie:
- articolazione dell’orario di servizio;
- conferimento degli incarichi di cui all’art. 6, comma 3, lettera g),
e loro valutazione periodica;
- modalità di realizzazione dei progetti di telelavoro e ambito delle
professionalità da impiegare negli stessi progetti;
- svolgimento delle procedure selettive ai fini della progressione
verticale di cui all’art. 6, comma 3, lettera n);
- procedure selettive di cui all’art. 6, comma 3, lettera l).
- criteri generali del sistema di valutazione di cui all’art. 56;
- modalità di attuazione delle misure di cui all’art. 14, comma
3.
- La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro
il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la
concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi
di responsabilità, correttezza e trasparenza.
- La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni
dalla data della relativa richiesta. Dell’esito della stessa è redatto
specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. Gli
impegni concertati hanno per le parti carattere vincolante.
- Per l’approfondimento di specifiche problematiche, in particolare
concernenti l’organizzazione del lavoro, l’ambiente, l’igiene e
sicurezza del lavoro, i servizi sociali, possono essere costituite, a
richiesta dei soggetti sindacali di cui all’art. 9, in relazione alle
dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse,
entro il termine di 60 giorni dalla stipulazione del presente contratto,
commissioni bilaterali ovvero osservatori con il compito di raccogliere
dati relativi alle predette materie - che le amministrazioni sono tenute
a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. I
compiti previsti dal presente comma sono attribuiti, per quanto di loro
competenza, ai comitati per le pari opportunità istituiti ai sensi delle
disposizioni vigenti.
- La composizione degli organismi previsti nel precedente comma, che
non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere
una rappresentanza femminile
adeguata.
ART. 8 - CONSULTAZIONE
- La consultazione si svolge sulle materie per le quali è prevista da
disposizioni legislative, in particolare dall’articolo 6 del decreto
legislativo n. 29/1993, o da norme contrattuali.
In tali casi,
l’amministrazione acquisisce il parere preventivo dei soggetti sindacali
di cui all’art. 9, senza particolari formalità e con modalità tali da
facilitarne l’espressione. Le Amministrazioni stesse registreranno
formalmente date delle consultazioni e soggetti sindacali
consultati.
- La consultazione si svolge in particolare sulle materie attinenti la
prevenzione e la sicurezza sul posto di lavoro, con il rappresentante
per tali materie, anche al fine di assicurare l’attuazione di quanto
previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni, nonché del
decreto interministeriale del 5/8/1998, n. 363.
- La consultazione si svolge altresì sulle seguenti materie:
- criteri generali sul contenuto e motivi dei contratti di fornitura
di lavoro temporaneo;
- programmazione triennale del fabbisogno di personale tecnico-
amministrativo, fabbisogni quantitativi e/o qualitativi derivanti
dalla costituzione di nuove strutture;
- criteri generali per il conferimento di mansioni superiori di cui
all’art. 25.
ART. 9 - COMPOSIZIONE DELLE
DELEGAZIONI
- La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è
costituita dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo
delegato. Per le istituzioni universitarie la delegazione trattante è
costituita dal Rettore o un suo delegato e dal direttore amministrativo
o un suo delegato, ed è eventualmente integrata da ulteriori soggetti
ove previsto dagli ordinamenti.
- Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è
composta:
- dalle R.S.U.;
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali
di comparto firmatarie del presente CCNL;
- Le amministrazioni possono avvalersi, nella contrattazione
collettiva integrativa, dell’assistenza dell’Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(A.RA.N.).
ART. 10 - SOGGETTI SINDACALI NEI LUOGHI DI
LAVORO
- I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:
- le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi
dell’accordo collettivo quadro per la costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle
pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo
regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;
- gli organismi di tipo associativo delle associazioni sindacali
rappresentative previste dall’art. 10, comma 2, dell’accordo
collettivo indicato nella lettera a).
- I soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali, ivi
compresi quelli previsti dall’art. 10, comma 3, del CCNL quadro sulle
modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali
stipulato il 7 agosto 1998, sono quelli previsti dall’articolo 10, comma
1, del medesimo
accordo.
ART. 11 - CLAUSOLE DI
RAFFREDDAMENTO
- Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di
correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato
alla prevenzione dei conflitti. Nel primo mese del negoziato relativo
alla contrattazione integrativa, ovvero nei primi sessanta giorni nelle
ipotesi di cui all’art. 4, comma 3, le parti, qualora non vengano
interrotte le trattative, non assumono iniziative unilaterali nè
procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge la
concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie
oggetto della stessa.
ART. 12 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI
CONTRATTI
- Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità
sull’interpretazione dei contratti collettivi, nazionali o integrativi,
le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire
consensualmente il significato della clausola controversa. L’eventuale
accordo, stipulato rispettivamente con le procedure di cui all’articolo
51 del D. Lgs. n. 29/1993 o con quelle previste dagli articoli 4 e 5 del
presente CCNL, sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio
della vigenza del contratto.
- La medesima procedura può essere attivata anche a richiesta di una
delle parti.
ART. 13 - CONTRIBUTI SINDACALI
- I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore
dell’organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di
quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali
nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è
rilasciata per iscritto ed è trasmessa all’amministrazione a cura del
dipendente o dell’organizzazione sindacale interessate.
- La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello
del rilascio.
- Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata
ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione
all’amministrazione di appartenenza e all’organizzazione sindacale
interessata. L’effetto della revoca decorre dal primo del mese
successivo alla presentazione della stessa.
- Le trattenute devono essere operate dalle singole amministrazioni
sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono
versate entro il mese successivo alle organizzazioni sindacali
interessate secondo modalità concordate con l’amministrazione con
trasmissione, distintamente per ciascuna organizzazione sindacale, dei
relativi prospetti.
- Le amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla
segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti
effettuati alle organizzazioni
sindacali.
ART. 14 - PARI OPPORTUNITA’
- Sono confermati i comitati per le pari opportunità già insediati
presso le amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti.
- Nei casi in cui detti comitati non siano ancora stati insediati,
essi dovranno essere costituiti entro 90 giorni dalla stipulazione del
presente contratto. Le rappresentanze del personale nel seno degli
stessi sono elette secondo modalità previste dai singoli ordinamenti. I
comitati possono iniziare la propria attività nella composizione formata
con le rappresentanze elettive, in attesa della designazione delle
componenti la cui nomina spetta all’amministrazione.
- Le misure per favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo
professionale, ivi comprese le proposte di azioni positive, sono oggetto
di contrattazione integrativa.
- Le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 3 sono
oggetto di informazione preventiva e, a richiesta, di concertazione con
i soggetti sindacali di cui all’art. 9.
- Le amministrazioni garantiscono gli strumenti idonei al
funzionamento dei comitati, mettendo, tra l’altro, immediatamente a loro
disposizione adeguati locali per la loro
attività.
ART. 14 BIS - DIRITTI SINDACALI
- I distacchi, le aspettative ed i permessi, nonché le altre
prerogative sindacali, sono utilizzati con le modalità e in base a
quanto previsto dal Contratto collettivo quadro sottoscritto, per tale
materia, in data 7. 8. 1998 e successive modifiche e/o
integrazioni.
ART. 15 - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E
TUTELA DELLA PRIVACY
- Le Amministrazioni sono tenute a compiere gli atti formali necessari
per eliminare fiscalità burocratiche che possano aggravare l’adempimento
degli obblighi dei dipendenti, nonché per dare completa attuazione alle
vigenti disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e
autocertificazione.
- Le Amministrazioni sono tenute, altresì, alla tutela della privacy
del dipendente, secondo le disposizioni vigenti, in particolare per
quanto concerne le certificazioni
mediche.
ART. 16 - IL CONTRATTO INDIVIDUALE DI
LAVORO
- Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è
costituito e regolato dai contratti individuali secondo il presente
contratto, le disposizioni di legge e le normative comunitarie.
- Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la
forma scritta, sono comunque indicati:
- tipologia del rapporto di lavoro;
- data di inizio del rapporto di lavoro;
- categoria, area e livello retributivo;
- durata del periodo di prova;
- sede di prima destinazione in caso di amministrazioni con sedi
distaccate;
- causale, tra quelle indicate nell’art. 19, e termine finale nel
contratto di lavoro a tempo determinato.
- Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è
disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause di risoluzione e per i termini di preavviso. È, in ogni modo,
condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso,
l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
- In caso di assunzione a tempo parziale, ai sensi dell’art.18, il
contratto individuale di cui al comma 1 indica l’articolazione
dell’orario di lavoro assegnata, nell’ambito delle tipologie di cui allo
stesso art. 18.
- L’amministrazione, all’atto della stipulazione del contratto di
lavoro individuale, invita il destinatario a presentare, entro 30
giorni, la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti ed
indicata nel bando di concorso. Entro il medesimo termine l’interessato
è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, salvo quanto
previsto dall’art. 18, comma 8, di non avere altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità o cumulo di impieghi richiamate dalle disposizioni
vigenti e, in particolare, dall’articolo 58 del D.Lgs. n. 29/1993,
ovvero a presentare la dichiarazione di opzione per la nuova
amministrazione.
- Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, e fatta salva la
possibilità di una sua proroga a richiesta dell’interessato nel caso di
comprovato impedimento, non si dà luogo alla stipulazione del contratto,
ovvero si provvede, per i rapporti già instaurati, all’immediata
risoluzione dei medesimi. Comporta, altresì, l’immediata risoluzione del
rapporto di lavoro la mancata assunzione del servizio nel termine
assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. In
tale caso le amministrazioni, valutati i motivi, prorogano il termine
per l’assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio.
ART. 17 - PERIODO DI PROVA
- Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo
di prova della durata di tre mesi. A tale periodo di prova non è
soggetto il dipendente che venga inquadrato nella categoria
immediatamente superiore a seguito di procedura selettiva indetta ai
sensi dell’art. 55.
- Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo
servizio effettivamente prestato.
- Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In
tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In
caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si
applica l’art. 37.
- Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi
espressamente previsti da norme legislative o regolamentari
vigenti.
- Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi dei commi
3 e 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le
corrispondenti assenze del personale non in prova.
- Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante
periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi
momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del
preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il
recesso dell’amministrazione deve essere motivato.
- Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla
scadenza.
- Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in
servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione
a tutti gli effetti.
- In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima
mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente
alle giornate di ferie maturate e non godute.
- Il dipendente proveniente dalla stessa amministrazione durante il
periodo di prova, ove previsto, ha diritto alla conservazione del posto
ed in caso di mancato superamento della prova, a domanda, è restituito
alla categoria e area di provenienza; sono fatte salve la continuità del
rapporto di lavoro e le retribuzioni percepite durante il periodo di
prova.
- Fatto salvo il caso di cui al precedente comma, al dipendente in
servizio a tempo indeterminato presso una amministrazione del comparto,
vincitore di altro pubblico concorso, è concesso un periodo di
aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la
durata del periodo di prova.
- Durante il periodo di prova, l’Amministrazione può adottare
iniziative per la formazione del personale neo assunto. Il dipendente
può essere applicato, in successione di tempo, a più servizi, ferma
restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della categoria e area
di appartenenza.
ART. 18 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
PARZIALE
- Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito
relativamente a tutte le categorie comprese nel sistema di
classificazione del personale mediante:
- trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale su richiesta dei dipendenti interessati;
- assunzione nell’ambito della programmazione triennale del
fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti
disposizioni.
- Ciascuna Amministrazione può assumere personale a tempo parziale nei
limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva rilevata al
31 dicembre di ogni anno.
- Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la
normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
- Le amministrazioni, ferma restando la valutazione in concreto dei
singoli casi, sono tenute ad individuare le attività che, in ragione
della interferenza con i compiti istituzionali non sono comunque
consentite ai dipendenti di cui al comma precedente con le procedure
previste dall’art. 1, comma 58 bis della legge 23 dicembre 1996, n, 662
e successive modificazioni ed integrazioni.
- Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto in
organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non
può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso la
somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il
numero complessivo dei posti in organico a tempo pieno trasformati in
posti a tempo parziale.
- Il tempo parziale può essere realizzato, anche per il potenziamento
dell'attività delle Amministrazioni nelle ore pomeridiane, sulla base
delle due seguenti tipologie:
- con articolazione della prestazione
di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale
orizzontale); - con articolazione della prestazione su alcuni giorni
della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo
parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata
del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco
temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno).
- Per gli istituti normativi non specificamente trattati nel corso del
presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, tenendo conto
della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo
svolgimento, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il
rapporto a tempo pieno.
- Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito,
previa comunicazione all'Amministrazione, l'esercizio di altre
prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di
servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali delle
Amministrazioni medesime, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 29/1993.
- Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.
- I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero
di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I
lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di
giorni di ferie proporzionato al numero di giornate di lavoro
annue.
- In costanza di rapporto di lavoro, la trasformazione dello stesso da
tempo pieno a tempo parziale o viceversa deve risultare da atto scritto
e, nel primo caso, deve contenere l'indicazione della durata della
prestazione lavorativa nell'ambito delle tipologie di cui al comma 6.
- La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale e viceversa può altresì aver luogo in ogni momento su apposita
domanda del dipendente, il quale indica, nel caso di scelta del tempo
parziale, anche la durata e la tipologia della prestazione lavorativa
cui aspira. L'amministrazione è tenuta a comunicare, con atto scritto
motivato, le proprie determinazioni entro 30 giorni dalla data di
ricezione della domanda, che, decorso inutilmente detto termine, si
intende accolta. L’amministrazione entro il predetto termine, può, con
provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto di
lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa
comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del
dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.
- Nel rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale non sono
consentite prestazioni di lavoro straordinario. Nel solo caso di
rapporto di lavoro a tempo parziale verticale sono consentite
prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza all'orario normale di
lavoro. Trova applicazione in particolare l’art. 3, commi 5 e 8, del
D.Lgs. n. 61/2000.
- Fatto salvo quanto previsto al comma 17, le forme di lavoro
supplementare previste dall’art. 3 del D.Lgs. n. 61/2000 saranno
disciplinate dal contratto integrativo in relazione alle specifiche
esigenze delle singole amministrazioni e nei limiti delle risorse
destinate agli istituti di cui al medesimo art. 3. Le ore di lavoro
supplementare sono retribuite in misura pari a quella stabilita per le
ore di lavoro straordinario.
- Il trattamento previdenziale di fine rapporto è disciplinato dalle
disposizioni dell'art. 8 della legge 554/88 e successive modificazioni e
integrazioni.
- La materia di cui al presente articolo sarà ridefinita in apposita
sequenza contrattuale, da attivare con i soggetti sindacali firmatari
del presente CCNL entro il 31 gennaio 2001, ferma restando l’operatività
delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 61/2000, in quanto
immediatamente applicabili.
ART. 19 - ASSUNZIONI A TEMPO
DETERMINATO
- Le Amministrazioni possono assumere personale a tempo determinato,
in applicazione e ad integrazione della legge 18 aprile 1962, n. 230 e
successive modificazioni, con riferimento alle categorie B e C, per le
seguenti esigenze:
- per la sostituzione di personale assente, quando l'assenza
prevista superi i 60 giorni consecutivi; il lavoratore assunto è
mantenuto in servizio per tutta la durata dell’assenza e nei limiti
del restante periodo di conservazione del posto del dipendente
assente;
- per la sostituzione di personale assente per gravidanza e
puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa
previste dalle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204 , 9 dicembre 1977, n.
