CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Il giorno 27.01.2005 alle ore 11.00 presso la sede
dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN nella persona del presidente avv. Guido Fantoni
firmato
e i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e
Organizzazioni sindacali:
CGIL firmato
CISL firmato
UIL firmato
CONFSAL firmato
CISAL firmato
CGIL SNUR firmato
CISL UNIVERSITA' firmato
UIL PA firmato
FED NAZ CONFSAL SNALS UNIV/CISAPUNI firmato
CSA DI CISAL UNIVERSITA' (cisal università, cisas
università,
confail-failel-unsiau, confill università-cusal,tecstat
usppi) firmato
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto
l'allegato CCNL relativo al personale del comparto Università per il quadriennio
normativo 2002\2005 e il biennio economico 2002\2003.
Il presente CCNL contiene l'accordo per il quadriennio
normativo 2002-2005 e le disposizioni di carattere economico per il biennio 2002-2003. Si
intendono confermate tutte le disposizioni contrattuali fin qui sottoscritte non
espressamente modificate o sostituite dalla normativa contrattuale che segue,
attualizzata, per quanto concerne l'eventuale indicazione di date, alla sottoscrizione del
presente CCNL.
La presente premessa fa parte integrante del CCNL qui
sottoscritto dalle parti.
ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL PRESENTE CCNL.
1. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con
rapporto a tempo sia indeterminato sia determinato, esclusi i dirigenti, appartenente al
comparto delle Università e delle altre istituzioni, compreso il personale delle Aziende
ospedaliere universitarie, di seguito tutte definite "Amministrazioni" nel testo
del presente CCNL, di cui all'articolo 13 del CCNQ per la definizione dei comparti di
contrattazione, sottoscritto il 18.12.2002.
2. Il presente CCNL decorre dal 1 gennaio 2002 e avrà
scadenza il 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed il 31 dicembre 2003 per la parte
economica. In caso di mancata disdetta, da comunicarsi con lettera raccomandata almeno tre
mesi prima della scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di
disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano
sostituite dal successivo contratto collettivo.
3. Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa
indicazione contenuta nelle singole norme, dalla data di stipulazione del presente CCNL,
che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione definitiva da parte dei soggetti
negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli articoli 47 e 48 del
D.lgs. n. 165/2001.
4. Le Amministrazioni attuano gli istituti a contenuto
economico e normativo di cui al presente CCNL, che non siano demandati alla contrattazione
integrativa, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione di cui al comma precedente.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le
piattaforme per il rinnovo del contratto nazionale sono presentate almeno tre mesi prima
delle scadenze previste. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del
CCNL, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né intraprendono azioni
conflittuali.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi
successivi alla data di scadenza della parte economica del presente contratto, al
personale del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nella misura e secondo le
scadenze previste dall'accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993. Per
l'erogazione di detta indennità si procederà ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.lgs. n.
165/2001.
7. In sede di rinnovo biennale della parte economica,
ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra
l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo
quanto previsto dall'accordo di cui al comma precedente.
8. In deroga al comma 2, il presente CCNL scade, per la
parte economica, il 31 dicembre 2003, senza necessità di disdetta. Le piattaforme per il
rinnovo andranno presentate entro 30 giorni dalla stipula del presente CCNL.
TITOLO I
ART. 2 COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
All'art. 9 del CCNL 9.8.2000
è aggiunto il seguente comma 4:
4. Nelle Aziende di cui all'art. 13 del CCNQ 18.12.2002 la
delegazione di parte pubblica è costituita dal titolare del potere di rappresentanza
dell'Azienda o da un suo delegato e dal Rettore o da un suo delegato.
ART. 3 TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE O IL
RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
L'art. 5 del ccnl 9.8.2000 è sostituito come segue:
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata
quadriennale o comunque fino all'entrata in vigore del CCNL quadriennale successivo al
presente. Essi si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da
trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal
presente CCNL che, per la loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche,
quali le materie di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) e d).
2. L'Amministrazione provvede a costituire la delegazione di
parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello
successivo alla data di stipulazione del presente CCNL ed a convocare la delegazione
sindacale di cui all'art. 9 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla
presentazione delle piattaforme.
3. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni
previste dagli artt. 40 e 40 bis del D.Lgs.165/2001. La verifica sulla compatibilità dei
costi della medesima si attua ai sensi dell'art.48, comma 6, del D.Lgs.165/2001. A tal
fine l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definito dalla delegazione trattante è
inviata al collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto,
ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno entro 5 gg., corredata da
apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trasorsi 15 gg. senza rilevi,
l'organo di governo dell'Amministrazione autorizza il presidente della ldelegazione
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. In caso di rilievi, la
trattativa deve essere ripresa entro 15 giorni.
4. I contratti collettivi integrativi conterranno
apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. I
contratti collettivi integrativi in vigore conservano la loro efficacia giuridica ed
economica fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi.
5. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere all'A.RA.N.,
entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione
delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e
pluriennali di bilancio.
ART. 4 CONSULTAZIONE
All'art. 8 del ccnl 9.8.2000 è aggiunto il seguente comma:
4. I soggetti sindacali di cui all'art. 9 vengono informati
sullo stato dell'occupazione negli Atenei. A tal fine le amministrazioni predispongono,
entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente CCNL, un atto ricognitivo dei rapporti
di lavoro dipendente, delle collaborazioni, delle forme contrattuali flessibili comunque
denominate in corso nelle strutture in cui le amministrazioni si articolano, anche se
dotate di autonomia. Delle varie forme di occupazione viene rilevato e comunicato il
temine eventualmente previsto, l'area e la categoria cui sono riconducibili i compiti
affidati, nonché le risorse complessivamente e analiticamente impegnate, che sono oggetto
di consultazione con i soggetti di cui all'art. 9. L'atto ricognitivo viene aggiornato con
cadenza annuale.
ART. 5 PERIODO DI PROVA
Il primo comma dell'art. 17 del CCNL 9.8.2000 è modificato
come segue:
1. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto
ad un periodo di prova della durata di tre mesi. A tale periodo di prova non è soggetto
il dipendente che venga inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito di
procedura selettiva indetta ai sensi dell'art. 57 e nel caso di assunzione quale vincitore
di concorso pubblico di personale già dipendente a tempo determinato da almeno due anni.
ART. 6 -ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
L'art. 19 del CCNL 9.8.2000 è modificato come segue:
1. Le amministrazioni possono assumere personale a tempo
determinato, in applicazione del D.Lgs. n.368/2001, in particolare per le seguenti
esigenze :
a) per la sostituzione di personale assente, quando l'assenza prevista superi i 60 giorni consecutivi ; il lavoratore assunto è mantenuto in servizio per tutta la durata dell'assenza e nei limiti del restante periodo di conservazione del posto del dipendente assente ;
2. Nei casi di cui alle lettera a) e b) del precedente comma 1, nel contratto
individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
3. Al personale assunto ai sensi del precedente comma 1 con
contratto di durata inferiore all'anno si applica il trattamento economico e normativo
previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato,
compatibilmente con la durata del contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
a) le ferie, ivi comprese le 4 giornate di cui all'art.28, comma 6, maturano in proporzione alla durata del servizio prestato;
4. Il rapporto di lavoro di cui al comma 1 si risolve automaticamente, senza diritto al
preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e, comunque, nelle
ipotesi di cui al comma 1, lettera a) e b), con il rientro in servizio del titolare.
5. Le amministrazioni, oltre alla assunzioni di cui al comma
1, possono effettuare assunzioni di personale per lo svolgimento di attività nell'ambito
di programmi di ricerca, per l'attivazione di infrastrutture tecniche complesse o per la
realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei servizi offerti. La durata del
rapporto a tempo determinato non dovrà essere inferiore a un anno né superiore a cinque
anni.
6. L'assunzione del personale di cui ai commi 1 e 5 ha
luogo, ove possibile, mediante utilizzo della graduatorie dei concorsi pubblici per i
rapporti a tempo indeterminato. In tal caso il dipendente conserva l'utile collocazione in
graduatoria. E' fatta salva l'applicazione di norme speciali a tutela della categorie
protette.