903, e 8 marzo 2000, n. 53;
- per assunzioni stagionali o particolari punte di attività o per
esigenze straordinarie nel limite massimo di sei mesi, quando alle
stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio. Per
gli operai agricoli e florovivaisti è consentita l’assunzione a tempo
parziale per un numero di giornate effettive nell’anno fino a 179 e
non inferiore a 51.
- L'assunzione del personale ha luogo previa selezione volta alla
formazione preventiva di apposite graduatorie in tempi utili al
tempestivo reclutamento del personale stesso.
- Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, nel
contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del
dipendente sostituito.
- Il rapporto di lavoro di cui al comma 1 si risolve automaticamente,
senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel
contratto individuale e, comunque, nelle ipotesi di cui al comma 1,
lettere a) e b), con il rientro in servizio del titolare.
- L'assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero a
tempo parziale.
- Le amministrazioni, oltre alle assunzioni di cui al comma 1, possono
effettuare, a seguito di apposite selezioni, assunzioni a tempo
determinato di personale appartenente alle categorie C, D e EP, dotato
delle professionalità necessarie, per lo svolgimento di attività
nell’ambito di programmi di ricerca, per l’attivazione di infrastrutture
tecniche complesse o per la realizzazione di specifici progetti di
miglioramento dei servizi offerti. La durata del rapporto a tempo
determinato non dovrà essere superiore a cinque anni, fermo restando che
l’ultimazione dei suddetti programmi o progetti o, comunque, il
compimento del termine massimo di cui al successivo comma 8, comportano,
a tutti gli effetti, la risoluzione del rapporto di lavoro.
- Le assunzioni a tempo determinato di cui al comma 6 devono avvenire
in percentuale non superiore al 20% del personale in servizio a tempo
indeterminato; in tale percentuale massima debbono essere comprese le
assunzioni con contratto di lavoro interinale, nonché i contratti a
tempo determinato attivati per lo svolgimento di progetti di ricerca di
interesse nazionale finanziati dal Ministero dell’Università e della
Ricerca Scientifica e dagli enti pubblici di ricerca vigilati dal
predetto MInistero. Non sono compresi nella predetta percentuale i
contratti a tempo determinato attivati per lo svolgimento di progetti di
ricerca finanziati da aziende, enti o istituzioni nazionali o non
nazionali.
- Il contratto a tempo determinato, di cui al comma 6, non potrà in
nessun caso essere rinnovato o prorogato con la stessa persona per un
periodo superiore ai cinque anni complessivi.
- Nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 2, della legge 18 aprile
1962, n. 230 la proroga o il rinnovo del contratto a termine sono nulli
ed il rapporto di lavoro si estingue alla scadenza.
- In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Trova
applicazione l’art. 36, comma 8 del D. Lgs. n. 29/1993.
- Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento
economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale
assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del
contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
a) le ferie, ivi
comprese le 4 giornate di cui all’art. 28, comma 6, maturano in
proporzione alla durata del servizio prestato; b) in caso di assenza
per malattia, si applicano le disposizioni degli articoli 34 e 37 in
quanto compatibili. I periodi di trattamento intero o ridotto sono
stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui al comma 8
dell'art. 34, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a
due mesi. Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre
la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del
posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare
il termine massimo fissato dall'art. 34; c) possono essere concessi
permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 10
giorni complessivi in ragione d'anno, proporzionalmente al servizio
prestato, e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi
dall'art. 30, comma 3, ovvero in caso di lutto o grave infermità ai
sensi dell’art. 30, comma 1; d) in alternativa a quanto previsto alla
lettera c), ai dipendenti assunti ai sensi del comma 6 con contratti di
durata pari almeno a un anno, spettano i permessi retribuiti e non
retribuiti di cui agli articoli 30, 31 e 33.
- I rapporti a tempo determinato in essere in base a quanto previsto
dal comma 9 bis dell’art. 19 del CCNL Comparto Università del 21.5.1996,
come integrato dall’accordo del 17.7.1997, sono prorogati fino
all’espletamento delle procedure per l’inquadramento a tempo
indeterminato del personale che gli Atenei attivano nell’ambito della
programmazione triennale del fabbisogno di personale. Tali procedure
dovranno essere concluse entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del
presente CCNL, termine massimo per detta proroga.
- Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è valutabile ai
fini dell’accesso ad altro rapporto di lavoro del comparto, come
previsto dall’art. 55, comma
4.
ART. 20 - TELELAVORO
- Le amministrazioni potranno realizzare progetti di telelavoro, con
le modalità previste dall’accordo quadro nazionale sottoscritto il 23
marzo 2000, ivi compreso il sistema di relazioni sindacali previsto
dall’accordo stesso.
- La contrattazione integrativa potrà disciplinare gli aspetti
strettamente legati alle specifiche esigenze della amministrazione e dei
lavoratori interessati e in particolare le materie di cui all’art. 3,
comma 5, dell’accordo quadro sopracitato.
ART. 21 - LAVORO INTERINALE
- Nel rispetto dei divieti posti dalla vigente disciplina legislativa,
le Amministrazioni, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo
e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non
fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità di
reclutamento ordinario, previste dallo stesso D.Lgs. n. 29/1993, possono
stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo.
- Il ricorso al lavoro temporaneo deve essere improntato all’esigenza
di contemperare l’efficienza operativa e l’economicità di gestione. In
nessun caso il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo potrà essere
utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze di
organico, ovvero per prestazioni lavorative riconducibili alla categoria
B
- Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare lavoratori con
contratto di fornitura di lavoro temporaneo, secondo la disciplina del
presente contratto, senza superare il tetto del 7%, calcolato su base
mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso la
stessa amministrazione; tale percentuale è arrotondata, in caso di
frazione, all’unità superiore.
- I lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo,
qualora partecipino a programmi o a progetti di produttività presso
l’amministrazione, hanno titolo a partecipare all’erogazione dei
connessi trattamenti economici accessori. La contrattazione collettiva
decentrata integrativa, in relazione alle caratteristiche organizzative
delle Amministrazioni, determina specifiche condizioni, criteri e
modalità per la corresponsione di tali trattamenti accessori.
- Le amministrazioni provvedono alla tempestiva informazione e
consultazione dei soggetti sindacali di cui all’art. 9 sul numero, sui
motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dai
contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di
motivate ragioni d’urgenza le amministrazioni forniscono l’informazione
in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla
stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell’art. 7, comma 4,
punto a) della legge 24 giugno 1997, n. 196.
- I lavoratori con contratto di lavoro temporaneo hanno diritto a
partecipare, presso l’amministrazione utilizzatrice, alle assemblee,
indette dai soggetti sindacali di cui all’art. 10 dell’accordo
collettivo quadro in materia di aspettative e permessi sindacali del
7.8.1998, che riguardino la generalità dei dipendenti. I lavoratori
utilizzano le ore previste dallo specifico contratto collettivo delle
imprese di fornitura di lavoro temporaneo.
- Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni forniscono
ai soggetti sindacali di cui all’art. 9 e all’ARAN informazioni
sull’andamento a consuntivo, nell’anno precedente, del numero, dei
motivi, della durata e degli oneri dei contratti di fornitura di lavoro
temporaneo stipulati.
ART. 22 - CONTRATTO DI FORMAZIONE E
LAVORO
- In apposita sequenza contrattuale, da attivare entro 6 mesi dalla
sottoscrizione del presente CCNL, le parti firmatarie definiranno la
disciplina contrattuale del contratto di formazione e
lavoro.
ART. 23 FORME CONTRATTUALI FLESSIBILI DI
LAVORO
- In coerenza con le proprie esigenze istituzionali ed in un quadro di
trasparenza gestionale, le amministrazioni perseguiranno l’obiettivo
della maggiore possibile razionalizzazione dell’uso degli istituti di
flessibilità del lavoro di cui all’art. 36, comma 7, del D.Lgs. n.
29/1993 con riferimento ai fini, ai contenuti ed alle modalità di
applicazione di ciascun istituto.
- Possono essere attivate, anche a richiesta dei soggetti sindacali di
cui all’articolo 9, forme di monitoraggio e proposta sull’utilizzo degli
istituti di flessibilità, assicurando, a tal fine, la programmazione di
due incontri ogni anno.
ART. 24 - ORARIO DI LAVORO
- L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è di norma
suddiviso dall’Amministrazione in cinque giorni settimanali, con una
pianificazione dei rientri che consenta la fruizione dei servizi, da
parte degli utenti, nelle ore pomeridiane e che, comunque, assicuri
l’ottimale funzionamento delle strutture.
- L’articolazione dell’orario di servizio è determinata dai dirigenti
responsabili e, negli atenei, dai direttori amministrativi, al fine
della armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze
complessive e generali degli utenti, avuto riguardo anche alla presenza
di adeguati servizi sociali. I criteri generali per tale articolazione
sono oggetto di informazione e, a richiesta, di concertazione con i
soggetti sindacali di cui all’art. 9.
- Le tipologie dell’orario di lavoro, nel rispetto della
programmazione dei servizi e delle attività formulata
dall’Amministrazione, sono improntate ai seguenti criteri di
flessibilità, che possono anche coesistere:
- utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che
rendano concreta una gestione flessibile dell’organizzazione
dell’orario di lavoro e dei servizi, in funzione di un’organica
distribuzione dei carichi di lavoro;
- ricorso alla programmazione di calendari di lavoro
plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore
settimanali nel rispetto del monte ore complessivo in relazione al
periodo di riferimento;
- orario flessibile giornaliero, che consiste nel consentire di
anticipare o posticipare l’orario di entrata o di uscita o di
avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale
dell’orario la contemporanea presenza in servizio di tutto il
personale addetto alla medesima struttura. In tali ipotesi deve essere
garantita la presenza in servizio del personale necessario in
determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le
esigenze dell’utenza;
- turnazione, che consiste nella rotazione ciclica dei dipendenti in
prestabilite articolazioni di orario;
- priorità nell’impiego flessibile, purchè compatibile con
l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in
situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei
dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della
normativa vigente.
- L’adattamento delle tipologie dell’orario di cui al comma 3 alle
esigenze delle Amministrazioni è oggetto di contrattazione
integrativa.
- Al personale adibito a regimi d’orario articolati su più turni o
coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni
degli orari individuali finalizzati all’ampliamento dei servizi
all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità, è applicata, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto integrativo, una
riduzione d’orario a 35 ore settimanali. La riduzione potrà realizzarsi
alla condizione che, nel quadro degli obiettivi di efficienza ed
efficacia dei servizi, il relativo costo sia fronteggiato con
proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili
modifiche degli assetti organizzativi che portano
all’autofinanziamento.
- L’orario di lavoro massimo giornaliero, salva diversa disciplina
riferita a particolari tipologie di prestazione professionale, è di 9
ore.
- La pausa dell’orario di lavoro giornaliero non può essere inferiore
a 30 minuti
ART. 25 - MANSIONI DEL
LAVORATORE
- Il presente articolo integra la disciplina delle mansioni previste
dall’art. 56, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, per la
parte demandata alla contrattazione.
- Ai fini della mobilità orizzontale disciplinata dall’art. 56, comma
1, del D.Lgs. n. 29/93, l’equivalenza delle mansioni va valutata dal
punto di vista della professionalità comunque acquisita dal lavoratore.
L’esercizio da parte dell’Amministrazione del potere di variare
unilateralmente le mansioni deve essere giustificato da ragioni di
servizio e non può, comunque, pregiudicare la posizione economica del
lavoratore. Lo spostamento a mansioni incluse nella stessa categoria non
equivalenti nel senso sopra indicato può avvenire solo se
l’Amministrazione si fa carico dei necessari interventi formativi e con
il consenso del lavoratore.
- Ai fini della mobilità verticale temporanea disciplinata dai commi
2, 3, 4 e 5 del sopra citato art. 56, sono considerate superiori le
mansioni incluse nella categoria superiore a quella ricoperta: il
conferimento temporaneo di mansioni superiori può avvenire solo nelle
ipotesi previste dal comma 2 dello stesso art. 56, deve essere
comunicato per iscritto al dipendente interessato, mediante le procedure
stabilite da ciascuna Amministrazione secondo i propri ordinamenti,
sulla base di criteri precostituiti, coerenti con l’organizzazione, che
tengano conto dei contenuti professionali delle mansioni da attribuire e
oggetto di consultazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 9 del
presente CCNL. Il provvedimento con cui le mansioni vengono affidate
deve contenere esplicitamente:
- l’indicazione nominativa del dipendente sostituito
- le motivazioni della attribuzione
- il possesso degli eventuali titoli professionali necessari
- l’esplicita quantificazione della differenza economica da
corrispondere, sull’intero trattamento stipendiale e accessorio
previsto per la categoria superiore, rapportata al periodo per cui le
mansioni sono affidate.
- L’attribuzione di singoli compiti propri di posizioni professionali
appartenenti alla categoria superiore non comporta svolgimento di
mansioni superiori ai sensi dell’art. 56 citato e del presente articolo,
a meno che questi compiti, integrati con quelli che rimangono assegnati
al dipendente, non realizzino i requisiti di autonomia e responsabilità
propri della categoria superiore.
- In caso di affidamento formale di mansioni superiori ovvero nel caso
previsto dall’art. 56, comma 5, del D.Lgs. n. 29/1993, al lavoratore è
corrisposta la differenza di trattamento economico con la categoria
superiore.
- La disciplina sulle mansioni superiori, dettata dall’art. 56 del
D.Lgs. n. 29/1993, come integrata dal presente articolo, entra in vigore
dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.
- Alle mansioni superiori conferite antecedentemente alla data di
sottoscrizione del presente CCNL con atto scritto e formale del soggetto
competente secondo l’ordinamento proprio di ciascuna Amministrazione e
in corso alla predetta data non si applica la disciplina di cui al comma
6
- Le assegnazioni a mansioni superiori di cui al comma precedente
cessano comunque di produrre effetti trascorsi dodici mesi dalla data di
sottoscrizione del presente CCNL.
ART. 26 - LAVORO NOTTURNO
- Trovano applicazione, in particolare negli Osservatori astronomici,
le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 532/1999.
- La materia di cui al presente articolo sarà ridefinita in apposita
sequenza contrattuale da attivare entro tre mesi dalla sottoscrizione
del presente CCNL con i soggetti sindacali
firmatari.
ART. 27 - CONTO ORE INDIVIDUALE
- Qualora il dipendente ne faccia richiesta, le ore di lavoro
straordinario - che dovranno essere debitamente autorizzate e prestate
dal lavoratore - possono essere accantonate in un conto ore individuale
per essere fruite a gruppi di ore equivalenti alla durata della giornata
lavorativa sotto forma di riposi compensativi pari alle corrispondenti
giornate lavorative, tenuto conto delle esigenze organizzative.
- Al 31 dicembre di ciascun anno i riposi compensativi non fruiti
vengono conteggiati e devono essere fruiti entro il trimestre
successivo.
- Ove sussistano improrogabili esigenze organizzative che non
consentano la fruizione di detti riposi entro il periodo suddetto, le
ore di lavoro straordinario saranno
retribuite.
ART. 28 - FERIE, FESTIVITÀ DEL SANTO PATRONO E
RECUPERO FESTIVITÀ SOPPRESSE
- Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo
di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la
normale retribuzione, esclusi i compensi previsti per prestazioni di
lavoro straordinario e quelli collegati ad effettive prestazioni di
servizio.
- La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle
due giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge
23 dicembre 1977, n. 937.
- I dipendenti assunti nella pubblica amministrazione dopo la
stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi
di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
- Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i
giorni di ferie previsti nel comma 2.
- In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque
giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie
spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e
26, comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, comma 1,
lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
- A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da
fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla
menzionata legge n. 937/77. È altresì considerata giorno festivo la
ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta
servizio, purchè ricadente in giorno lavorativo.
- Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle
ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato.
La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti
gli effetti come mese intero.
- Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui
all’articolo 30 conserva il diritto alle ferie.
- Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non
dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto
previsto nel comma 15. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno
solare, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto delle esigenze
di servizio.
- Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può
frazionare le ferie in più periodi nel corso dell’anno. La fruizione
delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti,
assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il
godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1
giugno – 30 settembre. Qualora, durante tale periodo, sia programmata la
chiusura, per più di una settimana consecutiva, della struttura in cui
presta servizio, il dipendente che non voglia usufruire delle ferie, può
chiedere, ove possibile, di prestare servizio presso altra struttura,
previo assenso del responsabile, ferme restando le mansioni della
categoria ed area professionale di appartenenza.
- Le ferie autorizzate o in corso di fruizione possono essere sospese
o interrotte per indifferibili motivi di servizio. In tal caso il
dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio
di rientro in sede e per quello di ritorno nella località dalla quale è
stato richiamato, nonché all’indennità di missione per la durata del
medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle
spese anticipate o sostenute per il periodo di ferie non goduto.
- In caso di comprovata impossibilità di usufruire delle ferie nel
corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre
dell’anno successivo.
- Le ferie sono sospese da malattie debitamente documentate che si
protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero.
L’amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva
comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
- Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettanti,
anche se si protraggano per l’intero anno solare. In tal caso la
fruizione delle ferie è previamente autorizzata dal dirigente
responsabile, in relazione alle esigenze di servizio, anche in deroga ai
termini di cui al comma 12.
- Fermo restando il disposto del comma 9, all’atto della cessazione
dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano
state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento
sostitutivo delle stesse sulla base del trattamento economico di cui al
comma 1.
ART. 29 - RIPOSO SETTIMANALE
- Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale.
Il numero dei riposi settimanali spettante a ciascun dipendente è
fissato in un numero pari a quello delle domeniche presenti nell'anno,
indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro.
- Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo
settimanale deve essere fruito entro la settimana successiva.
- Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere
monetizzato.
- Restano ferme le particolari disposizioni contenute nelle intese con
le confessioni religiose diverse dalla cattolica.
ART. 30 - PERMESSI RETRIBUITI
- A domanda del dipendente e sulla base di apposita documentazione,
sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove: giorni otto all'anno;
- lutti per decesso del coniuge o di un parente entro il secondo
grado o del convivente, purchè la stabile convivenza con il lavoratore
o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, giorni tre per
evento;
- documentata grave infermità, ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
della legge n. 53/2000, del coniuge o di un parente entro il secondo
grado o del convivente, purchè la stabile convivenza con il lavoratore
o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, fatto salvo
quanto previsto in alternativa dallo stesso comma 1, ultimo periodo:
giorni tre all’anno.
- A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno,
3 giorni di permesso complessivi per nascita dei figli o per gravi
motivi personali o familiari debitamente documentati anche mediante
autocertificazione.
- Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni
consecutivi in occasione del matrimonio.
- I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente
nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti
dell'anzianità di servizio.
- Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera
retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario e quelli
legati all'effettiva prestazione.
- Trovano applicazione le modifiche alla legge n. 104/1992 introdotte
dalla legge n. 53/2000 in materia di assistenza a portatori di handicap.
I permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della stessa legge n.
104/1992, come modificato e integrato dagli articoli 19 e 20 della legge
n. 53/2000, non sono computati ai fini del raggiungimento dei limiti
fissati dall’articolo 30, non riducono le ferie e sono utili ai fini
della determinazione della tredicesima mensilità.
- Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni,
ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni.
- Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991,
n. 266 nonché dal regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n.
613 per le attività di protezione civile, le amministrazioni favoriscono
la partecipazione del personale alle attività delle Associazioni di
volontariato mediante idonea articolazione degli orari di lavoro.
ART. 31 - CONGEDI PARENTALI
- Sono operative, in quanto immediatamente applicabili, le
disposizioni contenute nella legge n. 53/2000 in materia di congedi dei
genitori ed a sostegno della maternità e paternità.
Entro un anno
dalla sottoscrizione del presente CCNL, le parti firmatarie procederanno
ad eventuali modifiche e/o integrazioni della disciplina di cui al
presente articolo, in conseguenza dell’entrata in vigore del T.U. di cui
all’articolo 15 della legge n. 53/2000. Fino alla definizione
dell’accordo di cui al presente comma sono fatte salve le disposizioni
più favorevoli di cui all’art. 23, comma 8, del CCNL 21.5.1996, ferma
restando l’alternatività per la lavoratrice madre o per il lavoratore
padre.
- Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai
sensi dell' articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e della
legge n. 53/2000, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonchè le
quote di trattamento economico accessorio fisse e ricorrenti.
- L’astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici
madri e per i lavoratori padri è disciplinato dalla legge 30 dicembre
1971, n. 1204 e dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, come modificate e
integrate dalla legge n. 53/2000.
Le eventuali festività cadenti nel
periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite
massimo previsto.
- Al rientro al lavoro del lavoratore a seguito della fruizione dei
congedi parentali, si applica quanto previsto dall’articolo 17 della
legge n. 53/2000.
ART. 32 - CONGEDI PER MOTIVI DI FAMIGLIA E DI
STUDIO
- Il dipendente può chiedere, per documentati e gravi motivi
familiari, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non
superiore a due anni, in conformità a quanto disposto dall’articolo 4,
commi 2 e 4, della legge n. 53/2000.
- I periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le
assenze per malattia previste dagli articoli 34 e 37.
- Trovano applicazione l’ articolo 4, comma 3, nonché gli articoli 5 e
6 della legge n. 53/2000; in apposita sequenza contrattuale, da attivare
con i soggetti sindacali firmatari entro sei mesi dalla sottoscrizione
del presente CCNL, in relazione anche a quanto ivi previsto
dall’articolo 46, saranno definite le modalità applicative, anche per
quanto concerne le percentuali massime dei lavoratori che possono
avvalersi di tali congedi.
- Continua ad applicarsi l’articolo 9 del D.P.R. 3 agosto 1990, n.
319.
ART. 33 - PERMESSI BREVI
- Può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il
permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I
permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di
durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, e non
possono comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno. Tale limite è
incrementato di ulteriori 18 ore annue nel caso di permessi richiesti
per documentate esigenze di salute.
- La richiesta dei permessi deve essere formulata in tempo utile per
consentire l'adozione delle misure organizzative necessarie.
- Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate non oltre il
mese successivo, secondo le disposizioni del dirigente o del funzionario
responsabile. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la
retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
ART. 34 - ASSENZE PER MALATTIA
- Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della
maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute
all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel
triennio precedente.
- Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne
faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di
assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun
trattamento retributivo.
- Su richiesta del dipendente, prima di concedere l’ulteriore periodo
di assenza di cui al comma 2, l'amministrazione procede all'accertamento
delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità
previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la
sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro.
- Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e
2, oppure nel caso in cui, a seguito dell'accertamento disposto a
richiesta del dipendente, questi sia dichiarato permanentemente inidoneo
a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione ha facoltà di
procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente
l'indennità sostitutiva del preavviso.
- Qualora si accerti invece che il dipendente può essere impiegato in
mansioni di categoria diversa, o in mansioni di categoria immediatamente
inferiore, l'amministrazione provvede alla mobilità, a richiesta del
dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per
mansioni di una categoria immediatamente inferiore, al dipendente spetta
la retribuzione attinente a detta categoria, integrata da un assegno ad
personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai
futuri miglioramenti.
- I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2
del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di
servizio a tutti gli effetti.
- Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli
affetti da TBC.
- Il trattamento economico spettante al dipendente assente per
malattia è il seguente:
- intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità
pensionabili, con
esclusione di ogni altro compenso accessorio
legato alla effettiva prestazione, comunque denominato, per i primi 9
mesi di assenza, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione
collettiva. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a
quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e
per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente
compete anche il trattamento economico accessorio spettante come
determinato a norma dell'art. 38, lett. b) del CCNL del 21.5.1996,
fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario;
- 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3
mesi di assenza;
- 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6
mesi dei periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.
- L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve
essere comunicata ala struttura di appartenenza tempestivamente e
comunque all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica,
salvo comprovato impedimento. Il dipendente, salvo comprovato
impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento il certificato medico attestante lo stato di
infermità comportante l'incapacità lavorativa e con l’indicazione della
sola prognosi, entro i cinque giorni successivi all'inizio della
malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale
termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno
lavorativo successivo.
- L'amministrazione dispone il controllo della malattia secondo le
modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, in particolare dall’art.
10 del D.P.R. n. 567/1987.
- Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo
diverso da quello abituale comunicato all’amministrazione, deve darne
tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo.
- Il dipendente assente per malattia, ancorchè formalmente autorizzato
ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi
reperibile all'indirizzo comunicato all'amministrazione, fin dal primo
giorno e per tutto il periodo dalla malattia, ivi compresi i giorni
domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità
lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono
fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal
domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e
accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri
giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva
informazione all'amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo
e giustificato impedimento.
- Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro
sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a
darne comunicazione all'amministrazione, al fine di consentirle
un'eventuale azione di risarcimento nei riguardi del terzo responsabile
per il rimborso delle retribuzioni da essa corrisposte durante il
periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi
gli oneri riflessi inerenti.
- In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente
e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di
assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai
giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital anche quelli di
assenza dovuti alle terapie. Per i giorni anzidetti di assenza spetta
l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri
definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione
relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante
della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura
sanitaria pubblica.
ARTICOLO 35 - ALTRE ASSENZE
- Ai dipendenti sono concessi, in aggiunta a quanto previsto dal
presente CCNL, periodi di assenza dal servizio nei casi, secondo le
modalità e nei limiti stabiliti dalle specifiche disposizioni normative
che li disciplinano.
ART. 36 - MENSE E SERVIZI SOCIALI
- In materia di mense o servizi sostitutivi nonché di servizi sociali
sono confermate le disposizioni dell’art. 3 della legge 29 gennaio 1986,
n. 23 e dall’art. 21, commi 1 e 6 del D.P.R. 3 agosto 1990, n.
319.
- Nell’ipotesi in cui le Amministrazioni decidano - compatibilmente
con le disponibilità di bilancio - di erogare buoni pasto, l’erogazione
viene fatta in applicazione dei seguenti criteri:
- nel caso di orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni
o su turnazioni di almeno otto ore continuative, a condizione che non
possano fruire a titolo gratuito di servizio mensa o altro servizio
sostitutivo presso la sede di lavoro;
- per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente
effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la
relativa pausa prevista, all’interno della quale va consumato il
pasto;
- per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua,
immediatamente dopo l’orario di lavoro ordinario, almeno tre ore di
lavoro straordinario, nel rispetto della pausa prevista, all’interno
della quale va consumato il pasto.
- Nelle unità lavorative aventi servizio mensa parzialmente o
totalmente a carico dei dipendenti, il buono pasto coprirà la quota a
loro carico, fino all’ammontare massimo previsto e comunque non oltre il
corrispettivo di un pasto tipo.
- Trovano applicazione le vigenti disposizioni ai fini del trattamento
fiscale e previdenziale relativamente alle materie di cui al presente
articolo.
ART. 37 - INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE
DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO
- In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha
diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica
e, comunque, non oltre i periodi di conservazione del posto ai sensi
dell'art. 34, commi 1 e 2. In tali periodi al dipendente spetta l'intera
retribuzione di cui all’art. 34, comma 8, lett. a).
- Nel caso in cui l'assenza sia dovuta a malattia riconosciuta
dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera
retribuzione di cui all'art. 34, comma 8, lett. a), per tutti i periodi
di conservazione del posto, ai sensi del comma 1.
- Restano ferme le vigenti disposizioni per quanto concerne il
procedimento previsto per il riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio delle infermità per la corresponsione dell'equo indennizzo e
per la risoluzione dei rapporto di lavoro in caso di inabilità
permanente.
- Trova applicazione l’art. 34, comma 14, in materia di assenze dovute
a terapie invalidanti.
- Nell’ipotesi in cui l’assenza si protragga oltre i periodi di
conservazione del posto, previsti nei precedenti commi 1 e 2,
l’Amministrazione può valutare l’opportunità, in base alle proprie
esigenze organizzative, di non considerare automaticamente risolto il
rapporto di lavoro dei dipendente, fermo restando che tale ulteriore
periodo non è valutabile ai fini giuridici ed
economici.
ART. 37 bis - INDENNITA’ DI RISCHIO DA
RADIAZIONI
- L’indennità di rischio da radiazioni resta disciplinata dall’art. 20
del D.P.R. n. 319/90
ART. 37 TER - PATROCINIO LEGALE DEL
DIPENDENTE PER FATTI COMMESSI NELL’ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI
UFFICIO
- L’Amministrazione, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove
si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o
penale nei confronti del dipendente, per fatti e/o atti direttamente
connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti
d’ufficio assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista
conflitto d’interesse, ogni onere di difesa fin dall’apertura del
procedimento e per tutti i gradi del giudizio.
- Il dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in
giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o
colpa grave, dovrà rimborsare all’amministrazione tutti gli oneri
sostenuti per la sua difesa.
ART. 38 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO
- La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato
il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati
dagli artt. 34, 37 e 43 del presente contratto, ha luogo:
- per compimento del limite di età previsto dalle norme applicabili
nell'amministrazione in materia di previdenza e quiescenza;
- per dimissioni volontarie del dipendente;
- per decesso del dipendente.
ART. 39 - OBBLIGHI DELLE PARTI
- In caso di dimissioni volontarie il dipendente deve darne
comunicazione per iscritto all'amministrazione.
- Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell'amministrazione,
quest'ultima è tenuta a specificarne contestualmente la motivazione.
- Nell'ipotesi di cui alla lettera a) dell' art. 38 comma 1, la
risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al
verificarsi della condizione prevista, senza obbligo per
l'amministrazione di dare il preavviso o di erogare la corrispondente
indennità sostitutiva ed opera dal primo giorno del mese successivo a
quello del compimento dell'età prevista salvo diversa volontà del
dipendente. Nell'ipotesi di cui all'art. 38, comma 1, lettera c),
l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità
sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'articolo 2122
c.c.