7. Le assunzioni a tempo determinato di cui al comma 6
devono avvenire in percentuale non superiore al 20% del personale in servizio a tempo
indeterminato; in tale percentuale massima devono essere comprese le assunzioni con
contratto di lavoro interinale, nonché i contratti a tempo determinato attivati per lo
svolgimento di progetti di ricerca di interesse nazionale finanziati dal MIUR e dagli enti
pubblici di ricerca vigilati dal MIUR. Non sono compresi nella predetta percentuale i
contratti a tempo determinato attivati per lo svolgimento di progetti di ricerca
finanziati da Aziende, Enti o Istituzioni nazionali o non nazionali.
8. Il contratto di cui al comma 5 non potrà essere
rinnovato o prorogato alla scadenza con la stessa persona per un periodo superiore a
cinque anni complessivi.
9. Nelle ipotesi di cui all'art.5, commi 3 e 4, del D.Lgs.
n.368/2001 la nuova assunzione a termine è nulla ed il rapporto di lavoro resta estinto,
fermo il disposto di cui al comma 1 dello stesso art. 5.
10. I regolamenti di Ateneo possono prevedere, attraverso il
riconoscimento di specifici punteggi, la valutazione del servizio prestato ai sensi del
presente articolo ai fini dell'accesso ad altro rapporto di lavoro nel comparto.
ART. 7 ORARIO DI LAVORO
Il comma 7 dell'art. 25 del CCNL 9.8.2000 è sostituito come
segue e viene aggiunto il comma 8:
7. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite
di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e
la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi integrativi, ai fini del recupero
delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di
attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
8. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, in difetto di
disciplina collettiva integrativa che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo
attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra
l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci
minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo
lavorativo, come previsto dal d. lgs. 8.4.2003, n. 66.
ART. 8 - LAVORO NOTTURNO
L'art. 26 del CCNL 9.8.2000 è sostituito come segue:
1. Si intende per lavoro notturno l'attività svolta nel
corso di un periodo di almeno sette ore consecutive ricomprese nell'intervallo fra le
ventiquattro e le cinque del mattino successivo.
2. E' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore
che svolga lavoro notturno in via non eccezionale per almeno tre ore nell'intervallo di
tempo sopra indicato e per un minimo di sessanta giorni lavorativi all'anno.
3. I lavoratori notturni devono essere sottoposti :
· a cura e a spese del datore di lavoro a visita medica preventiva allo scopo di constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno cui sono adibiti;
4. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento
dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente
prestato:
a) dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;
5. Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i dipendenti che ne facciano
richiesta nell'ambito delle esigenze organizzative aziendali.
6. La contrattazione collettiva integrativa stabilisce la
riduzione dell'orario di lavoro normale settimanale e mensile nei confronti dei lavoratori
notturni e la relativa maggiorazione retributiva.
7. Il datore di lavoro, preventivamente, informa i
lavoratori notturni e il rappresentante della sicurezza sui maggiori rischi derivanti
dallo svolgimento del lavoro notturno, ove presenti.
8. Il datore di lavoro garantisce l'informazione sui servizi
per la prevenzione e la sicurezza, nonché la consultazione dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, ovvero delle organizzazione sindacali rappresentative, per le
lavorazioni che comportano rischi particolari.
9. Nelle Aziende di cui agli artt. 28 e 30, l'articolazione
dell'orario notturno, in relazione alla specificità del settore, potrà essere
diversamente regolamentato attraverso la contrattazione integrativa.
ART. 9 PERMESSI RETRIBUITI
Il comma 3 dell'art. 30 del CCNL 9.8. 2000 è così
modificato:
3. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15
giorni consecutivi in occasione del matrimonio, fruibile entro i 10 giorni successivi al
matrimonio stesso.
Il comma 1 dell'art. 6 del CCNL 13.5.2003, è modificato
come segue:
1. L'art. 30, comma 2, del CCNL 9.8.2000 è modificato come
segue: "A domanda del dipendente possono essere inoltre concessi, nell'anno, tre
giorni di permesso complessivo anche frazionabili in ore, per nascita di figli o per gravi
motivi personali o familiari documentati mediante autocertificazione."
ART. 10 CONGEDI PER MOTIVI DI SERVIZIO ALL'ESTERO
DEL CONIUGE.
All'art. 32 del CCNL 9.8.2000 sono aggiunti i seguenti
commi:
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile presti servizio all'estero, può
chiedere una aspettativa senza assegni, qualora l'Amministrazione non ritenga di poterlo
destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o il
convivente stabile, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella
località in questione anche presso Amministrazione di altro comparto.
2. L'aspettativa concessa ai sensi del comma precedente può
avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha
originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali
ragioni di servizio, con preavviso di almeno 15 giorni, o in difetto di effettiva
permanenza all'estero del dipendente in aspettativa.
ART. 11 - SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI IN
DISTACCO O ASPETTATIVA PER MOTIVI SINDACALI.
L'art. 17 del CCNL 13.05.2003 è così modificato al comma 3
e integrato dal comma 4:
3. Il periodo di distacco o aspettativa sindacale è
considerato servizio effettivo ed è utile anche ai fini delle progressioni di cui agli
artt. 57 e 59 del CCNL 9-8-2000. A tal fine le Amministrazioni sono tenute a garantire
l'informazione sui corsi, sia al dipendente che alla organizzazione sindacale di
appartenenza, e la frequenza ai corsi stessi.
4. Il personale comandato o distaccato presso enti,
amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni sia per le progressioni
orizzontali che per le progressioni verticali previste per il restante personale
dell'Aministrazione di effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda
le modalità per acquisire dall'ente di utilizzazione le informazione e le eventuali
valutazioni richieste secondo la propria disciplina.
ART- 12 ORARIO DI LAVORO E CONTO ORE INDIVIDUALE
Al comma 3 dell'art. 25 del ccnl 9.8.2000, è aggiunta la
seguente lettera f).
f) il personale addetto alla guida degli autoveicoli, ove
per ragioni di servizio venga applicato alla guida per un periodo superiore all'ordinario
orario di servizio, ha diritto al pagamento delle ore di straordinario eccedenti, in
misura conforme a quanto riportato sull'apposito libretto di servizio.
All'art. 27 del ccnl 9.8. 2000 è aggiunto il seguente comma
4:
4. E' ammesso il recupero con le modalità di cui al comma 1
dei periodi di permanenza in servizio dovuti a cause impreviste indipendenti dalla
volontà del personale e che derivino da causa stimata di forza maggiore
dall'Amministrazione.
ART. 13 TABELLA E DI CUI ALL'ALL'ART. 56 DEL CCNL
9.8.2000 e ART 57 DEL CCNL 9.8.2000
La tabella E allegata al CCNL 9.8.2000
è modificata con l'aggiunta delle posizioni economiche orizzontali B5, B6, C6, C7, D6,
D7, EP6, EP7 (Tabella B).
All'art. 57, comma 6, del ccnl 9.8.2000 è aggiunto il
seguente periodo:
"Qualora venga data precedenza ai concorsi interni, la
riserva contestualmente determinata per i pubblici concorsi resta indisponibile fino alla
copertura mediante i predetti pubblici concorsi."
ART. 14 - PROGRESSIONE VERTICALE NEL SISTEMA DI
CLASSIFICAZIONE.
Al comma 2 dell'art. 57 del CCNL 9.8.2000 è aggiunto il
seguente periodo:
"- Un ulteriore passaggio alla categoria superiore è
consentito nella sola ipotesi del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso
alla categoria di appartenenza."
ART. 15 MENSE E SERVIZI SOCIALI
Al comma 1 dell'art. 49 del CCNL 9.8.2000 è aggiunto il
seguente periodo:
"E' dovuto il contributo di 1/3 da parte del personale
per l'erogazione del buono pasto nell'ipotesi che il costo del pasto medesimo ecceda
l'importo del pasto-tipo. E' confermato a carico del dipendente il contributo di 1/3 per
quanto concerne il servizio di mensa."
All'art. 49 del CCNL 9.8.2000 sono aggiunti i seguenti commi
5 e 6:
5. Le Amministrazioni, nell'ambito delle proprie
disponibilità, possono attivare iniziative a favore dei lavoratori, anche attraverso il
loro contributo, da definirsi in sede di contrattazione integrativa, come convenzioni in
materia di trasporti, assistenza sanitaria, istituzioni di asilo nido e sussidi economici.
6. I dipendenti possono rilasciare delega a favore di
associazioni a carattere sociale, culturale e ricreativo soltanto qualora nelle delega
stessa sia espressamente prevista la clausola di revocabilità immediata.