ART. 40 - RECESSO CON PREAVVISO
- Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e
quello di licenziamento senza preavviso, in tutti gli altri casi in cui
il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso
o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi
termini sono fissati come segue:
| anni di servizio |
mesi di preavviso |
| fino a 5 |
2 |
| oltre 5 e fino a 10 |
3 |
| oltre 10 |
4 |
- In caso di dimissioni i termini di preavviso sono ridotti della
metà.
- I termini di preavviso decorrono dal primo giorno o dal giorno 16 di
ciascun mese.
- La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei
predetti termini di preavviso è tenuta a corrispondere all'altra parte
un’indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di
mancato preavviso. L'amministrazione ha il diritto di trattenere su
quanto da essa dovuto al dipendente un importo corrispondente alla
retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non
dato.
- E' in facoltà della parte che riceve la disdetta di risolvere il
rapporto di lavoro, sia all’inizio sia durante il preavviso con il
consenso dell’altra parte.
CAPO NORME
DISCIPLINARI
ART. 41 - DOVERI DEL DIPENDENTE
- Il dipendente conforma la sua condotta al dovere di contribuire alla
gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità e di
rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività
amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse
pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
- Il comportamento del dipendente deve essere improntato al
perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia nel raggiungimento dei
fini istituzionali delle amministrazioni, nell'interesse degli utenti.
- In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire
la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
- collaborare con diligenza, osservando le disposizioni dei presente
contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro
impartite dalle amministrazioni anche in relazione alle norme vigenti
in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
- rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle
norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge 7
agosto 1990, n. 241;
- non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per
ragioni d'ufficio;
- nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui
abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di
trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa
vigenti nell'amministrazione nonché attuare le disposizioni
dell'amministrazione in ordine alla legge 4 gennaio 1968 n. 15 in tema
di autocertificazione;
- rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità previste
per la rilevazione delle presenze;
- durante l'orario di lavoro mantenere nei rapporti interpersonali e
con gli utenti condotta informata a principi di correttezza, ed
astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
- non svolgere, durante l'orario di lavoro, attività estranee al
servizio; rispettare i principi di incompatibilità previsti dalla
legge e dai regolamenti, e nei periodi di assenza per malattia o
infortunio non svolgere attività che possano ritardare il recupero
psico - fisico;
- attenersi alle disposizioni che gli vengono impartite inerenti
all’espletamento delle proprie funzioni e mansioni. Se il dipendente
ritenga le disposizioni palesemente illegittime, è tenuto a farne
immediata e motivata contestazione a chi le ha impartite; se le
disposizioni sono rinnovate per iscritto, il dipendente ha il dovere
di darvi esecuzione, salvo che le disposizioni stesse siano
espressamente vietate dalla legge penale o costituiscano illecito
amministrativo;
- vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale
sottordinato ove tale compito rientri nelle responsabilità
attribuite;
- avere cura dei beni strumentali a lui affidati;
- non utilizzare beni e strumenti preordinati all'espletamento del
servizio per finalità diverse da quelle istituzionali;
- non accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre
utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
- osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso
ai locali delle amministrazioni da parte del personale e non
introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone
estranee all'amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
- comunicare alle amministrazioni la propria residenza e, ove non
coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento
delle stesse;
- in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di
appartenenza, salvo comprovato impedimento;
- astenersi dal partecipare all'adozione di provvedimenti
amministrativi che possano coinvolgere direttamente o indirettamente
interessi propri;
- comunicare alle amministrazioni, nelle situazioni, nei modi e nei
termini previsti dalla normativa vigente, l'assunzione di incarichi
extra-istituzionali.
ART. 42 - SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI
- Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati
nell'art. 41 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità
dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione
delle seguenti sanzioni disciplinari:
- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto (censura);
- multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di
dieci giorni;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.
- Le amministrazioni, salvo il caso del rimprovero verbale, non
possono adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti dei
dipendente, senza previa contestazione scritta dell'addebito - da
effettuarsi tempestivamente, e, comunque, non oltre i 20 giorni da
quando l'ufficio competente, individuato dalle amministrazioni in
conformità ai propri ordinamenti, è venuto a conoscenza del fatto e
senza aver sentito il dipendente a sua difesa con l'eventuale assistenza
di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
- La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che
siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla formale contestazione del
fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla
convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata
nei successivi 15 giorni.
- Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del D.Lgs. n.
29 del 1993, la sanzione da comminare non sia di sua competenza, il
responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ai fini del
comma 2, segnala entro venti giorni da quando ne ha avuto conoscenza
all'ufficio competente, ai sensi dei comma 4 dell' art. 59 citato, i
fatti da contestare al dipendente per l'istruzione dei procedimento.
- Al dipendente o su sua espressa delega al suo difensore, è
consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il
procedimento a suo carico.
- Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla
data della contestazione dell'addebito. Qualora non sia stato portato a
termine entro tale data, il procedimento si estingue.
- L'ufficio competente per i procedimento disciplinari, sulla base
degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal
dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al comma
1; quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere
disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone
comunicazione all'interessato.
- Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari
decorsi due anni dalla loro applicazione.
- I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle
eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
- Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia
all'art 59 del D. Lgs. n. 29/1993.
ART. 43 - CODICE DISCIPLINARE
- Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle
sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di
quanto previsto dall'art. 59 del D. Lgs n. 29 del 1993, il tipo e
l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai
seguenti criteri generali:
- intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza
o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità
dell'evento;
- rilevanza degli obblighi violati;
- responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal
dipendente;
- rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato
all'amministrazione, agli utenti o a terzi e del disservizio
determinatosi;
- sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con
particolare riguardo al comportamento del lavoratore nei confronti
dell'amministrazione, degli altri dipendenti e degli utenti, nonché ai
precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
- concorso nell'infrazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
- La recidiva nelle infrazioni previste ai commi 4 e 5, già sanzionate
nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità
tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
- Al dipendente responsabile di più infrazioni compiute con unica
azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed
accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista
per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con
sanzioni di diversa gravità.
- La sanzione disciplinare del rimprovero verbale viene comminata, nel
rispetto della dignità personale del dipendente, per le infrazioni di
cui al presente comma, quando esse siano di lieve entità. La sanzione
disciplinare, dal rimprovero scritto al massimo della multa di importo
pari a quattro ore di retribuzione, si applica, graduando l'entità delle
sanzioni in relazione ai criteri di cui ai commi 1 e 2, per le seguenti
infrazioni:
- inosservanza delle disposizioni di servizio, dell'orario di lavoro
e delle norme da osservare in caso di malattia;
- condotta non conforme a principi di correttezza verso
l'amministrazione, gli altri dipendenti, gli utenti o i terzi;
- negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati o nella cura dei
locali o altri beni strumentali a lui affidati in ragione del servizio
e alla cui custodia e vigilanza egli sia tenuto in relazione alle sue
responsabilità;
- inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli
infortuni e di sicurezza sul lavoro, quando non ne sia derivato un
pregiudizio per il servizio o per gli interessi dell'amministrazione o
di terzi,
- rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del
patrimonio dell'Amministrazione, nei limiti previsti dall'articolo 6
della legge 20 maggio 1970, n.300; le modalità relative sono
concordate con i soggetti di cui all’art. 9;
- insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati,
tenuto conto dei carichi di lavoro, e previa diffida;
- altre violazioni dei doveri di comportamento non ricompresi
specificamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato
disservizio ovvero danno o pericolo per l’amministrazione, per gli
utenti o per terzi;
- svolgimento, durante le assenze per malattia o infortunio, di
attività che ritardino il recupero psico-fisico.
L’importo
delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell’
Amministrazione e destinato ad attività sociali a favore dei
dipendenti.
- La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica,
graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al
comma 1, per:
- recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano
comportato
l'applicazione dei massimo della multa;
- particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
- assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario
abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è
determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del
servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione
dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all’
amministrazione, agli utenti o ai terzi;
- ingiustificato ritardo, fino a dieci giorni, nel raggiungere la
sede assegnata dall'Amministrazione;
- testimonianza falsa o reticente;
- comportamento minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o
diffamatori nei confronti di altri dipendenti, degli utenti o di
terzi;
- alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, nei
riguardi di altri dipendenti, di utenti o di terzi;
- manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione,
fatte salve le manifestazioni di libertà di pensiero ai sensi
dell'art. 1 della legge 20 maggio 1970, n.300;
- atti e comportamenti lesivi della dignità della persona, ivi
comprese le molestie sessuali, le violenze morali e le vessazioni di
cui vengano fatti oggetto utenti o colleghi;
- violazione di doveri di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia comunque derivato
grave danno all'amministrazione, agli utenti o a terzi;
- La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica
per violazioni di gravità tale da compromettere gravemente il rapporto
di fiducia con l'Amministrazione e da non consentire la prosecuzione del
rapporto di lavoro. Tra queste sono da ricomprendersi in ogni caso le
seguenti:
- recidiva plurima, per almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze
previste dal comma 5, anche se di diversa natura, ovvero recidiva, nel
biennio, in una mancanza, tra quelle previste nel medesimo comma, che
abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di
sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto
previsto al comma 7, lett. a);
- occultamento, da parte del responsabile della custodia, del
controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad
illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni
di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati;
- rifiuto espresso e non giustificato del trasferimento disposto per
motivate esigenze di servizio ad altra sede della stessa
Amministrazione;
- assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per oltre dieci
giorni lavorativi consecutivi;
- persistente insufficiente rendimento ovvero atti o comportamenti
che dimostrino grave inefficienza del dipendente nell' adempimento
degli obblighi di servizio, rispetto ai carichi di lavoro;
- responsabilità penale, risultante da condanna passata in
giudicato, per delitti commessi fuori del servizio e pur non attinenti
in via diretta al rapporto di lavoro, ma che per la loro specifica
gravità non siano compatibili con la prosecuzione del rapporto.
- La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si
applica per infrazioni dei doveri di comportamento, anche nei confronti
di terzi, di gravità tale da compromettere irreparabilmente il rapporto
di fiducia con l'Amministrazione e da non consentire la prosecuzione,
neanche provvisoria, del rapporto di lavoro. In particolare la sanzione
si applica nelle seguenti fattispecie:
- recidiva nella responsabilità di alterchi negli ambienti di lavoro
con ricorso a vie di fatto nei confronti di altri dipendenti ovvero di
terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
- accertamento che l'impiego è stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
- condanna passata in giudicato:
- 1) per i delitti di cui all’art. 15, comma 1, lettere a), b),
c), d), e) ed f) della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificata ed
integrata dall'art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
- 2) per gravi delitti commessi in servizio;
- 3) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
- Il procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, deve
essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con procedimento
penale e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La sospensione è
disposta anche ove la connessione emerga nel corso del procedimento
disciplinare. Qualora l'amministrazione venga a conoscenza di fatti che
possano dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito della
sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è avviato
nei termini previsti dall' art. 42, comma 2, dalla data di conoscenza
della sentenza.
- Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi dei comma 8 è
riattivato entro 180 giorni da quando l'Amministrazione ha avuto notizia
della sentenza definitiva.
- Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data
pubblicità mediante affissione in luogo idoneo accessibile e visibile a
tutti i dipendenti entro quindici giorni dalla data di cui all’art. 2,
comma 2. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere
sostituita da altre. Il codice disciplinare si attua dal quindicesimo
giorno successivo a quello dell'affissione.
ART 44 - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CORSO DI
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
- L'Amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare
accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione
disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e
dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento
disciplinare, l'allontanamento dal lavoro del dipendente per un periodo
di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della
retribuzione.
- Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione, il periodo dell’allontanamento cautelativo deve essere
computato nella sanzione, ferma restando la privazione della
retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
- Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello
computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti
dell'anzianità di servizio.
ART. 45 - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI
PROCEDIMENTO PENALE
- Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà
personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della
retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello
stato restrittivo della libertà.
- Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della
retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento
penale che non comporti la restrizione della libertà personale, qualora
egli sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al
rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati,
l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi
dell’art. 43, commi 6 e 7.
- L'Amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libertà
personale di cui al comma 1, può prolungare il periodo di sospensione
del dipendente fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni
di cui al comma 2.
- Resta fermo l'obbligo di sospensione, nei casi previsti dall' art.
15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 , come sostituito
dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
- Nei casi previsti dai commi precedenti si applica quanto previsto in
tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale
dall'art. 43, commi 8 e 9.
- Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi dei presente articolo
sono corrisposti una indennità pari al 50 per cento della retribuzione
fissa mensile e l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante, con
esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se
pensionabile.
- In caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con
formula piena, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a
titolo di assegno alimentare viene conguagliato con quanto sarebbe stato
dovuto al lavoratore, se fosse rimasto in servizio.
- Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di
procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per
un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale
termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente è
riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque,
sospeso sino all’esito dei procedimento
penale.
ART. 46 - FORMAZIONE PROFESSIONALE
- La formazione professionale continua del personale costituisce uno
strumento fondamentale per la crescita del personale e per
l’innalzamento del livello qualitativo dei servizi prestati dalle
Amministrazioni; queste, in coerenza con gli obiettivi e gli impegni
anche di carattere finanziario delineati dall’accordo per il lavoro
pubblico del marzo 1997, mettono fattivamente a disposizione, anche nel
quadro di iniziative nazionali promosse dalla CRUI, le proprie risorse
formative allo scopo di promuovere e valorizzare la preparazione e
l’aggiornamento del personale.
- L’aggiornamento e la formazione professionali possono essere
obbligatori o facoltativi e riguardano tutto il personale, con contratto
sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ivi compreso quello
distaccato o comandato.
- La formazione del personale di nuova assunzione si svolge, mediante
corsi teorico - pratici, di intensità e durata rapportate alle mansioni
da svolgere, in base a specifici programmi definiti dalle singole
Amministrazioni.
- Le iniziative di formazione e aggiornamento del personale in
servizio si svolgono sulla base di programmi definiti dalle
amministrazioni, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4, comma 2,
lett. lett. c), con i seguenti criteri e modalità operativi:
- i
programmi debbono evidenziare puntualmente gli obiettivi formativi e gli
standard quantitativi e qualitativi previsti; - le attività formative
preordinate ad offrire opportunità di sviluppo professionale e
retributivo debbono essere finalizzate all’acquisizione ed
all’approfondimento dei contenuti di professionalità oggetto delle prove
di selezione e debbono prevedere adeguate forme di verifica finale; -
in sede di redazione dei programmi si terrà presente, nella misura
massima possibile, l’esigenza di assicurare, oltre che la trasparenza
circa gli obiettivi e le metodologie della formazione - che possono
prevedere anche una loro organizzazione sotto forma di stages - la
trasferibilità, in tutto il comparto, delle esperienze formative
maturate; - la certificazione relativa alle attività formative deve
dare compiutamente conto del percorso formativo e degli esiti in termini
di qualificazione professionale aggiuntiva raggiunta; - la formazione
e l’aggiornamento obbligatori sono svolti in orario di lavoro ed hanno
per oggetto l’adeguamento delle competenze professionali alle esigenze
anche innovative di riorganizzazione e sviluppo qualitativo e
quantitativo dei servizi; - in attuazione del contratto integrativo
di cui all’art. 4, comma 2, lett. c) del presente CCNL, il Direttore
Amministrativo individua, tenuto conto anche delle domande e delle
disponibilità acquisite, il personale destinatario dei programmi di
formazione e aggiornamento, fornendo comunque a tutti, a rotazione,
l’opportunità di parteciparvi e, in ogni caso, in modo da assicurare, in
particolare, tempestive opportunità formative a coloro che maturino i
requisiti di anzianità per partecipare alle procedure selettive
preordinate alle progressioni economiche e di categoria; - verrà data
informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all’art. 9 delle
attività formative svolte, dei partecipanti e degli esiti della stessa
attività formativa anche rispetto ai risultati attesi.