ART. 16 UTILIZZO DEL FONDO DELLE PROGRESSIONI
ECONOMICHE E PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE
Il comma 2, lettera d dell'art. 68 del CCNL 9.8.2000 è
modificato come segue:
d) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività
e il miglioramento dei servizi.
ART. 17 - VALUTAZIONE DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO
All'art. 18 del CCNL 13.05.2003 è aggiunto il seguente
comma 3:
3. L'anzianità del personale ex ISEF transitato nelle
Università è valutata per intero ai fini delle progressioni economiche previste dagli
articoli 56 e 57 del CCNL 9.8.2000.
ART. 18 - ARBITRATO E CONCILIAZIONE
L'art. 13 del CCNL 13.05.2003 è sostituito come segue:
1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle
controversie individuali di lavoro previsto dall'art. 65, comma 1, del D.lgs. 30 marzo
2001, n.165, si svolge nelle forme previste dal CCNQ in materia di conciliazione e
arbitrato del 23 gennaio 2001 e dal successivo CCNQ del 24/7/2003.
ART. 19 - TRASFERIMENTI
L'art. 46 del CCNL 2000 è sostituito come segue:
1. Al fine di favorire l'attuazione dei trasferimenti del
personale del comparto, ciascuna Amministrazione comunica entro il 31 gennaio di ciascun
anno alle altre Amministrazioni del comparto stesso l'elenco dei posti che intende coprire
nel corso dell'anno, elenco che le Amministrazioni riceventi portano a conoscenza del
personale con idonei mezzi di pubblicità.
2. Ottenuto l'assenso al trasferimento dall'Amministrazione
di destinazione, la relativa procedura di trasferimento deve concludersi entro 90 giorni
dall'assenso medesimo.
3. Il rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni con
l'Amministrazione di destinazione e al dipendente è garantita la posizione retributiva
maturata nell'Amministrazione di provenienza e la continuità della posizione
pensionistica e previdenziale.
ART. 20 COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO DEL
MOBBING
1. Per mobbing si intende una forma di violenza morale o
psichica nell'ambito del contesto lavorativo, attuato dal datore di lavoro o da dipendenti
nei confronti di altro personale. Esso è caratterizzato da una serie di atti,
atteggiamenti o comportamenti diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed
abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie o vessatorie tali da comportare
un'afflizione lavorativa idonea a compromettere la salute e/o la professionalità e la
dignità del dipendente sul luogo di lavoro, fino all'ipotesi di escluderlo dallo stesso
contesto di lavoro.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento
alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità
di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare l'evenienza di tali
comportamenti; viene pertanto istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente contratto, uno specifico comitato paritetico presso ciascuna Amministrazione con
i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno;
3. Le proposte formulate dai comitati sono presentate alle Amministrazioni per i
connessi provvedimenti, tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione e il
funzionamento di sportelli di ascolto nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione
della figura del consigliere/consigliera di fiducia, nonché la definizione dei codici di
condotta, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
4. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno, i
comitati valutano l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani generali per la
formazione, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono
essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
5. I comitati di cui al comma 3 sono costituiti da un componente designato da ciascuna
delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di
rappresentanti dell'Amministrazione. Il presidente del comitato viene alternativamente
designato tra i rappresentanti dell'Amministrazione ed il vicepresidente dai componenti di
parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma
rimanendo la composizione paritetica dei comitati, di essi fa parte anche un
rappresentante del comitato per le pari opportunità, appositamente designato da
quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
6. Le Amministrazioni favoriscono l'operatività dei
comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare
valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro
svolto dagli stessi. I comitati sono tenuti a redigere una relazione annuale
sull'attività svolta.
7. I comitati di cui al presente articolo rimangono in
carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I
componenti dei comitati possono essere rinnovati nell'incarico per un sola volta.
ART. 21 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA
1.Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in
tutte istituzioni del comparto, è individuato con le modalità di cui all'art. 7 del D.M.
5.8.98, n. 363.
Qualora successivi Accordi quadro modificassero in tutto o
in parte la normativa contrattuale anzidetta, questa dovrà ritenersi recepita previo
confronto con le OO.SS del comparto.
2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta negli artt.18 e 19 del
D.lgs.626/94, le parti attribuiscono particolare rilievo alle seguenti indicazioni:
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Egli segnala preventivamente al presidente le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa esplicito riferimento al D.lgs.
626/94, al D.lgs. 242/96, al D.M. 292/96,al D.M. 363/98, al D.M. 382/98, al CCNQ del 7
maggio 1996 e alla legislazione in materia di igiene e sicurezza.
ART. 22 OSSERVATORIO NAZIONALE PARITETICO DELLA
SICUREZZA
1. Al fine di stabilizzare i rapporti partecipativi in
materia di igiene e sicurezza le parti si impegnano ad attivare, presso la CRUI e senza
oneri aggiuntivi di spesa, un Osservatorio Nazionale Paritetico con il compito di
monitorare lo stato di applicazione della normativa e di avanzare proposte agli organi
competenti, nonché esplicare attività di raccordo con i soggetti istituzionali a livello
nazionale operanti in materia di salute e sicurezza.
ART. 23 CONGEDI PER MOTIVI DI FAMIGLIA E DI STUDIO
1.Il dipendente può chiedere, per documentati e gravi
motivi familiari o per documentati motivi di studio, un periodo di congedo continuativo o
frazionato, non superiore a due anni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4,
commi 2 e 4, della legge n. 53/2000.
2.I periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con
le assenze per malattia previste dalle vigenti disposizioni contrattuali.
3. Ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 53/2000, ai
lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa
Amministrazione, possono essere concessi, a richiesta, congedi per la formazione nella
misura percentuale annua complessiva del 10 % del personale in servizio, presente al 31
dicembre di ciascun anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con arrotondamento
all'unità superiore.
4. I lavoratori, che intendono usufruire dei congedi di cui
al comma 3 e in possesso della prescritta anzianità, devono presentare
all'Amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente l'indicazione
dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata
prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata, di norma, almeno trenta giorni
prima dell'inizio delle attività formative. La contrattazione integrativa stabilirà le
procedure di accoglimento delle domande.
5. L'Amministrazione può differire la fruizione del congedo
fino ad un massimo di sei mesi al fine di contemperare le esigenze organizzative degli
uffici con l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo stesso
possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile
durante la fase di preavviso di cui al comma 4.
6. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo
formativo per malattia può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo, con
diritto di priorità.
7.Il diritto alla formazione previsto e disciplinato dal
presente articolo compete anche al lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto un periodo di
congedo ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000.
ART. 24 - ENTE BILATERALE PER LA FORMAZIONE
1. Le parti convengono che possa essere istituito un Ente
bilaterale, tra la C.R.U.I. medesima, espressione del Comitato di settore del comparto, e
le OO.SS. firmatarie del CCNL, che persegua l'obiettivo di programmare e realizzare
qualificate e certificate iniziative di formazione nazionale per il personale del
comparto.
2. A tal fine, entro trenta giorni dalla sottoscrizione
definitiva del presente CCNL, le parti si impegnano ad attivare presso la C.R.U.I. una
commissione paritetica di studio che definisca modalità di costituzione, ordinamento e
strumenti dell'Ente di cui sopra.
ART. 25 DIRITTO DI ASSEMBLEA
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante
l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con
l'Amministrazione, per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti
o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno su materie di
interesse sindacale e del lavoro:
- singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 6 del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle prerogative sindacali;
3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo resta ferma la disciplina
del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di
utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.
ART. 26 TRATTENUTE PER SCIOPERI BREVI
1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata
lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata
della astensione dal lavoro e, comunque, in misura non inferiore a un'ora rispetto alle 36
normali di servizio.
ART. 27 REPERIBILITA'
1. Le Amministrazioni che richiedessero la reperibilità o
la pronta disponibilità regoleranno tale istituto in contrattazione integrativa con le
risorse di cui agli articoli 67 e 68 del CCNL 9-8-2000, garantendo comunque il rispetto
dei seguenti principi.
2. L'istituto della reperibilità è previsto esclusivamente
per i settori di attività per i quali è necessario assicurare la continuità dei
servizi. Esso si espleta durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di
lavoro soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono
essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario. La
durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore.
3. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di
reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a sei ore.
4. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato
in reperibilità per più di sei volte in un mese e per non più di due volte in giorni
festivi nell'arco di un mese.
TITOLO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
ART. 28 PERSONALE CHE OPERA PRESSO LE A.O.U.
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente CCNL il
personale dipendente dalle A.O.U. di cui all'art. 13 del CCNQ per la definizione dei
comparti di contrattazione, sottoscritto il 18.12.2002, e il personale dipendente dalle
Università così come definito dall'art. 51, comma 1, del CCNL 9.8.2000, è collocato
nelle specifiche fasce di cui alla colonna A della successiva tabella.
2. Le Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN
provvedono, dopo l'applicazione del successivo comma 6, alla collocazione del personale
nelle fasce di cui al precedente comma, con riferimento al trattamento economico in
godimento.
A |
B |
FASCE A.O.U. |
EQUIVALENZA DI POSIZIONE ECONOMICA NEL SSN * |
IV |
A ausiliario specializzato |
IV |
A commesso |
V |
B operatore tecnico |
V |
B- operatore tecnico addetto all'assistenza |
V |
B coadiutore amm.vo |
VI |
BS puericultrice |
VI |
BS operatore tecnico specializzato |
VI |
BS coadiutore amministrativo esperto |
VI |
BS infermiere generico |
VI |
BS infermiere psichiatrico |
VI |
BS massaggiatore |
VI |
BS massofisioterapista |
VI |
BS operatore socio-sanitario |
VII |
C assistente tecnico |
VII |
C programmatore |
VII |
C assistente amministrativo |
VIII |
D - infermiere professionale |
VIII |
D ostetrica |
VIII |
D dietista |
VIII |
D assistente sanitario |
VIII |
D infermiere pediatrico |
VIII |
D podologo |
VIII |
D igienista dentale |
VIII |
Dtecnico sanitario di laboratorio biomedico |
VIII |
D tecnico sanitario di radiologia medica |
VIII |
D tecnico di neurofisiopatologia |
VIII |
D tecnico ortopedico |
VIII |
D- tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare |
VIII |
D odontotecnico |
VIII |
D ottico |
VIII |
D audiometrista |
VIII |
D audioprotesista |
VIII |
D fisioterapista |
VIII |
D logopedista |
VIII |
D ortottista |
VIII |
D terapista della neuro e della psicomotricità dell'età evolutiva |
VIII |
D tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psico-sociale |
VIII |
D terapista occupazionale |
VIII |
D massaggiatore non vedente |
VIII |
D educatore professionale |
VIII |
D - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro |
VIII |
D collaboratore professionale assistente sociale |
VIII |
D tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. |
VIII |
D collaboratore tecnico professionale |
VIII |
D collaboratore amministrativo professionale |
VIII |
D - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro |
IX |
DScollaboratore professionale sanitario esperto |
IX |
DS collaboratore professionale assistente sociale esperto |
IX |
DScollaboratore tecnico-professionale esperto |
IX |
DScollaboratore amministrativo professionale esperto |
* Valori economici del CCNL della Sanità riferiti a profili
esemplificativi
3. Il trattamento economico fondamentale e l'indennità di
ateneo delle fasce di cui alla colonna A resta a carico dell'Università per l'importo
relativo alla categoria di provenienza, e per la restante parte, ivi compreso il salario
accessorio, viene finanziato con l'indennità perequativa prevista dall'art. 31 del DPR
n.761/79.
4.La posizione conseguita come nei precedenti commi spetta
esclusivamente al personale di cui al presente articolo. La stessa non comporta effetti di
trascinamento economico e di conservazione della retribuzione nelle ipotesi di mobilità
compartimentale o intercompartimentale del personale stesso verso strutture diverse dalle
Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN, salvo che presso il SSN medesimo.
5. Le ipotesi di mobilità di cui al comma precedente si
realizzano comunque con l'assenso dell'interessato, salvo che per le fattispecie che danno
luogo a sanzioni disciplinari o per processi concordati di ristrutturazione aziendale.
Nelle Aziende di cui al successivo art. 30 sono comunque
fatte salve le posizioni economiche orizzontali in caso di mobilità non volontaria.
6. Sono fatte salve, con il conseguente inserimento nella
colonna A della precedente tabella, le posizioni giuridiche ed economiche, comunque
conseguite, del personale già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del
presente CCNL. Per il personale che, anch'esso già in servizio nelle A.O.U. alla data di
entrata in vigore del presente CCNL, non trova collocazione nella medesima tabella di cui
al comma 2, ivi comprese le EP, sono fatte salve le posizioni conseguite per effetto delle
corrispondenze con le figure del personale del SSN.
7. I benefici economici derivanti dall'applicazione
dell'art. 51, comma 4, ultimo capoverso del CCNL 9.8.2000 e art. 5, comma 3, del CCNL
13.5.2003, sono conservati "ad personam", salvo eventuale successivo
riassorbimento.
8. Al personale di cui al presente articolo e del successivo
art. 30 si applica, per quanto concerne i diritti e gli obblighi di formazione
professionale, la normativa in vigore nei CCNL Sanità.
9. Per quanto non disciplinato diversamente nel presente
capo, al personale universitario collocato nelle fasce come da colonna A della tabella di
cui al comma 2, si applicano le norme del presente CCNL.
ART. 29 PROGRESSIONI ORIZZONTALI E VERTICALI
1. La progressione economica orizzontale del personale
collocato nelle fasce di cui alla colonna A della precedente tabella si realizza con le
modalità, con i valori economici e alle condizioni previste dal CCNL della Sanità.
2. Sono fatti salvi gli accordi fin qui intervenuti in
materia di progressioni orizzontali e verticali.
3. Le progressioni verticali si realizzano attraversano il
regolamento aziendale da definirsi con le modalità di cui all'art. 57 del CCNL 9.8.2000.
ART. 30 AZIENDE OSPEDALIERE INTEGRATE CON
L'UNIVERSITA'
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano
anche al personale del comparto Università in servizio presso le Aziende ospedaliere
integrate con l'Università (art. 2, lett. b, del d.lgs. 21.12.99, n.517) nonché al
personale del comparto in servizio presso le strutture convenzionate di ricovero e cura a
carattere scientifico.
2. Nelle Aziende predette la composizione della delegazione
sindacale, per il personale del comparto Università, è quella di cui all'art. 9 del CCNL
9.8.2000. In sede di contrattazione integrativa potranno essere previste, con carattere di
reciprocità, norme di raccordo per quanto attiene la composizione di parte pubblica e
sindacale.
ART. 31 DOCENTI INCARICATI ESTERNI
1. A decorrere dal 1/1/2003 la retribuzione dei docenti
incaricati esterni di cui all'art. 15 del DPR 3 agosto 1990, n. 319 è fissata in euro
24.463,89 annui lordi.
2. La retribuzione definita ai sensi del comma 1 include ed
assorbe l'intero importo dell'indennità integrativa speciale in godimento. Ai fini della
definizione del trattamento economico spettante ai docenti incaricati interni continua a
non essere considerato l'importo corrispondente all'indennità integrativa speciale
conglobata.
3. Ai docenti di cui al comma 1 viene altresì erogata, a
valere sulle disponibilità contrattuali dell'anno 2002, una somma "una tantum"
di euro 8.000 a titolo di recupero degli incrementi non percepiti sino al 31.12.2001.
ART. 32 COLLABORATORI ESPERTI LINGUISTICI
1. Il trattamento complessivo annuo lordo di cui all'art.
22, comma 2 del CCNL 13/5/03 è rideterminato a decorrere dal 1/1/2002 in
13.806,15.
TITOLO IV
ART. 33 CATEGORIA EP
1. Il personale inquadrato nella categoria EP (Elevate
Professionalità), destinatario della presente sezione, costituisce una risorsa
fondamentale per il perseguimento degli obiettivi delle amministrazioni. Pertanto esso
rappresenta un'area di particolare interesse sotto il profilo contrattuale.
2. Nel caso in cui le amministrazioni conferiscano al
personale inquadrato nella categoria EP incarichi comportanti funzioni professionali che
richiedono l'iscrizione a ordini professionali, tale personale svolgerà la propria
attività in conformità alle normative che disciplinano le rispettive professioni,
rispondendone a norma di legge, e secondo i singoli ordinamenti professionali, con
l'assunzione delle conseguenti responsabilità.
ART. 34 ORARIO DI LAVORO
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo delle
Amministrazioni, il personale inquadrato nella categoria EP assicura la propria presenza
in servizio e organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle
esigenze della struttura, all'espletamento dell'incarico affidatogli e ai programmi da
realizzare.
2. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali medie
nell'arco di un trimestre. Eventuali assenze riferibili alla fruizione di permessi
retribuiti vengono conteggiate in misura di sei ore giornaliere in caso di orario
articolato su sei giorni, in misura di sette ore e 12 minuti in caso di orario articolato
su cinque giorni settimanali.
3. Qualora lo svolgimento dell'attività istituzionale debba
realizzarsi al di fuori della sede di servizio, tale circostanza sarà autocertificata
dall'interessato con cadenza mensile.
Art. 35 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
1. La formazione e l'aggiornamento professionale del
personale della categoria EP sono assunti dalle Amministrazioni come metodo permanente
teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze allo sviluppo del contesto
culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento; conseguentemente, la partecipazione
alle iniziative di formazione inserite in appositi percorsi anche individuali, su proposta
degli interessati o comunque, concordati con gli organi statutari e/o con i dirigenti,
viene considerata servizio utile a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico
della Amministrazione.
2. Fino ad un massimo di 36 ore annue retribuite, da
utilizzare in periodi compatibili con le esigenze di servizio, al personale di cui al
presente articolo può essere consentita la partecipazione a qualificate iniziative di
aggiornamento professionale e formazione. L'Amministrazione deve formalizzare un
eventuale, motivato diniego entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione fatta
dall'interessato. Qualora l'Amministrazione riconosca l'effettiva connessione di tali
iniziative con l'attività di servizio, può, nell'ambito delle proprie disponibilità di
bilancio, contribuire anche integralmente alla spesa sostenuta e debitamente documentata.
ART. 36 ATTIVITA' DI RICERCA E DI STUDIO
1. Le Amministrazioni favoriscono la partecipazione del
personale di categoria EP ai progetti di ricerca finanziati da committenti pubblici o
privati, all'interno delle strategie e dei piani delle Amministrazioni stesse.
2.Il personale della categoria EP ha diritto ad essere
riconosciuto autore o coautore delle ricerche a cui lavora. Salvo che l'Amministrazione
non ritenga di pubblicare i risultati della ricerca nell'ambito dei propri programmi
editoriali, l'autore ha diritto alla pubblicazione in proprio, fatto salvo l'eventuale
vincolo di segretezza.
3. Le Amministrazioni considerano di particolare interesse
ai fini dell'arricchimento professionale lo svolgimento da parte del personale della
categoria EP, delle attività elencate all'art. 53, comma 6, lettere da a) a f), del D.
Lgs. n. 165/2001, senza utilizzare le strutture dell'Amministrazione stessa e fuori
dell'orario di lavoro.
ART. 37 - CONFERIMENTO E REVOCA DI INCARICHI AL PERSONALE
DELLA CATEGORIA EP
1. Le Amministrazioni conferiscono al personale della
categoria EP incarichi comportanti particolari responsabilità gestionali ovvero funzioni
professionali richiedenti l'iscrizione ad ordini professionali o, comunque, alta
qualificazione e specializzazione.
2. Gli incarichi di cui al comma 1, fatti salvi quelli
conferiti al personale di cui all'art. 28, secondo gli appositi atti convenzionali, sono
conferiti dal Direttore amministrativo o da altro organo individuato secondo gli
ordinamenti delle Amministrazioni - previa determinazione da parte delle Amministrazioni
medesime di criteri generali - per un periodo non superiore a 5 anni, con atto scritto e
motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità. Tali criteri generali
saranno oggetto di informazione e, a richiesta, di concertazione con i soggetti sindacali
di cui all'art. 9 del ccnl 9.8.2000.
3. Per il conferimento degli incarichi le Amministrazioni
tengono conto rispetto alle funzioni ed alle attività da svolgere della
natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali e
professionali posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali e dell'esperienza
acquisite dal personale della categoria EP.
4. Gli incarichi possono essere revocati prima della
scadenza con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi
o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.
5. I risultati dell'attività svolta dai dipendenti cui
siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono oggetto di
valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall'Amministrazione, di
cui deve essere data informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 9 del ccnl
9.8.2000. La valutazione positiva dà titolo alla corresponsione della retribuzione di
risultato di cui al successivo articolo. Le Amministrazioni, prima di procedere alla
definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in
contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla
organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persone di sua fiducia; la
stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di
cui al comma 4.
6. La revoca o la cessazione dell'incarico comporta la
perdita della connessa retribuzione accessoria, fermo restando il diritto del dipendente
di essere adibito a mansioni previste dalla categoria di appartenenza, nonché il diritto
alla retribuzione di posizione nella misura minima.
ART. 38 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI
RISULTATO
1. Il trattamento economico del personale della categoria EP
è composto dall'indennità di ateneo, dalla retribuzione di posizione, articolata al
massimo su tre fasce, e dalla retribuzione di risultato. La retribuzione di posizione e di
risultato assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità, compreso il compenso
per il lavoro straordinario e con l'esclusione dell'indennità di ateneo, dell'indennità
di rischio da radiazioni, e dei compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano
all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale. L'importo della retribuzione
di posizione varia da un minimo di euro 3.099 ad un massimo di euro 12.912 annui lordi per
tredici mensilità e spetta anche al personale con incarichi di studio e/o di ricerca,
previa opportuna ricognizione degli incarichi da parte del responsabile di settore al fine
di pervenire ad un'omogenea graduazione delle posizioni stesse.
2. L'importo minimo di posizione di cui al comma 1 è
attribuito a tutto il personale appartenente alla categoria EP. Gli importi superiori al
minimo di posizione sono attribuiti in corrispondenza dell'affidamento di incarichi
correlati a particolari responsabilità gestionali ovvero di funzioni professionali
richiedenti l'iscrizione ad albi professionali o comunque alta qualificazione o
specializzazione. Ciascuna Amministrazione stabilisce la graduazione della retribuzione di
posizione in rapporto a ciascuna tipologia di incarico previamente individuata.
3.Salvo i casi di revoca dell'incarico per motivi
disciplinari, oppure su richiesta del dipendente, il mutamento dell'incarico ne comporta
l'attribuzione di un altro equivalente in termini economici, con ciò intendendosi
l'attribuzione di un'indennità di posizione variabile in meno, di norma, non oltre il
10%.
4. La retribuzione di risultato è finalizzata a remunerare
i risultati espressi da ciascun dipendente in termini di efficienza/produttività a
seguito della valutazione effettuata secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 5.
L'importo della retribuzione di risultato eventualmente spettante è compreso tra il 10 %
e il 30% della retribuzione di posizione attribuita.
5. Alla contrattazione integrativa è demandata la
definizione dei criteri generali per le modalità di determinazione dei valori retributivi
collegati ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla realizzazione
di specifici progetti, nonché la verifica della sussistenza delle condizioni per
l'acquisizione delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento dei
fondi.
6. Al finanziamento della retribuzione di posizione e della
retribuzione di risultato è destinato in ciascuna Amministrazione un apposito fondo,
costituito come previsto dall'art. 62 del CCNL 9.8.2000.
TITOLO V TRATTAMENTO ECONOMICO
ART. 39 - INCREMENTI TABELLARI ED EFFETTI DEI NUOVI
STIPENDI
1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto
dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002
2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente
nonché di una anticipazione del differenziale tra inflazione reale e programmata
determinatosi nell'anno 2002.
2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari, come
stabiliti dall'art. 2, comma 1 del CCNL del 13/5/2003, sono incrementati degli importi
mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella A con le decorrenze ivi
previste.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'indennità
integrativa speciale (IIS) di cui al comma 3 dell'art. 64 del CCNL del 9/8/2000 cessa di
essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce
stipendio tabellare. Detto conglobamento non modifica le modalità di determinazione della
base di calcolo del trattamento pensionistico, anche con riferimento all'art. 2, comma 10
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
4. Gli importi annui tabellari come rideterminati ai sensi
dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo e le relative decorrenze sono riportati
nell'allegata tabella B.
5. Gli incrementi di cui al comma 2 devono intendersi
comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 1 del presente
CCNL.
6. Gli incrementi di cui al presente articolo hanno effetto
sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di
quiescenza, sull'equo indennizzo.
7. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio,
dell'indennità sostitutiva del preavviso nonché di quella prevista dall'art. 2122 del
codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del
rapporto.
8. Il conglobamento dell'indennità integrativa speciale di
cui al comma 3 del presente articolo non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento
economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti
disposizioni.