- La frequenza ai corsi obbligatori e facoltativi, organizzati
direttamente dalle Amministrazioni, anche in consorzio o sotto la loro
vigilanza, nel rispetto dei criteri e delle modalità indicate nel
precedente comma, purchè prevedano modalità di verifica finale, dà luogo
a crediti formativi, validi in tutto il comparto, valutabili ai fini dei
passaggi dei dipendenti all’interno delle categorie da una posizione
economica all’altra e della progressione verticale.
- Al fine di definire modalità attuative dei criteri di cui al comma
4, è costituito un gruppo tecnico di lavoro composto da rappresentanti
delle OO.SS. firmatarie e dell’ARAN. Il gruppo terrà conto delle linee
programmatiche espresse dalla CRUI in materia.
- Il personale può concorrere nell’attività di formazione e
aggiornamento professionale dei dipendenti.
- L’individuazione del predetto personale che collabora all’attività
di formazione e aggiornamento avviene secondo le modalità previste dagli
ordinamenti delle amministrazioni, privilegiando la competenza specifica
nelle materie di insegnamento.
- L’attività di aggiornamento e formazione di cui al comma 7, se
svolta fuori orario di lavoro, è remunerata in via forfettaria sulle
risorse disponibili, con un compenso orario di £. 50.000 lorde. Se
l’attività in questione è svolta durante l’orario di lavoro, il compenso
di cui sopra spetta nella misura del 20%. La misura dei compensi può
essere modificata dalle amministrazioni in relazione a specifiche
connotazioni di complessità dei corsi, fino ad un massimo di £ 120.000
orarie lorde.
ART. 47 - TRASFERIMENTI
- Al fine di favorire l’attuazione dei trasferimenti del personale del
comparto, ciascuna amministrazione comunica entro il 31 gennaio di
ciascun anno alle altre amministrazioni del comparto stesso l’elenco dei
posti che intendono coprire nel corso dell’anno, elenco che le
amministrazioni riceventi portano a conoscenza del personale con idonei
mezzi di pubblicità.
- Il dipendente che ha ottenuto l’assenso al trasferimento
dall’amministrazione di destinazione deve chiedere il nulla osta
dell’amministrazione di appartenenza. Decorsi 30 giorni dalla richiesta,
l’assenso si intende rilasciato. L’eventuale diniego deve essere
adeguatamente motivato.
- Il rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni con
l’amministrazione di destinazione e al dipendente è garantita la
posizione retributiva maturata nell’amministrazione di provenienza e la
continuità della posizione pensionistica e
previdenziale.
ART. 48 - NORME PER IL PERSONALE CHE OPERA
PRESSO LE AZIENDE POLICLINICO UNIVERSITARIO E LE STRUTTURE SANITARIE
CONVENZIONATE.
- In attesa dell’espletamento delle procedure di cui all’art. 45,
comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993, tenuto conto del disposto di cui
all’art. 8, comma 5 del D.Lgs. 517/99 che prevede l’emanazione di
appositi decreti interministeriali ai fini del trasferimento o
utilizzazione del personale tecnico amministrativo presso le aziende ivi
definite, alle categorie di personale definite dai commi 1 e 2 dell’art.
53 del CCNL 21.5.96, continua ad applicarsi il contratto del comparto
Università.
- Ai fini di assicurare l’omogeneità dei trattamenti sul territorio
nazionale e di tenere conto delle evoluzioni delle professioni
sanitarie, sarà definita entro 12 mesi dalla stipula del presente
contratto una tabella nazionale delle corrispondenze tra le figure
professionali previsti dal presente contratto e quelli previsti dal CCNL
del comparto Sanità. Tale tabella verrà aggiornata, ove reso necessario
da eventuali innovazioni nelle professioni sanitarie, esclusivamente in
sede di CCNL.
- Dalla data di definizione della tabella di cui al comma precedente,
al personale di cui al comma 1 verrà corrisposta l’indennità di
equiparazione di cui all’art. 31 del D.P.R. 761/79 calcolata con
riferimento alle corrispondenze professionali definite dalla suddetta
tabella.
- Fino alla definizione della tabella di cui al comma 2, al predetto
personale di cui al comma 1, in servizio alla data di stipula del
presente contratto, continuano ad essere corrisposte le indennità di cui
all’art. 31 del DPR n. 761/79 con riferimento alle collocazioni
professionali in essere e alle corrispondenze in essere con le figure
del personale del servizio sanitario nazionale e con riferimento al
trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali nel
tempo vigenti nel comparto sanità. Ugualmente fino alla definizione
della stessa tabella di cui al comma 2, l’incremento dell’indennità di
ateneo - rispetto ai corrispondenti valori stabiliti dal CCNL 5.9.1996 -
prevista dall’art. 65 non viene considerata ai fini del trattamento
economico di cui al citato articolo 31 del D.P.R. n. 761/79, salvo
eventuale riassorbimento.
- Le Università, nell’ambito della programmazione triennale del
fabbisogno di personale, attiveranno apposite procedure da concludere
entro un anno dalla stipula del presente contratto per l’inquadramento,
nell’ apposita area della categoria elevate professionalità, del
personale laureato medico ed odontoiatra in servizio alla data del
23.2.2000 e in possesso dei requisiti di cui all’art. 19, comma 9 bis,
del CCNL 21.5.1996.
- Uno specifico accordo prevederà apposita disciplina per il personale
di cui all’art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 502/1992, ferme restando le
funzioni assistenziali mediche attualmente svolte previste dalle stesse
disposizioni; gli eventuali oneri saranno coperti a valere sulle risorse
destinate alla produttività collettiva ed individuale e al miglioramento
dei servizi, determinate dal presente
CCNL.
ART. 49 - COLLABORATORI ED ESPERTI
LINGUISTICI
- In apposita sequenza contrattuale, da attivare entro sei mesi dalla
sottoscrizione del presente CCNL con i soggetti sindacali firmatari,
sarà ridefinito il trattamento giuridico ed economico, compresi gli
aumenti della retribuzione fondamentale ed accessoria, dei collaboratori
ed esperti linguistici.
ART. 50 - ASSISTENTI EX ISEF
- L’Istituto Universitario di Scienze motorie di Roma, che, ai sensi
del d.lgs. n. 178/1998, subentra nei rapporti precedentemente instaurati
dall’ISEF, nell’ambito delle disponibilità di bilancio attiverà apposite
procedure, da concludere entro un anno dalla stipula del presente CCNL,
per l’inquadramento nella categoria C4, del personale assunto ai sensi
dell’art. 52 del CCNL 21.5.1996 e in servizio alla data del 23.2.2000. I
rapporti a tempo determinato in essere in base al citato articolo 52
sono prorogati fino all’espletamento delle procedure di cui al presente
comma.
- Nel rispetto dei gradi di autonomia e di responsabilità previsti per
tale categoria, i dipendenti di cui al comma 1 collaborano con i
responsabili dei corsi, nel quadro della programmazione dell’attività
scientifica e didattica definita dai competenti organi accademici. In
particolare, il suddetto personale, secondo quanto previsto dallo
statuto e nell’ambito delle direttive dei responsabili dei corsi, svolge
le esercitazioni, assiste gli studenti e collabora alla correzione degli
elaborati, svolgendo, altresì, tutte quelle ulteriori prestazioni che
siano connesse con l’organizzazione delle attività ad esso spettanti e
di quelle inerenti alla valutazione degli studenti.
ART. 51 - NORMA DI SALVAGUARDIA CON
RIFERIMENTO ALL’ARTICOLO 72 DEL D.Lgs. n. 29/1993
- Continuano ad applicarsi le disposizioni legislative, regolamentari
e contrattuali non incompatibili con le clausole del presente CCNL. In
apposita sequenza contrattuale le parti redigeranno un testo coordinato
delle disposizioni vigenti e definiranno gli istituti attinenti agli
aspetti economici e normativi del rapporto di lavoro non disciplinati
dal presente CCNL, in particolare le seguenti materie:
- arbitrato e conciliazione;
- TFR e fondi pensione;
- diritto allo studio;
- trattamento di missione;
- tutela di dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche (art.
11 D.P.R. n. 319/1990)
- valutazione dell’anzianità di servizio, ivi compresi i casi di
mobilità intercompartimentale (art. 16 legge 808/77);
- copertura assicurativa (art. 8 D.P.R. n.
319/1990);
ART. 52 - OBIETTIVI
- La revisione del sistema di classificazione del personale secondo le
linee definite negli articoli seguenti persegue le finalità del
progressivo miglioramento delle condizioni di lavoro, delle opportunità
di crescita professionale, della funzionalità degli uffici,
dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione
amministrativa e della gestione delle risorse attraverso la
realizzazione dei seguenti obiettivi:
- coerenza tra esigenze organizzative e sistema di
classificazione;
- valorizzazione delle risorse umane attraverso il riconoscimento
delle professionalità, della qualità delle prestazioni individuali e
delle competenze acquisite attraverso la formazione e l’esperienza
lavorativa;
- coerenza tra sistemi di incentivazione e obiettivi
dell’organizzazione;
- flessibilità gestionale;
- Alle finalità di cui al comma 1 sono correlati adeguati ed organici
interventi formativi secondo quanto previsto dall’art.
46.
ART. 53 - IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL
PERSONALE
- Il sistema di classificazione del personale è articolato in quattro
categorie di cui una riservata alle elevate professionalità, denominate
rispettivamente B, C, D, EP (Elevate Specifiche Tipologie
Professionali).
- Alle categorie professionali corrispondono insiemi affini di
competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una
gamma di attività lavorative, descritte, secondo il diverso grado di
autonomia e di responsabilità, attraverso apposite declaratorie,
articolate nelle aree riportate nell’allegato A.
- Ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. n. 29 del 1993, all’interno di
ciascuna categoria e area tutte le mansioni sono esigibili in quanto
professionalmente equivalenti fatte salve quelle per il cui esercizio
siano previste specifiche abilitazioni professionali e previa, quando
occorra, apposita formazione professionale. L’assegnazione di mansioni
equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo
dell’oggetto del contratto di lavoro.
- L’assegnazione temporanea di mansioni proprie delle categoria
immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio
del potere modificativo. Essa è regolata dall’art. 56 del D. Lgs. n. 29
del 1993, come integrato dall’art. 25 del presente CCNL.
- L’accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione economica
iniziale con progressioni economiche all’interno di ciascuna categoria
secondo quanto previsto dall’art. 54. In via eccezionale, l’accesso può
avvenire nella posizione B3, anziché all’iniziale B1, per particolari
professionalità che richiedono ulteriori requisiti in relazione alla
specificità dell’attività lavorativa, come previsto dal successivo art.
55, comma 4.
- Per l’accesso alle categorie, fatto salvo quanto previsto dall’art.
55, commi 2 e 4, sono richiesti i titoli di studio descritti nella
Tabella A.
- In caso di passaggio tra categorie al dipendente viene attribuito il
trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria. Qualora
il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della
progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento
tabellare iniziale, il dipendente è collocato nella posizione economica
immediatamente inferiore della categoria e conserva a titolo personale
la differenza retributiva, assorbibile in caso di passaggio a categoria
superiore.
- Al personale proveniente per processi di mobilità da altre
Amministrazioni del comparto resta attribuita la categoria e la
posizione economica conseguite nell’amministrazione di
provenienza.
ART. 54 - PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO
DELLA CATEGORIA
- All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione
economica che si realizza mediante l’attribuzione, dopo il trattamento
tabellare iniziale, di successive posizioni economiche indicate nella
tabella E.
- Nell’ambito della categoria i passaggi a posizione economica
immediatamente superiore avverranno attraverso meccanismi selettivi,
attivati con cadenza biennale, sulla base dei criteri generali di cui
all’art. 57. Ai fini della partecipazione a detti meccanismi selettivi
gli interessati debbono aver maturato 3 anni di servizio nella posizione
economica immediatamente inferiore.
- Il personale in servizio inquadrato nella posizione economica B1
che, alla data di sottoscrizione del presente CCNL, abbia maturato 12
mesi di anzianità, è inserito nella posizione economica B2, previa
apposita formazione.
- I neo assunti nella categoria B, permarranno nella posizione
economica B1 per 12 mesi, trascorsi i quali saranno inseriti nella
posizione economica successiva previa apposita formazione.
- Il finanziamento della progressione economica avverrà attraverso le
risorse indicate all’art. 68, comma 2, lettera a) in stretta
correlazione con il raggiungimento di obiettivi qualitativi di
miglioramento del servizio, di innovazione e di maggiore efficienza.
- I passaggi alle posizioni economiche immediatamente superiori sono
disposti nel numero consentito dalla disponibilità delle risorse a ciò
finalizzate dal presente contratto e dal contratto
integrativo.
ART. 55 - PROGRESSIONE VERTICALE NEL SISTEMA
DI CLASSIFICAZIONE
- Le procedure attuative del presente articolo sono preventivamente
individuate dalle Amministrazioni con atti regolamentari improntati a
principi di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e
celerità di espletamento ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma
3 del d.lgs. n.29/93.
- I Regolamenti di Ateneo nell’ambito delle dotazioni organiche
prevederanno modalità di espletamento di procedure selettive per
l’accesso a ciascuna categoria, riservate al personale in servizio della
categoria immediatamente inferiore, anche in deroga al possesso del
titolo di studio previsto per l’accesso esterno qualora il dipendente
abbia un’anzianità di servizio di 5 anni nella categoria di appartenenza
o nelle ex-qualifiche ivi confluite, fatti salvi i titoli abilitativi
previsti dalle vigenti disposizioni in materia. Va salvaguardato
comunque un adeguato accesso dall’esterno.
- I regolamenti di Ateneo, ai fini della progressione verticale, si
ispireranno a criteri di valutazione delle competenze professionali
acquisite e conseguenti all’esperienza professionale risultante dal
curriculum del dipendente nonché verificate da apposite prove di esame
dimensionate in relazione ai livelli di professionalità richiesta per
ciascuna categoria, con adeguato riconoscimento della formazione
certificata secondo il sistema dei crediti formativi. In ogni caso i
regolamenti di Ateneo dovranno prevedere adeguata valorizzazione del
possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno a
ciascuna categoria. Trovano applicazione gli articoli 6, comma 3,
lettera n), e 7, comma 1, lettera d).
- Sia per l’accesso esterno che interno, i regolamenti di Ateneo
possono prevedere, oltre ai requisiti richiesti in linea generale per
l’accesso alla categoria, requisiti professionali specifici in relazione
alla tipologia dell’attività lavorativa. Gli stessi regolamenti possono,
altresì, prevedere la valutazione del servizio prestato con contratto a
tempo determinato di cui all’art. 19.