Nota a verbale:
Con riferimento al comma 8 del presente articolo si precisa
che al personale in servizio all'estero destinatario del presente contratto, cui non
spetta l'IIS, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente
alla misura dell'indennità integrativa speciale percepita al 31 dicembre 2002, che
continua ad essere considerata per il calcolo delle trattenute previdenziali secondo la
normativa vigente. Si conferma, altresì, che per il suddetto personale il conglobamento
dell'indennità integrativa speciale sullo stipendio tabellare è utile ai fini
dell'indennità di buonuscita.
ART. 40 - INCREMENTO DELL'INDENNITÀ DI ATENEO
1. A decorrere dal 1/1/2002 gli importi individuali di
indennità di ateneo previsti dall'articolo 5 del CCNL 13.05.2003 sono rideterminati nelle
misure indicate nella tabella C.
2. Per il personale che non trova collocazione nella tabella
di cui all'art.28 l'incremento dell'indennità di cui al presente articolo rispetto
ai corrispondenti valori da ultimo stabiliti dall'art. 5 del CCNL 13.05.2003- non viene
considerato ai fini del trattamento economico di cui all'art. 31 del DPR n. 761/79, salvo
eventuale riassorbimento.
ART. 41 FINANZIAMENTO PER IL TRATTAMENTO
ACCESSORIO
1. Con decorrenza dal 1/1/2003 le risorse previste dagli
artt. 67 e 70 del CCNL del 9/8/2000, rideterminate dall'art. 4 del CCNL del 13/5/2003,
sono ulteriormente incrementate, in proporzione alla loro rispettiva consistenza, di un
importo complessivamente pari allo 0,51 % del monte salari 2001 riferito al personale del
comparto.
2. Le risorse del Fondo per le progressioni economiche e per
la produttività collettiva ed individuale di cui all'art. 67 del CCNL 9/8/2000 sono
altresì incrementate degli importi derivanti dai risparmi sulla retribuzione individuale
di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità)
in godimento del personale comunque cessato dal servizio, a decorrere dall'1.1.2002. Per
l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente
cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a
tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a
quindici giorni. L'importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo con
decorrenza dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane
assegnato in ragione di anno.
3. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1 una
quota-parte, non superiore allo 0,3% del monte salari 2001 riferito al personale del
comparto, è destinata al finanziamento del sistema di progressioni economiche
orizzontali. Le procedure selettive sono espletate secondo quanto previsto dall'art. 59,
comma 7 del CCNL 13/5/2003.
4. Nell'ambito della contrattazione integrativa ed a valere
sulle risorse del Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva
ed individuale di cui all'art. 67 del CCNL 9/8/2000, al netto di quelle previste dal comma
1 lett. f, gli Atenei istituiranno un'indennità accessoria mensile, erogabile per dodici
mensilità. Tale emolumento riassorbe e sostituisce le eventuali indennità già
corrisposte con carattere di generalità.
ART. 42 - FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI VERTICALI.
1. Al fine di incentivare il sistema delle progressioni
verticali ed a carico delle disponibilità per rinnovo del presente CCNL, sono
appositamente dedicate risorse complessivamente pari allo 0,2% del monte salari 2001 di
Amministrazione riferito al personale del comparto, calcolate su base annua.
ART. 43 - OBBLIGHI DEL DIPENDENTE
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere
costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i
principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il
rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. Il
dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di
lavoro contenuti nel codice di condotta allegato al presente CCNL.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire
l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i
cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di
garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione, anche in relazione alle norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
ART. 44 - SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI
1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati nel precedente articolo danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale
2. L'Amministrazione non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti
del dipendente senza previa contestazione scritta dell'addebito e senza aver sentito il
dipendente a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
La contestazione di cui sopra deve effettuarsi
tempestivamente e comunque non oltre i 20 giorni da quando l'ufficio competente,
individuato dalle Amministrazioni in conformità ai propri ordinamenti, è venuto a
conoscenza del fatto.
3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire
prima di cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto. Il dipendente può,
adducendo adeguate motivazioni, chiedere che venga dilazionata, ma comunque non oltre il
quindicesimo giorno dall'originaria convocazione, la data della propria audizione a
discolpa. La sanzione verrà eventualmente irrogata entro il termine di 15 giorni dalla
data fissata per l'audizione, anche se l'interessato dovesse non presentarsi.
4. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del
D.lgs. n. 165/2001, la sanzione da comminare non sia di sua competenza, il responsabile
della struttura in cui il dipendente lavora, ai fini del comma 2, segnala entro venti
giorni da quando ne ha avuto conoscenza all'ufficio competente, ai sensi del citato art.
55, comma 4, i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento.
5. Al dipendente o su sua espressa delega al difensore, è
consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120
giorni dalla data della contestazione dell'addebito. Qualora non sia stato portato a
termine entro tale data, il procedimento si estingue.
7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari,
sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente,
irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al comma 1. Quando il medesimo ufficio
ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del
procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
8. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni
disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
9. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il
lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
ART. 45 - CODICE DISCIPLINARE
1. Nel rispetto del principio di gradualità e
proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza e in conformità
a quanto previsto dall'art. 55 del D.lgs. n.165/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali:
a) il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione:
b) al dipendente responsabile di più mancanze compiute in un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento disciplinare, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità;
2. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica al dipendente per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'Amministrazione e
destinato ad attività sociali per i dipendenti.
3. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica per:
a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa oppure quando le mancanze previste nel comma 2 presentino caratteri di particolare gravità;
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 3 presentino caratteri di particolare gravità;
Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato
della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene
corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione fondamentale
spettante ai sensi del presente CCNL, nonché gli assegni del nucleo familiare ove
spettanti.
5. La sanzione disciplinare del licenziamento con
preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una delle mancanze previste ai commi 3 e 4, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto al comma 6, lett. a);
6. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
7. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 2 a 6 sono comunque sanzionate
secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei
fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 2 del presente CCNL,
quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
8. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve
essere data la massima pubblicità mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo
accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere
sostituita con altre.
ART. 46 - RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E
PROCEDIMENTO PENALE
1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti
illeciti di rilevanza penale, l'Amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed
inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane, tuttavia, sospeso fino
alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo
della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente,
quando l'Amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a
carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è
sospeso fino alla sentenza definitiva.
3. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4,
della legge 97 del 2001, negli altri casi il procedimento disciplinare sospeso ai sensi
del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'Amministrazione ha avuto
notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
4. Per i casi previsti all'art. 5, commi 2 e 4, della
legge 97 del 2001, il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato
entro 90 giorni da quando l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e
deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
5. L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 45, come
conseguenza delle condanne penali citate nel comma 6, lett. b) ed e), non ha carattere
automatico, essendo correlata all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto
previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto
dall'art. 653 c.p.p.. Qualora nel procedimento disciplinare sospeso al dipendente, oltre
ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state
contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
7. In caso di proscioglimento si procede analogamente al
comma 6.
8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova
applicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001.
9. Il personale licenziato ai sensi dell'art. 45, comma 6,
lett. b) ed e), e successivamente assolto a seguito di revisione del processo, ha
diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella
medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica
e con decorrenza dell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento.
10. Il personale riammesso ai sensi del comma 9, è
reinquadrato, nell'area e nella posizione economica in cui è confluita la qualifica
posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione
del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli
hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo
di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in
servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
ART. 47 - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO
PENALE
1. Il personale che sia colpito da misura restrittiva della
libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per
la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L'Amministrazione, ai sensi del presente articolo,
cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di
sospensione del personale, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del
successivo comma 3.
3. Il personale, può essere sospeso dal servizio con
privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale
che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a
giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali
da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento
ai sensi dell'art. 45, commi 5 e 6.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal
servizio per i reati indicati dall'art. 58 del D.lgs. n.267/2000.
5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della
legge n. 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono
essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora
intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione
condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge 97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto
previsto dall'art. 46 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento
penale.
7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5
sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione fondamentale spettante ai
sensi del presente CCNL, nonchè gli assegni del nucleo familiare, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o
proscioglimento, ai sensi dell'art. 45, commi 6 e 7, quanto corrisposto nel periodo di
sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al
lavoratore se fosse rimasto in servizio, fatta eccezione per i compensi per lavoro
straordinario e per quelli collegati all'effettivo svolgimento della prestazione. Ove il
giudizio disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi del medesimo art. 45, comma
6, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente
applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento
disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa
dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto
se fosse stato in servizio, fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario
e per quelli collegati all'effettivo svolgimento della prestazione, nonchè i periodi di
sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio
disciplinare riattivato.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a
causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un
periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione
cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento
disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.
11. I procedimenti disciplinari in corso alla data di
stipulazione del presente contratto vanno portati a termine secondo le procedure vigenti
alla data del loro inizio.
ART. 48 - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CORSO DI PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE
1. L'Amministrazione, laddove riscontri la necessità di
espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione
disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione,
può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro del
dipendente per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della
retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il
periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma
restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione
irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo,
escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti
dell'anzianità di servizio.
ART. 49 - CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLE MOLESTIE
SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO
1. L'Amministrazione dà applicazione, con proprio atto, al
codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie
sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione
europea del 27.11.1991, n. 92/131/CEE, allegata a titolo esemplificativo al n. 1 del
presente contratto per fornire linee guida uniformi in materia. Dell'atto così adottato
l'Amministrazione dà informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
ART. 50 - NORMATIVA VIGENTE E DISAPPLICAZIONI
1. In applicazione dell'art. 69, comma 1, del d.lgs.
n.165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del
13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del
presente CCNL, con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del
presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto università:
a) Indennità di rischio: art. 20 del D.P.R. n.319/90;
2. Le parti si danno atto che eventuali lacune che si dovessero verificare nell'ambito
della disciplina del rapporto di lavoro per effetto della generale disapplicazione delle
norme di cui al precedente comma 1, saranno oggetto o di specifica interpretazione
autentica o di appositi contratti collettivi nazionali integrativi.
3. Le parti convengono che la materia di cui al presente
articolo verrà ulteriormente esaminata nel corso di apposita sequenza contrattuale
finalizzata, comunque, alla predisposizione del testo unico sulle norme contrattuali e non
vigenti per il comparto.
ART. 51 PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un
Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del d.lgs.
n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni e
integrazioni, dell'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e
di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del D.P.C.M. del
20 dicembre 1999.
2.Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che
consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire
l'istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti ad altri comparti.
3.Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell'art. 11
del predetto Accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13
del medesimo, con importi corrispondenti a quelli indicati dagli artt. 11 e 16
dell'Accordo 14 marzo 2001 per l'istituzione del Fondo nazionale di pensione complementare
dei lavoratori della Scuola. Le spese di avvio del Fondo potranno essere definite in
misura maggiore di quella prevista dall'art. 16 del citato Accordo 14 marzo 2001 in sede
di trattativa per la costituzione del Fondo pensioni di cui trattasi a fronte di
specifiche e ulteriori disponibilità. In questo caso potrà essere anche prevista una
quota aggiuntiva di contribuzione datoriale, come nell'art. 12 del citato Accordo 14 marzo
2001.
4. Ai fini del presente articolo le parti concordano di
realizzare i seguenti impegni: pervenire alla sottoscrizione dell'accordo istitutivo del
Fondo pensione complementare, definire lo statuto, il regolamento e la scheda di adesione;
costituire il Fondo pensione: procedere alle elezioni dei rappresentanti dei soci del
Fondo al raggiungimento delle adesioni che saranno previste in sede di accordo istitutivo.
5. Le parti procederanno alla calendarizzazione degli
impegni suddetti, convenendo, a questi fini, che una prima verifica circa lo stato
dell'attività normativa ed il contenuto di eventuali atti di indirizzo si realizzerà
entro il 31 dicembre 2004.
ALLEGATO N. 1
1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o
comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla
dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di
creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti;
Art. 2
1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:
a) è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
Art. 3
1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento
indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente potrà
rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una procedura informale
nel tentativo di dare soluzione al caso.
2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà
concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento
affrontato.
3. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere
adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà adeguatamente formato dagli Enti,
è incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto
di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso.
Art. 4
1. La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il
dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di
favorire il superamento della situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di
lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare
perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve
avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.
1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie
sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento della Consigliera/del Consigliere,
ovvero, qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà
sporgere formale denuncia, con l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla
dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o a
trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in
ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie
sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà
essere inoltrata direttamente alla direzione generale.
3. Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta
riservatezza dei soggetti coinvolti.
4.Nel rispetto dei principi che informano la legge n.
125/1991, qualora l'Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga
fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita la
Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla
cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente
di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità della persona.
5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge
n. 125/91 e nel caso in cui l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare
ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di
rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non gli
comporti disagio.
6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n.
125/91, qualora l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non ritenga
fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati,
provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del
procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali
casi è data la possibilità ad entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni,
eventualmente con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed è comunque garantito ad
entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.
Art. 6
1. Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti
le aziende dovranno includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla
prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia
luogo.
2. L'amministrazione dovrà, peraltro, predisporre specifici
interventi formativi in materia di tutela della libertà e della dignità della persona al
fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti
che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla
prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.
3. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con
le Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro le molestie
sessuali anche attraverso assemblee interne.
4. Verrà inoltre predisposto del materiale informativo
destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie
sessuali.
5. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere un'azione di
monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e
nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere,
d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo ed
alla Presidente del Comitato Nazionale di Parità un'apposita relazione sullo stato di
attuazione del presente Codice.
6. L'Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo
d'Intesa per l'adozione del presente Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del
primo anno per verificare gli esiti ottenuti con l'adozione del Codice di condotta contro
le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute
necessarie.
ALLEGATO n. 2
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 1
1.I princìpi e i contenuti del presente codice
costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e
imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I
dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il
Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura
dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al coordinamento con le previsioni
in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le
altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti
i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i
profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi
enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate
e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere
costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di
rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e
persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri
comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al
fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in
situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna
attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad
evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della
pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica
la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si
impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e
assume le responsabilità connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui
dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui
dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da
stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei
rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola
l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano
titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni
necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei
dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei
cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di
semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da
parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme
giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente
rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle
proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte
dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini
interessati.
Art. 3
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né
accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di
modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefìci da
decisioni o attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né
accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto
grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi
parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.
Art. 4
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di
associazione, il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad
associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano
coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti
politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire
ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
Art. 5
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente
dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli
abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:
a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di
decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti
entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o
il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di
individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di
enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli
sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in
cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente
dell'ufficio.
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi
dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto
per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con
individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un
interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il
conferimento di incarichi remunerati.
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione
lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con
l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno
prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di
svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare
ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
Art. 9
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre
nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in
particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa
altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione.
Art. 10
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né
affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria
spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente
limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o
attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non
utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che
dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi
compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene
o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di
beni o servizi per ragioni di ufficio.
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta
adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano
richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella
trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a
cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la
mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e
risponde sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere
informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da
dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il
dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di
stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in
ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare
o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre
comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in
una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli
standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei
servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli
utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di
prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
1. Nella stipulazione di contratti per conto
dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi,
né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per
facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto
dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o
assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel
biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia
concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare
all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con
imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura,
servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per
iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il
dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari
generali e personale.