- I regolamenti di Ateneo di cui al comma 2 sono oggetto di
informazione ai soggetti sindacali di cui all’art. 9.
- Il numero dei posti di organico da destinare ai passaggi alla
categoria immediatamente superiore e all’accesso esterno è definito
dalle Amministrazioni - nella percentuale, per le procedure di cui al
comma 2, pari al 50% dei posti da coprire calcolati su base annua -
nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale
e dei suoi eventuali aggiornamenti, oggetto di consultazione con i
soggetti sindacali di cui all’art. 9. In tali incontri, saranno presi in
esame anche i fabbisogni quantitativi e/o qualitativi di personale,
derivanti dalla costituzione di nuove strutture o dal loro
potenziamento, e gli eventuali connessi interventi formativi necessari.
Sullo stato di attuazione della programmazione si svolgeranno incontri
con periodicità semestrale con gli stessi soggetti sindacali.
- Anche i posti destinati ai passaggi alla categoria immediatamente
superiore sono coperti mediante accesso dall’esterno se la selezione di
cui al comma 3 ha avuto esito negativo o se mancano del tutto
all’interno le professionalità da selezionare; in tale ultimo caso, le
Amministrazioni adottano un atto motivato, oggetto di informazione ai
soggetti sindacali di cui all’art. 9.
- I dipendenti che vengano inquadrati nella categoria immediatamente
superiore a seguito delle procedure selettive indette ai sensi del
presente articolo non sono soggetti al periodo di
prova.
ART. 56 - SISTEMA DI VALUTAZIONE
- Ciascuna amministrazione procede, in coerenza con quanto previsto
all’art. 4, comma 2, lett. b, alla valutazione delle prestazioni e dei
risultati dei dipendenti ai fini:
- - della corresponsione dei compensi incentivanti di cui all’art.
68, comma 2, lett. d);
- - della progressione economica, per quanto attiene gli indicatori
di cui all’art. 57, comma 2, lettere b) e c);
- La valutazione per la progressione economica si effettua in modo
coordinato con i tempi e con le modalità di espletamento dei meccanismi
selettivi previsti per tale progressione.
- La valutazione di cui al comma 1 è effettuata, sulla base dei
criteri generali oggetto di informazione e, a richiesta, di
concertazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 9, dal
responsabile della struttura in cui l’interessato ha prestato la sua
attività ed è tempestivamente comunicata al dipendente. Il dipendente,
ricevuta la informazione, può, entro 15 giorni, formulare proprie
osservazioni, sulle quali deve essere acquisito il parere di un apposito
comitato presieduto dal Direttore Amministrativo e composto secondo
modalità e criteri definiti dalle singole amministrazioni, oggetto di
informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all’articolo 9. In
caso di parità di voto prevale quello del Presidente. Il comitato, il
cui funzionamento non deve comportare oneri di spesa, delibera entro 20
giorni.
ART. 57 - CRITERI DI SELEZIONE AI FINI DELLA
PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA
- I criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni
economiche all’interno di ciascuna categoria sono oggetto di
contrattazione integrativa. Ove questa non venga conclusa entro 60
giorni – prorogabili di ulteriori 30 giorni – dalla data di entrata in
vigore del presente CCNL si applicano i criteri generali di cui ai commi
successivi.
- Nel caso in cui non venga raggiunto l’accordo di cui al comma
precedente, la selezione viene effettuata tenendo conto dei seguenti
indicatori ponderati, come previsto ai successivi commi 3, 4, 5 e 6, in
relazione al diverso livello di professionalità espresso dalle 4
categorie:
- formazione certificata e pertinente;
- arricchimento professionale derivante dall’esperienza lavorativa,
con esclusione di automatismi legati al decorso dell’anzianità,
desumibile dal curriculum e/o dalla documentazione presentata
dall’interessato;
- qualità delle prestazioni individuali con particolare riguardo
alla capacità di proporre soluzioni innovative, al grado di
coinvolgimento nei processi lavorativi, all’attenzione alle esigenze
dell’utenza e alla soluzione dei problemi
- anzianità di servizio prestato senza essere incorsi negli ultimi
due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero
scritto;
- titoli culturali e professionali (per esempio: incarichi;
pubblicazioni; collaborazioni; docenza o frequenza in convegni e
seminari di studio, corsi di formazione; titoli di studio ulteriori
rispetto a quelli previsti per l’accesso alla categoria; corsi di
perfezionamento o di specializzazione; dottorati di
ricerca).
- Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel
comma 2, nella categoria EP viene riservato:
- alla lettera a): fino a 20%;
- alla lettera b): fino a 15%;
- alla lettera c): fino a 25%;
- alla lettera d): fino a 10%, con valutazione del solo servizio
maturato nella stessa categoria EP o nelle ex qualifiche ivi
inserite;
- alla lettera e): fino a 30%.
- Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel
comma 2, nella categoria D viene riservato:
- alla lettera a): fino a 20%;
- alla lettera b): fino a 20%;
- alla lettera c): fino a 25%;
- alla lettera d): fino a 15%;
- alla lettera e): fino a 20%.
- Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel
comma 2, nella categoria C viene riservato:
- alla lettera a): fino a 20%;
- alla lettera b): fino a 25%;
- alla lettera c): fino a 20%;
- alla lettera d): fino a 15%;
- alla lettera e): fino a 20%.
- Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel
comma 2, nella categoria B viene riservato:
- alla lettera a): fino a 25%;
- alla lettera b): fino a 20%;
- alla lettera c): fino a 20%;
- alla lettera d): fino a 20%;
- alla lettera e): fino a 15%.
- In prima applicazione, allo scopo di snellire le procedure selettive
attivate ai fini della progressione economica all’interno della
categoria, le stesse dovranno essere effettuate senza tener conto
dell’indicatore di cui al comma 2, lettera a) ed essere concluse entro
il 31.12.2001.
ART. 58 - CATEGORIA EP
- In considerazione dell’alto contenuto di professionalità richiesto
al personale inquadrato nella categoria EP, per tale personale valgono
le specifiche disposizioni contenute nei commi seguenti.
- L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali medie trimestrali. La
presenza in servizio viene assicurata correlandola in modo flessibile
all’orario di servizio della struttura di appartenenza, tenendo conto
delle esigenze e dei criteri organizzativi dell’Amministrazione.
- La formazione e l’aggiornamento professionale del personale della
categoria EP sono assunti dalle amministrazioni come metodo permanente
teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze allo
sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di
riferimento; conseguentemente, la partecipazione alle iniziative di
formazione inserite in appositi percorsi anche individuali, su proposta
degli interessati o comunque, concordati con gli organi statutari e/o
con i dirigenti, viene considerata servizio utile a tutti gli effetti e
i relativi oneri sono a carico della amministrazione.
- Fino ad un massimo di 36 ore annue retribuite, da utilizzare in
periodi compatibili con le esigenze di servizio, al personale di cui al
presente articolo può essere consentita la partecipazione a qualificate
iniziative di aggiornamento professionale e formazione.
L’Amministrazione deve formalizzare un eventuale, motivato diniego entro
dieci giorni dalla ricezione della comunicazione fatta dall’interessato.
Qualora l’amministrazione riconosca l’effettiva connessione di tali
iniziative con l’attività di servizio, può, nell’ambito delle proprie
disponibilità di bilancio, contribuire anche integralmente alla spesa
sostenuta e debitamente documentata.
- Le amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale di
categoria EP ai progetti di ricerca finanziati da committenti pubblici o
privati, all’interno delle strategie e dei piani delle amministrazioni
stesse.
- Il personale della categoria EP ha diritto ad essere riconosciuto
autore - o coautore - delle ricerche a cui lavora. Salvo che
l’Amministrazione non ritenga di pubblicare i risultati della ricerca
nell’ambito dei propri programmi editoriali, l’autore ha diritto alla
pubblicazione in proprio, fatto salvo l’eventuale vincolo di
segretezza.
- Le amministrazioni considerano di particolare interesse ai fini
dell’arricchimento professionale lo svolgimento da parte del personale
della categoria EP, di attività nelle ipotesi elencate all’art. 58,
comma 6, lettere da a) a f), del d.lgs. n. 29/1993, previa
autorizzazione dell’Amministrazione, senza utilizzare le strutture
dell’Amministrazione stessa e fuori dell’orario di lavoro. Il diniego di
autorizzazione deve essere adeguatamente motivato; decorsi 20 giorni
dalla richiesta di autorizzazione, questa si intende
rilasciata.
ART. 59 - CONFERIMENTO E REVOCA DI INCARICHI
AL PERSONALE DELLA CATEGORIA EP
- Le Amministrazioni possono conferire al personale della categoria
EP, incarichi comportanti particolari responsabilità gestionali ovvero
funzioni professionali richiedenti l’iscrizione ad ordini professionali
o, comunque, alta qualificazione e specializzazione.
- Gli incarichi di cui al comma 1, fatti salvi quelli conferiti al
personale di cui all’art. 48, secondo gli appositi atti convenzionali,
sono conferiti dal Direttore Amministrativo o da altro organo
individuato secondo gli ordinamenti delle Amministrazioni - previa
determinazione da parte delle Amministrazioni di criteri generali - per
un periodo non superiore a 5 anni, con atto scritto e motivato e possono
essere rinnovati con le medesime formalità. Tali criteri generali
saranno oggetto di informazione e, a richiesta, di concertazione con i
soggetti sindacali di cui all’art. 9.
- Per il conferimento degli incarichi le Amministrazioni tengono conto
– rispetto alle funzioni ed alle attività da svolgere – della natura e
caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali e
professionali posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali
e dell’esperienza acquisite dal personale della categoria EP.
- Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto
scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi
o in conseguenza di specifico accertamento di risultati
negativi.
- I risultati dell’attività svolta dai dipendenti cui siano stati
attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono oggetto di
valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati
dall’Amministrazione, di cui deve essere data informazione ai soggetti
sindacali di cui all’art. 9. La valutazione positiva dà titolo alla
corresponsione della retribuzione di risultato di cui all’art. 60 . Le
Amministrazioni, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di
una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le
valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla
organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persone
di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la
revoca anticipata dell’incarico di cui al comma 4.
- La revoca o la cessazione dell’incarico comporta la perdita della
connessa retribuzione accessoria, fermo restando il diritto del
dipendente di essere adibito a mansioni congrue con la categoria di
appartenenza, nonché il diritto alla retribuzione di posizione nella
misura minima.
ART.60 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E
RETRIBUZIONE DI RISULTATO
- Il trattamento economico accessorio del personale della categoria EP
è composto dall’indennità di ateneo, dalla retribuzione di posizione e
dalla retribuzione di risultato. La retribuzione di posizione e di
risultato assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità
previste dal contratto collettivo nazionale 21/5/96, compreso il
compenso per il lavoro straordinario con l’esclusione dell’indennità di
Ateneo e dei compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano
all’incentivazione di prestazioni o risultati del personale. L’importo
della retribuzione di posizione varia da un minimo di £. 6.000.000 ad un
massimo di £. 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità.
- L’importo minimo di posizione di cui al comma 1 è attribuito a tutto
il personale appartenente alla categoria EP. Gli importi superiori al
minimo di posizione sono attribuiti in corrispondenza dell’affidamento
di incarichi correlati a particolari responsabilità gestionali ovvero di
funzioni professionali richiedenti l’iscrizione ad albi professionali o
comunque alta qualificazione o specializzazione, secondo quanto previsto
dall’art. 59, comma 1. Ciascuna Amministrazione stabilisce la
graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna
tipologia di incarico previamente individuata.
- La retribuzione di risultato è finalizzata a remunerare i risultati
espressi da ciascun dipendente in termini di efficienza/produttività a
seguito della valutazione effettuata secondo quanto previsto dall’art.
59, comma 5. L’importo della retribuzione di risultato eventualmente
spettante è compreso tra il 10 % e il 30% della retribuzione di
posizione attribuita.
- Al finanziamento della retribuzione di posizione e della
retribuzione di risultato è destinato in ciascuna amministrazione un
apposito fondo, costituito come previsto dall’art.
70.
ART. 61- INDENNITA’ DI
RESPONSABILITÀ
- Le Amministrazioni, in base alle proprie finalità istituzionali,
individuano posizioni organizzative e funzioni specialistiche e di
responsabilità e verificano la disponibilità di personale
professionalmente qualificato appartenente alle categorie B, C e D ai
fini della attribuzione di tali posizioni e funzioni. Le relative
determinazioni sono oggetto di informazione preventiva ai soggetti
sindacali di cui all’art. 9.
- A seguito della verifica di cui al comma 1, le Amministrazioni,
sulla base di criteri generali oggetto di contrattazione integrativa,
correlano alle posizioni e funzioni individuate ai sensi del comma 1
un’indennità accessoria, annua, lorda, revocabile, di importo variabile,
tenendo conto del livello di responsabilità, della complessità delle
competenze attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti
affidati e delle caratteristiche innovative della professionalità
richiesta.
- Al personale appartenente alla categoria D, possono inoltre essere
conferiti specifici, qualificati incarichi di responsabilità -
amministrative, ivi comprese quelle connesse alle funzioni di segretario
di dipartimento, e tecniche - sulla base di criteri generali oggetto di
informazione, e a richiesta di concertazione, con i soggetti sindacali
di cui all’art. 9. Tali incarichi saranno retribuiti con un’indennità
accessoria, annua, lorda, revocabile, di importo variabile, tenendo
conto del livello di responsabilità, della complessità delle competenze
attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati e
delle caratteristiche innovative della professionalità
richiesta.
- L’importo dell’ indennità attribuita ai sensi del precedente comma è
compreso tra un minimo di £. 2.000.000 ed un massimo di £. 10.000.000,
di cui un terzo è corrisposto a seguito della verifica positiva dei
risultati conseguiti dal dipendente. La valutazione dei risultati è
effettuata annualmente con le stesse modalità di cui all’art. 59, comma
5.
- Le indennità di cui al presente articolo sono attribuite a valere
sulle risorse di cui all’art. 68 comma 2, lett. b.
- I criteri per la scelta dei dipendenti cui attribuire le posizioni e
funzioni di cui al comma 1 sono definiti dalle Amministrazioni. Tali
criteri sono oggetto di informazione preventiva ai soggetti sindacali di
cui all’art. 9, che possono chiedere al riguardo un incontro.
- Le amministrazioni attribuiscono ai dipendenti le posizioni e le
funzioni di cui al comma 1 secondo le modalità previste dai rispettivi
ordinamenti.
- Le indennità di cui ai precedenti commi cessano di essere
corrisposte qualora i dipendenti non siano più adibiti alle posizioni
organizzative e alle funzioni specialistiche e di responsabilità di cui
ai commi 1 e 3.
ART. 62 - NORME DI INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
IN SERVIZIO NEL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE E NORME FINALI
TRANSITORIE
- Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente CCNL sono
soppresse le qualifiche funzionali di cui al CCNL 21/5/1996. Dalla
stessa data il personale in servizio è inquadrato nel nuovo sistema di
classificazione costituito da quattro categorie - B, C, D, ed EP - con
la attribuzione della categoria e della posizione economica
corrispondenti alla qualifica funzionale e al trattamento economico
tabellare in godimento secondo la tabella B di corrispondenze per il
primo inquadramento nella nuova classificazione. Il personale in
servizio è, altresì, assegnato alle aree previste dal nuovo sistema di
classificazione secondo la tabella A di corrispondenza tra le vecchie
aree funzionali e le nuove aree.
- Sono portate a compimento le procedure di selezione bandite alla
data di sottoscrizione del presente CCNL. I vincitori sono
automaticamente collocati nel nuovo sistema di classificazione, secondo
la tabella di cui al comma 1, con effetto dalla data stabilita nel
contratto individuale per la decorrenza della nuova posizione acquisita
a seguito dell’espletamento delle procedure di selezione.
- Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente CCNL il
personale dipendente inquadrato nella ex V qualifica funzionale a
seguito di concorso pubblico per l’accesso al quale era richiesto il
possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di II grado è
inquadrato nella posizione economica C1.
- Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente CCNL il
personale dipendente inquadrato nella ex VII qualifica funzionale a
seguito di concorso pubblico per l’accesso al quale era richiesto il
possesso del diploma di laurea è inquadrato nella posizione economica
D1.
- In prima applicazione e comunque entro il limite delle risorse di
cui al successivo comma 7, le Amministrazioni provvederanno, a:
- inquadrare nella posizione economica EP1, con effetto dalla data
di sottoscrizione del presente contratto, il personale laureato
appartenente alla ex VIII qualifica che svolga incarichi, conferiti
con atto formale anteriormente al 1/1/1998, per il cui espletamento è
richiesta l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato,
architetto o ingegnere;
- inquadrare nella posizione economica EP1, con effetto dalla data
di sottoscrizione del presente contratto, il personale della ex VIII
qualifica di cui al comma 2 dell’art. 46 del CCNL 21/5/96, non
inquadrato ai sensi del successivo comma 3 dello stesso art. 46, con
riassorbimento dell’indennità di cui al comma 1 del medesimo art.
46;
- attuare procedure selettive, che tengano conto anche dei titoli
professionali di cui all’art. 57, comma 2, lett. b), d) ed e), da
concludere entro il 31.12.2001, per la progressione verticale di
personale, con un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella ex
qualifica alla data di sottoscrizione del presente contratto,
appartenente alle ex qualifiche V, VII ed VIII per il passaggio,
rispettivamente, alle categorie C, D ed EP; i predetti passaggi
avranno decorrenza dal 31/12/2000. Tra i titoli professionali di cui
sopra, costituisce titolo valutabile il superamento di concorsi
riservati agli interni, rispettivamente per l’accesso alle ex
qualifiche V e VII.
- All’attuazione delle finalità indicate nei commi 3 e 4, sono
appositamente dedicate risorse che derivano dalle disponibilità
complessive del comparto, destinate al rinnovo del presente CCNL. Entro
6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL e comunque non
oltre la stipula del biennio economico successivo, si procederà ad una
verifica delle somme effettivamente impiegate dalle amministrazioni.
L’eventuale differenza rilevata rispetto alla quantificazione operata
nella redazione dei prospetti riepilogativi dei costi del CCNL, sarà
computata in aumento o in diminuzione delle disponibilità finanziarie
per il biennio economico 2000-2001.
- Per le finalità di cui al comma 5 sono appositamente dedicate
risorse complessivamente pari allo 0,3% del monte salari 1997 riferito
al personale del comparto, calcolate su base annua. Le Amministrazioni
che nel periodo tra l’1.1.1998 e la data di entrata in vigore del CCNL
abbiano bandito procedure selettive per realizzare le medesime finalità
di cui al citato comma 5, riducono lo 0,3% in misura corrispondente
all’onere dei passaggi realizzati che si traducono in passaggi di
categoria secondo il nuovo ordinamento. In tale caso la stessa riduzione
è portata in aumento del fondo di cui all’art. 67 per le finalità di cui
all’art. 68, comma 2, lett. a).
- Il personale di cui all’art. 45, comma 1, del CCNL 21/5/96, non
ancora inquadrato ai sensi del successivo comma 2 dello stesso articolo
45, confluirà nella categoria corrispondente del nuovo sistema di
classificazione, in base alla qualifica immediatamente superiore con
riassorbimento dell’indennità di cui al predetto comma 1.
- Il personale di cui all’art. 46, comma 1, del CCNL 21/5/96, già di
VII qualifica, non ancora inquadrato ai sensi del successivo comma 3
dello stesso articolo 46, confluirà nella categoria corrispondente del
nuovo sistema di classificazione in base alla qualifica immediatamente
superiore con riassorbimento dell’indennità di cui al predetto comma
1.
ART. 63 - INCREMENTI TABELLARI
- Gli stipendi tabellari derivanti dall’applicazione dell’art. 1 del
CCNL del 5.9.1996 sono incrementati degli importi mensili lordi, per
tredici mensilità, indicati nella allegata tabella D, alle scadenze ivi
previste.
- A seguito della attribuzione degli incrementi indicati nel comma 1,
i valori economici dei trattamenti correlati alle posizioni iniziali e
di sviluppo del nuovo sistema di classificazione di cui al presente CCNL
sono rideterminati secondo le indicazioni delle allegate tabelle E1 ed
E2 e con le decorrenze ivi previste.
- Sono confermate l’indennità integrativa speciale e la retribuzione
individuale di anzianità negli importi spettanti al personale in
servizio alla data di stipulazione del presente contratto. Al personale
neo-assunto è attribuita l’indennità integrativa speciale nella misura
prevista per la posizione economica iniziale di ciascuna categoria; al
personale neo-assunto nella posizione economica B3 ai sensi dell’art.
53, comma 5, secondo periodo, è attribuita l’indennità integrativa
speciale nella misura prevista per detta posizione
economica.
ART. 64 - EFFETTI DEI NUOVI
STIPENDI
- Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con
diritto a pensione nel periodo di vigenza della parte economica del
presente contratto 1998-1999, gli incrementi di cui all’art. 63 hanno
effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella
tabella D, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e
dell’equo indennizzo. Agli effetti dell’indennità premio di fine
servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella
prevista dall’art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione del
rapporto.
ART. 65 - INCREMENTO DELL’INDENNITÀ DI
ATENEO
- A decorrere dal 31.12.1999 le misure individuali di indennità di
Ateneo previste dall’articolo 5 del CCNL 5.9.1996 sono rideterminate
nelle misure indicate nella tabella F.
- Per la copertura degli oneri conseguenti agli aumenti ed ai
riallineamenti dell’indennità di cui al comma 1, si provvede attraverso
la riduzione stabile del fondo di cui all’art. 42 del CCNL del 21.5.1996
così come previsto dall’art. 67, comma 1, lettera a) del presente
CCNL.
- L’indennità di cui al presente articolo continua ad essere erogata
con le modalità in corso.
ART. 66 - LAVORO
STRAORDINARIO
- Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di
lavoro straordinario, che si rendessero necessarie per fronteggiare
particolari situazioni di lavoro, le amministrazioni possono utilizzare
risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate,
nell’anno 1999, alle finalità di cui all’art. 42, comma 2, lett. a) del
CCNL del 21.5.96, detratte le somme destinate al medesimo titolo al
personale delle ex qualifiche IX, I rs e II rs che dovranno finanziare
il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale
appartenente alla categoria Elevate professionalità.
- Agli effetti della determinazione dei compensi per lavoro
straordinario sono determinate tre tariffe corrispondenti alle categorie
B, C e D. Il calcolo è effettuato con riferimento rispettivamente alle
posizioni economiche B3, C4 e D2.
- Le parti si incontrano a livello di amministrazione per valutare le
condizioni che hanno reso necessario l’effettuazione di lavoro
straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una
progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di
razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a consuntivo
confluiscono nelle risorse indicate nell’art. 67, in sede di
contrattazione
integrativa.
ART. 67 - FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE
E PER LA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ED INDIVIDUALE
- Presso ciascuna amministrazione, a decorrere dall’anno 2000, sono
destinate alla attuazione delle progressioni economiche orizzontali nel
nuovo sistema di classificazione del personale, nonché a sostenere le
iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e
l’efficacia dei servizi, le seguenti risorse:
- Le risorse di cui all’art. 3 del CCNL 5.9.1996, con riferimento
all’anno 1999, determinate al netto delle seguenti voci:
- un importo pari al 2.92% del monte salari 1997 riferito al
personale del comparto, destinato agli aumenti ed al riallineamento
dell’indennità di ateneo ai sensi dell’art. 65 del presente CCNL;
- compensi accessori ivi comprese le risorse per il lavoro
straordinario, ad eccezione dell’indennità di ateneo, destinati
nell’anno 1999 al personale delle ex qualifiche IX, I rs e II rs.
Tali risorse confluiscono nel fondo di cui all’art. 70 del presente
CCNL;
- risorse per la corresponsione dei compensi per lavoro
straordinario di cui all’art. 66, comma 1, del presente
CCNL.
- le eventuali risorse aggiuntive destinate nell’anno 1999 al
trattamento accessorio ai sensi dell’art. 42 del CCNL 21/5/96 e
dell’art. 4 del CCNL 5/9/96, nel rispetto delle effettive
disponibilità di bilancio delle singole Amministrazioni;
- le somme derivanti dalla attuazione dell’art. 43 della legge
449/1997;
- le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell’art. 1,
comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni
e modificazioni, realizzate successivamente all’anno 1999;
- i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell’art.
2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993;
- le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla
incentivazione di prestazioni o di risultati del personale;
- gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della
disciplina dello straordinario di cui all’articolo 66 del presente
CCNL;
Le Amministrazioni che alla data di stipula del presente contratto
non avessero ancora determinato il trattamento accessorio per l’anno
1999 quantificheranno le risorse di cui al comma 1, lett. a) e lett. b)
con riferimento all’anno 1998.
Le Amministrazioni potranno destinare di anno in anno risorse
proprie al finanziamento dei trattamenti accessori correlati agli
obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dei
limiti di bilancio, in presenza di condizioni organizzative e gestionali
che consentano il controllo di gestione e la valutazione della
produttività e dei risultati e comunque in misura non superiore
all’1,55% del monte salari 1997 riferito al personale del comparto.
In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai
quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in
servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione
delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che
comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, le
amministrazioni, nell’ambito della programmazione annuale e triennale
dei fabbisogni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche
l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del
trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove
attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle
capacità di bilancio.
ART. 68 - UTILIZZO DEL FONDO PER LE
PROGRESSIONI ECONOMICHE E PER LA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ED
INDIVIDUALE
- Le risorse di cui all’art. 67 sono finalizzate a promuovere
effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di
efficacia delle amministrazioni e di qualità dei servizi
istituzionali.
- In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui
all’art. 67 sono utilizzate per:
- corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla
progressione economica all’interno delle categorie secondo la
disciplina degli articoli 54 e 57 del presente CCNL. Le risorse
destinate dal CCNL alla finalità di cui alla presente lettera sono
incrementabili - a seguito di contrattazione integrativa da
concludersi entro 60 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni - a
valere sulle risorse destinate alle finalità di cui alla lettera d)
del presente comma. Resta comunque acquisito al fondo di cui
all’articolo 67, per le finalità di cui alla presente lettera, il
differenziale tra le posizioni economiche rivestite e il valore
iniziale della categoria di coloro che cessano definitivamente dal
servizio.
- corrispondere l’indennità di responsabilità per il personale delle
categorie B, C e D secondo la disciplina dell’art. 61 del presente
CCNL. Sono utilizzate per tale finalità le risorse destinate agli
istituti di cui all’art. 42, comma 2, lettera d), del CCNL del
21.5.1996, con riferimento all’anno 1999. Per gli incarichi di cui
all’art. 61, comma 3, al personale della categoria D, tali risorse
sono ulteriormente incrementate fino ad un massimo dello 0,2% della
massa salariale 1997, a valere sulla quota di cui all’art. 67, comma
3;
- corrispondere compensi per la remunerazione di compiti che
comportano oneri, rischi, o disagi particolarmente rilevanti nonché la
reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che
richiedono interventi di urgenza;
- erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il
miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi
correlati al merito e all’impegno di gruppo e/o individuale, secondo
quanto previsto dall’art. 56;
- incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla
utilizzazione delle risorse indicate nell’articolo 67, c. 1, lett. f),
del presente CCNL.
- Al termine dell’esercizio finanziario, le somme destinate ai
passaggi a posizioni retributive superiori nell’ambito della stessa
categoria, rapportate su base annua, vengono trasferite
permanentemente dal fondo nei competenti capitoli di bilancio delle
singole amministrazioni. Resta salvo quanto previsto dal comma 2,
lettera a), terzo periodo del presente articolo.
- Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle
finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in
aumento delle risorse dell’anno successivo, fatta salva la specifica
finalizzazione già definita.
ART. 69 - COLLEGAMENTO TRA PRODUTTIVITÀ ED
INCENTIVI
- La attribuzione dei compensi di cui all’art. 68, comma 2, lett. d),
è strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttività e di
miglioramento quali-quantitativo dei servizi ed è quindi attuata, in
unica soluzione ovvero secondo modalità definite a livello di
amministrazione, dopo la necessaria verifica e certificazione a
consuntivo dei risultati totali o parziali conseguiti, in coerenza con
gli obiettivi annualmente predeterminati secondo la disciplina del
D.Lgs, n. 29/1993 e successive modificazioni ed
integrazioni.
ART. 70 - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI
POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DELLA CATEGORIA ELEVATE
PROFESSIONALITÀ
- A decorrere dal 31.12.1999, e a valere dall’anno 2000, è costituito
presso ciascuna amministrazione un fondo destinato alla corresponsione
della retribuzione di posizione e di risultato per il personale della
categoria EP secondo quanto previsto dall’art. 60 del presente
CCNL.
- Il fondo è alimentato dalle seguente risorse:
- Le somme relative ai compensi per lavoro straordinario destinate
nell’anno 1999 al personale appartenente alle ex qualifiche IX, I rs e
II rs;
- I compensi accessori, ad eccezione dell’indennità di ateneo,
destinati nell’anno 1999 al personale appartenente alle ex qualifiche
IX, I rs e II rs; le Amministrazioni che alla data di stipula del
presente contratto non avessero ancora determinato il trattamento
accessorio per l’anno 1999 quantificheranno le predette risorse con
riferimento all’anno 1998;
- Ulteriori risorse, a carico dei bilanci delle singole
amministrazioni, entro il limite dello 0,45% del monte salari 1997
riferito al personale del comparto.
- Le risorse destinate alla retribuzione di risultato variano da un
minimo del 10% ad un massimo del 20% del fondo.
- Le somme eventualmente già corrisposte nell’anno 2000 per i compensi
accessori, compresi i compensi per lavoro straordinario, saranno
conguagliati all’atto della attribuzione della retribuzione di posizione
e di risultato per il medesimo
anno.
ART. 71 - RIEQUILIBRIO NELLA DESTINAZIONE
DELLE RISORSE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO
- Nel caso in cui la somma delle risorse di cui all’articolo 67, comma
3, e quelle di cui all’articolo 70, comma 2, lettera c) sia inferiore al
2% del monte salari 1997, tali disponibilità sono ripartite tra le
finalità di cui all’articolo 68, comma 2, lettere b), d) e quelle di cui
all’articolo 70, comma 2 lettera c), nel rispetto delle proporzioni
definite dai valori massimi ivi indicati.
ART. 72 - FINANZIAMENTO DELLA PROGRESSIONE
ECONOMICA ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA.
- Ai fini della attivazione degli istituti previsti dal nuovo sistema
di classificazione, le Amministrazioni destinano al Fondo di cui
all’art. 67, per le finalità di cui all’art. 68, comma 2, lett. a),
risorse pari allo 0,3% del monte salari 1997 riferito al personale del
comparto, a valere sulle disponibilità economiche del biennio economico
2000/2001 aventi carattere di certezza e continuità, previa acquisizione
da parte dell’ A.RA.N del prescritto atto di indirizzo del Comitato di
settore. Le procedure selettive sono espletate secondo quanto previsto
dall’art. 57, comma 7.
ART. 73 - DISAPPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI IN
CONTRASTO CON LA DISCIPLINA CONTRATTUALE SUL TRATTAMENTO
ECONOMICO
- Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del
D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, di
disposizioni legislative, regolamentari o di atti amministrativi che
abbiano attribuito trattamenti economici in contrasto con quelli
previsti o confermati dal presente CCNL, i più elevati compensi,
assimilabili al trattamento fondamentale per il loro carattere di
fissità e di continuità, eventualmente percepiti dal personale sono
riassorbiti nei limiti degli incrementi previsti dall’art. 63; la
eventuale differenza viene mantenuta ad personam.
- I risparmi di spesa conseguenti alla applicazione del comma 1,
nonché quelli correlati alla disapplicazione di disposizioni riguardanti
il trattamento economico accessorio, incrementano le risorse dell’art.
67 destinate alle progressioni economiche e alla produttività collettiva
ed individuale secondo la disciplina dell’art.
68.
ART. 74 – NORME DI INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
IN SERVIZIO NEL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE E NORME FINALI
TRANSITORIE
- Con effetto dalla data di stipulazione del presente CCNL sono
soppresse le qualifiche funzionali di cui al CCNL 21/5/1996. Dalla
stessa data il personale in servizio è inquadrato nel nuovo sistema di
classificazione costituito da quattro categorie - B, C, D, ed EP - con
la attribuzione della categoria e della posizione economica
corrispondenti alla qualifica funzionale e al trattamento economico
tabellare in godimento secondo la tabella B di corrispondenze per il
primo inquadramento nella nuova classificazione. Il personale in
servizio è, altresì, assegnato alle aree previste dal nuovo sistema di
classificazione secondo la tabella A di corrispondenza tra le vecchie
aree funzionali e le nuove aree.
- Sono portate a compimento le procedure di selezione bandite alla
data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL. I vincitori
sono automaticamente collocati nel nuovo sistema di classificazione,
secondo la tabella B di cui al comma 1, con effetto dalla data stabilita
nel contratto individuale per la decorrenza della nuova posizione
acquisita a seguito dell'espletamento delle procedure di
selezione.
- Con effetto dalla data di stipulazione del presente CCNL il
personale dipendente inquadrato nella ex V qualifica funzionale a
seguito di concorso pubblico per l'accesso al quale era richiesto il
possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di II grado è
inquadrato nella categoria C, posizione economica C1.
- Con effetto dalla data di stipulazione del presente CCNL il
personale dipendente inquadrato nella ex VII qualifica funzionale a
seguito di concorso pubblico per l'accesso al quale era richiesto il
possesso del diploma di laurea è inquadrato nella categoria D,
posizione economica D1.
- In prima applicazione e comunque entro il limite delle risorse di
cui al successivo comma 7, le amministrazioni provvederanno,
a:
a)inquadrare nella categoria EP, posizione economica
EP1, con effetto dalla data di sottoscrizione definitiva del presente
CCNL, il personale laureato appartenente alla ex VIII qualifica che
svolga incarichi, conferiti con atto formale anteriormente al 1/1/1998,
per il cui espletamento è richiesta l'abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato, architetto o ingegnere; b)inquadrare nella
categoria EP, posizione economica EP1, con effetto dalla data di
sottoscrizione definitiva del presente CCNL, il personale della ex VIII
qualifica di cui al comma 2 dell'art. 46 del CCNL 21/5/96, non
inquadrato ai sensi del successivo comma 3 dello stesso art. 46, con
riassorbimento dell'indennità di cui al comma 2 del medesimo art.
46; c)attuare procedure selettive, che tengano conto anche dei titoli
professionali di cui all'art. 59, comma 2, lett. b), d) ed e), da
concludere entro il 31.12.2001, per la progressione verticale di
personale, con un'anzianità di servizio di almeno 5 anni nella ex
qualifica alla data di sottoscrizione definitiva del presente
CCNL, appartenente alle ex qualifiche V, VII ed VIII per il passaggio,
rispettivamente, alle categorie C, D ed EP; i predetti passaggi avranno
decorrenza dal 31/12/2000. Tra i titoli professionali di cui sopra,
nelle procedure per il passaggio alle categorie C e D costituiscono
titoli valutabili il superamento di concorsi rispettivamente per
l'accesso alle ex qualifiche V e VII; costituiscono, altresì, titoli
valutabili le idoneità conseguite in concorsi per ex qualifiche
superiori.
- All'attuazione delle finalità indicate nei commi 3 e 4, sono
appositamente dedicate risorse che derivano dalle disponibilità
complessive del comparto, destinate al rinnovo del presente CCNL. Entro
6 mesi dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL
e comunque non oltre la stipula del biennio economico successivo, si
procederà ad una verifica delle somme effettivamente impiegate dalle
amministrazioni. L'eventuale differenza rilevata rispetto alla
quantificazione operata nella redazione dei prospetti riepilogativi dei
costi del CCNL, sarà computata in aumento o in diminuzione delle
disponibilità finanziarie per il biennio economico 2000-2001.
- Per le finalità di cui al comma 5 sono appositamente dedicate
risorse complessivamente pari allo 0,3% del monte salari 1997 di
Amministrazione riferito al personale del comparto, calcolate su base
annua. Le amministrazioni che nel periodo tra l'1.1.1998 e la data di
stipulazione del CCNL abbiano bandito procedure selettive per realizzare
le medesime finalità di cui al citato comma 5, riducono lo 0,3% in
misura corrispondente all'onere dei passaggi realizzati che si traducono
in passaggi di categoria secondo il nuovo ordinamento. In tale caso la
stessa riduzione è portata in aumento del fondo di cui all'art. 67 per
le finalità di cui all'art. 68, comma 2, lett. a).
- Il personale di cui all'art. 45, comma 1, del CCNL 21/5/96, non
ancora inquadrato ai sensi del successivo comma 2 dello stesso articolo
45, confluirà nella categoria corrispondente del nuovo sistema di
classificazione, in base alla qualifica immediatamente superiore con
riassorbimento dell'indennità di cui al predetto comma 1.
- Il personale di cui all'art. 46, comma 1, del CCNL 21/5/96, già di
VII qualifica, non ancora inquadrato ai sensi del successivo comma 3
dello stesso articolo 46, confluirà nella categoria corrispondente del
nuovo sistema di classificazione in base alla qualifica immediatamente
superiore con riassorbimento dell'indennità di cui al predetto comma
1.
- Il personale inquadrato nella categoria immediatamente superiore ai
sensi del presente articolo non è soggetto al periodo di prova di cui
all'articolo 17.
ART. 75 - NORMA DI SALVAGUARDIA CON
RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 72 DEL D.Lgs. n. 29/1993
1. Continuano
ad applicarsi le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali
non incompatibili con le clausole del presente CCNL. In apposita sequenza
contrattuale le parti redigeranno un testo coordinato delle disposizioni
vigenti e definiranno gli istituti attinenti agli aspetti economici e
normativi del rapporto di lavoro non disciplinati dal presente CCNL, in
particolare le seguenti materie:
- arbitrato e conciliazione;
- TFR e fondi pensione;
- diritto allo studio;
- trattamento di missione;
- tutela di dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
(art. 11 D.P.R. n. 319/1990);
- valutazione dell'anzianità di servizio, ivi compresi i casi di
mobilità intercompartimentale (art. 16 legge 808/77);
- copertura assicurativa (art. 8 D.P.R. n. 319/1990);
- coordinamento della normativa di cui all'articolo 32 del
presente CCNL con gli articoli 69 e 70 del T.U. n. 3/1957.
- applicazione del sistema di valutazione di cui all'articolo 58
ai dipendenti in distacco sindacale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1
Al
fine di razionalizzare l’utilizzo dei rapporti di lavoro flessibili, le
parti concordano sull’opportunità che l’eventuale utilizzo di rapporti di
lavoro parasubordinato tenga conto della complessiva programmazione
dell’uso delle diverse tipologie di lavoro flessibile previste dall’art.
36, comma 7, del D.Lgs. n. 29/93.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2
Le
parti convengono sull’opportunità di verificare congiuntamente la ricaduta
in termini di efficienza ed efficacia dei servizi e di valorizzazione
delle professionalità conseguente alla strutturazione delle aree
individuate nell’ambito di ciascuna categoria, una volta trascorso un
significativo periodo di tempo dall’attuazione del nuovo ordinamento
professionale.
TABELLA A
- Appartengono alle seguenti categorie i lavoratori che svolgono
attività caratterizzate rispettivamente da:
- CATEGORIA B
- Grado di autonomia: svolgimento di compiti sulla base di
procedure prestabilite;
- Grado di responsabilità: relativa alla corretta esecuzione delle
procedure;
- CATEGORIA C
- Grado di autonomia: svolgimento di
attività inerenti procedure, con diversi livelli di complessità,
basate su criteri parzialmente prestabiliti:
- Grado di responsabilità relativa alla correttezza complessiva
delle procedure gestite;
- CATEGORIA D
- Grado di autonomia: svolgimento di
funzioni implicanti diverse soluzioni non prestabilite;
- Grado di responsabilità: relativa alla correttezza tecnico e/o
gestionale delle soluzioni adottate;
- CATEGORIA EP
- Grado di autonomia: relativa alla
soluzione di problemi complessi di carattere organizzativo e\o
professionale;
- Grado di responsabilità: relativo alla qualità ed economicità
dei risultati ottenuti.
- Per l’accesso esterno nella nuova griglia di classificazione sono
richiesti i seguenti titoli, integrabili dai Regolamenti di Ateneo con
eventuali requisiti professionali specifici in relazione alla tipologia
dell’attività lavorativa:
- CATEGORIA B - titolo di studio di scuola d’obbligo più eventuale
qualificazione professionale;
- CATEGORIA C - diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- CATEGORIA D - diploma di laurea;
- CATEGORIA EP - laurea e abilitazione professionale ovvero laurea e
particolare qualificazione
professionale.
- Nelle categorie B, C, D ed EP sono rispettivamente individuate le
seguenti aree:
- CATEGORIA B: Area amministrativa; Area servizi generali e tecnici;
Area socio-sanitaria.
- CATEGORIA C: Area amministrativa; Area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati; Area socio-sanitaria; Area
Biblioteche.
- CATEGORIA D: Area amministrativa-gestionale; Area tecnica, tecnico
- scientifica ed elaborazione dati; Area socio-sanitaria; Area
biblioteche.
- CATEGORIA EP: Area amministrativa - gestionale; Area tecnica,
tecnico - scientifica ed elaborazione dati; Area medico -
odontoiatrica e socio-sanitaria; Area Biblioteche.
Le
attività delle scienze motorie sono attribuite all’Area tecnica, tecnico
- scientifica ed elaborazione dati della categoria C e
D.
- Dalla data di stipula del presente CCNL le preesistenti aree
funzionali confluiscono nelle nuove aree, di cui al comma 1, secondo lo
schema di corrispondenza descritto nei commi seguenti per ciascuna
categoria.
Nella categoria B confluiscono :
- nell’Area amministrativa: l’area funzionale amministrativo-
contabile della ex IV e della ex V qualifica;
- nella Area servizi generali e tecnici: l’area funzionale dei
servizi generali tecnici ed ausiliari della ex II, della ex III e
della ex V qualifica; l’area funzionale dei servizi generali
tecnici, ausiliari e delle biblioteche della ex IV qualifica; l’area
funzionale tecnico-scientifica della ex IV e della ex V qualifica;
l’area funzionale delle strutture di elaborazione dati della ex V
qualifica; l’area funzionale delle biblioteche della ex V
qualifica;
- nella Area socio-sanitaria: l’area funzionale socio-sanitaria
della ex IV e della ex V qualifica.
Nella categoria C confluiscono:
- nell’Area amministrativa: l’area funzionale amministrativo-
contabile della ex VI e della ex VII qualifica;
- nell’Area tecnica, tecnico – scientifica ed elaborazione dati:
l’area funzionale dei servizi generali ausiliari e tecnici della ex
VI e della ex VII qualifica; l’area funzionale tecnico-scientifica
della ex VI qualifica; l’area funzionale tecnico-scientifica della
ex VII qualifica con esclusione dei profili socio-sanitari e delle
professionalità socio-sanitarie del profilo di collaboratore
tecnico; l’area funzionale delle strutture di elaborazione dati
della ex VI e della ex VII qualifica;
- nell’Area socio-sanitaria: l’area funzionale socio-sanitaria
della ex VI qualifica; l’area funzionale tecnico scientifica e
socio-sanitaria della ex VII qualifica limitatamente ai profili
socio-sanitari e alle professionalità socio-sanitarie del profilo di
collaboratore tecnico.
- nell’Area biblioteche: l’area funzionale delle biblioteche della
ex VI e della ex VII qualifica.
Nella categoria D confluiscono:
- nell’Area amministrativa- gestionale: l’area funzionale
amministrativo-contabile della ex VIII qualifica;
- nell’Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati:
l’area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari della ex
VIII qualifica; l’area funzionale tecnico- scientifica e
socio-sanitaria della ex VIII qualifica con esclusione delle
professionalità socio-sanitarie del profilo di funzionario tecnico;
l’area funzionale delle strutture di elaborazione dati della ex VIII
qualifica;
- nell’Area socio-sanitaria: l’area funzionale tecnico-scientifica
e socio-sanitaria della ex VIII qualifica limitatamente alle
professionalità socio-sanitarie del profilo di funzionario
tecnico.
- nell’Area biblioteche: l’area funzionale delle biblioteche della
ex VIII qualifica.
Nella categoria EP confluiscono:
- nell’Area amministrativa- gestionale: l’area funzionale
amministrativo-contabile della ex IX qualifica;
- nell’Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati:
l’area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari dell’ex
I RS e dell’ex II RS; l’area funzionale tecnico-scientifica e socio
sanitaria dell’ex I RS e della ex II RS con esclusione delle
professionalità socio-sanitarie del profilo di coordinatore tecnico
e del profilo di coordinatore generale tecnico; l’area funzionale
delle strutture di elaborazione dati dell’ex I RS e dell’ex II RS;
- nell’Area medico –odontoiatrica e socio-sanitaria: l’area
funzionale tecnico-scientifica e socio sanitaria dell’ex I RS e
dell’ex II RS limitatamente alle professionalità socio-sanitarie del
profilo di coordinatore tecnico e del profilo di coordinatore
generale tecnico.
- nell’Area biblioteche: l’area funzionale delle biblioteche
dell’ex I RS e dell’ex II RS.





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