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO UNIVERSITA'
INDICE GENERALE DEGLI ARTICOLI |
Premessa |
| art. 1 - campo di applicazione, durata, decorrenza del contratto |
TITOLO I MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CCNL 9.8.2000 |
| art. 2 composizione delle delegazioni |
| art. 3 tempi e procedure per la stipula o il rinnovo del CCI |
| art. 4 consultazione |
| art. 5 - periodo di prova |
| art. 6 - assunzioni a tempo determinato |
| art. 7 - orario di lavoro |
| art. 8 lavoro notturno |
| art. 9 - permessi retribuiti |
| art. 10 - congedi per motivi di servizio all'estero del coniuge |
| art. 11 sistema di valutazione dei dipendenti in distacco o aspettativa sindacale |
| art. 12 orario di lavoro e conto ore individuale |
| art. 13 modifica della tabella E e dell'art. 57 |
| art. 14 - progressione verticale nel sistema di classificazione |
| art. 15 mense e servizi sociali |
| art. 16 utilizzo del fondo delle progressioni economiche e per la produttività colllettiva e individuale |
| art. 17 valutazione dell'anzianità di servizio |
| art. 18 arbitrato e conciliazione |
| art. 19 trasferimenti |
TITOLO II ISTITUTI DI PARTICOLARE INTERESSE |
| art. 20 comitato paritetico sul fenomeno del mobbing |
| art. 21 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza |
| art. 22 osservatorio nazionale paritetico della sicurezza |
| art. 23 congedi per motivi di famiglia e di studio |
| art. 24 ente bilaterale per la formazione |
| art. 25 diritto di assemblea |
| art. 26 trattenute per scioperi brevi |
| art. 27 reperibilità |
| TITOLO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI |
| art. 28 personale che opera presso le A.O.U. |
| art. 29 - progressioni orizzontali verticali |
| art. 30 aziende ospedaliere integrate con l'università |
| art. 31 docenti incaricati esterni |
| art. 32 - collaboratori esperti linguistici |
TITOLO IV PERSONALE INQUADRATO NELLA CATEG. EP |
| art. 33 categoria EP |
| art. 34 orario di lavoro |
| art. 35 formazione e aggiornamento |
| art. 36 attività di ricerca e di studio |
| art. 37 - conferimento e revoca di incarichi |
| art. 38 - retribuzione di posizione e di risultato |
| TITOLO V TRATTAMENTO ECONOMICO |
| art. 39 incrementi tabellari ed effetti dei nuovi stipendi |
| art. 40- incremento dell'indennità di ateneo |
| art. 41 finanziamento per il trattamento accessorio |
| art. 42 finanziamento delle progressioni verticali |
TITOLO VI NORME DISCIPLINARI |
| art. 43 obblighi del dipendente |
| art. 44 sanzioni e procedure disciplinari |
| art. 45 codice disciplinare |
| art. 46 rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale |
| art. 47 sospensione cautelare in caso di procedimento penale |
| art. 48 sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare |
| art. 49 codice di condotta relativo alle molestie sessuali |
TITOLO VII NORME FINALI |
| art. 50 normativa vigente e disapplicazioni |
| art. 51 previdenza complementare |
| TABELLA A incrementi mensili della retribuzione tabellare |
| TABELLA B nuova retribuzione tabellare |
| TABELLA C indennità di ateneo |
| ALLEGATO 1 -Schema di codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali sui luoghi di lavoro |
| ALLEGATO 2 codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni |
DICHIARAZIONE A VERBALE
La Fed. CONFSAL SNALS UNIVERSITA' CISAPUNI ritiene
assolutamente insoddisfacenti le motivazioni per le quali l'ARAN non ha voluto inserire
nel CCNL 2002-2005 alcun riferimento alla separata area della vicedirigenza, prevista dal
comma 3 dell'art.7 della legge 15 luglio 2002 n° 145 che modifica il decreto legislativo
30 marzo 2001 n° 165, che deve essere regolamentata in tutti i comparti.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La Fed. CONFSAL SNALS UNIVERSITA' CISAPUNI esprime il
proprio rammarico per non essere riuscita a far inserire nel presente CCNL una
denominazione professionale alle singole categorie.
La richiesta, più volte reiterata, è stata
sistematicamente respinta dall'ARAN con motivazioni non condivise.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La Fed.ne CONFSAL SNALS UNIVERSITA' CISAPUNI chiede
che le eventuali lacune che si dovessero presentare nell'applicazione dell'art. 28 del
presente CCNL siano oggetto o di specifica interpretazione autentica o di appositi
contratti collettivi nazionali integrativi.
di |
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| (CISAL Univ, CISAS Univ,
Confail-Failel-Unsiau, Confill Univ- Cusal, Usspi-Tecstat) Cell. N. 3398498662 Tel./fax 091 328244 |
E-mail: cisal.sicilia@virgilio.it |
DICHIARAZIONE A VERBALE DEL C.S.A. di C.I.S.A.L. UNIVERSITA'
Il CSA di CISAL Università pur valutando positivamente
alcuni aspetti normativi contenuti nel CCNL, nel sottoscrivere il presente contratto,
mantiene le proprie riserve già espresse in sede di trattativa motivando tale
sottoscrizione essenzialmente con l'esigenza di poter partecipare alla trattativa per il
2° biennio economico 2004/2005 e per consentire al CSA di CISAL Università di poter
partecipare alla contrattazione integrativa decentrata e proseguire nella difesa e tutela
dei lavoratori
A salvaguardia del pluralismo sindacale si chiede che il
riconoscimento delle prerogative sindacali nel comparto sia esteso anche ai sindacati
formalmente costituiti a livello nazionale e locale pur non firmatari del CCNL.
Le richieste che non hanno trovato accoglimento e per le
quali chiediamo all'ARAN e alle altre OO.SS. un forte impegno già a partire dall'avvio
delle trattative sul biennio economico 2004/2005 sono le seguenti:
1) perequazione economica con gli altri comparti del
pubblico impiego;
2) recuperare alle competenze della contrattazione
integrativa locale le politiche sugli organici;
3) una revisione dell'ordinamento universitario che sani le
storture create dall'ordinamento previsto nel precedente CCNL e nelle aree di sofferenza
che esso ha creato, soprattutto nelle categorie B e C di confine, per le quali si deve
prevedere il passaggio anche in soprannumero nella categoria superiore;
4) eliminare l'obbligo del possesso del titolo di studio
richiesto per l'accesso dall'esterno per chi ha almeno 5 anni di anzianità nella
categoria inferiore;
5) stabilire un tetto massimo pari al 30% del personale in
servizio a tempo indeterminato oltre il quale non si possano più stipulare contratti
atipici, prevedendo la stabilizzazione dei precari in servizio, anche non continuativo,per
almeno un anno, alla data della stipula del CCNL; per il futuro privilegiare, tra le altre
tipologie lavorative i contratti di formazione-lavoro;
6) integrale recepimento delle norme inerenti il D.lgs.
195/2003, con particolare riferimento l'inquadramento degli addetti ai servizi di
prevenzione e protezione, ottemperando alla specifica indicazione contenuta nell'atto
d'indirizzo;
7) inquadramento dei lavoratori di cui all'art. 16 del CCNL,
secondo biennio economico 2000/2001, nel profilo e categoria corrispondente alle mansioni
superiori svolte per almeno due anni alla data della stipula del CCNL, in coerenza a
quanto previsto dall'art. 28 comma 2 CCNL 2002/2005;
8) inquadramento, anche in soprannumero, degli idonei di
tutte le selezioni previste dagli artt. 57e 74 CCNL 1998/2001 già effettuate o da
effettuarsi, utilizzando anche gli strumenti di cui all'art.9 della legge 3/2003 e
dall'art. 3 della legge 350/2003;
9) inquadramento del personale di categoria EP, anche in
soprannumero, che abbia ottenuto l'idoneità in pubblici concorsi banditi da
amministrazioni del comparto università, per l'accesso a qualifiche dirigenziali,
utilizzando gli strumenti di cui all'art.9 della legge 3/2003 e dall'art. 3 della legge
350/2003;
10) all'art. 28 commi 1 e 2, ove si prevede l'inquadramento
giuridico ed economico per il personale che opera presso le facoltà mediche, si devono
comprendere anche i dipendenti delle aree funzionali tecnico scientifica ed elaborazione
dati e delle biblioteche;
11) prevedere che la quota di salario accessorio
"universitario", di cui all'art. 28 comma 3, resti in godimento a tutto il
personale universitario compreso quello in servizio nelle facoltà mediche e che comunque
lo stesso non sia inferiore a quello attribuito ai pari grado in servizio presso le altre
facoltà dell'Ateneo;
12) il salario accessorio previsto dall'art. 28 comma 3 del
personale di cui al comma 1 assegnato alle A.O.U., finanziato con l'indennità perequativa
di cui all'art 31del DPR n. 761/79, deve avere funzione integrativa rispetto
all'accessorio universitario che comunque non può essere inferiore rispetto al quello
degli operatori del SSN;
13) inquadramento nella docenza dei lettori, come già
richiesto nella dichiarazione a verbale allegata al CCNL 1988/2001ed in ottemperanza alle
molteplici sentenze della Corte di Giustizia Europea;
14) inquadramento nella dirigenza universitaria del
personale di categoria EP con almeno 4 anni di servizio alla data di stipula del CCNL
2002/2005;
15) per il personale di cui alle categorie B, C,D ed EP, che
abbia ricoperto incarichi per i quali sia stata corrisposta l'indennità di
responsabilità, di posizione e di risultato, tali emolumenti dovranno essere computati ai
fini previdenziali, di quiescenza e del calcolo dei trattamenti di fine servizio.
16) in sintonia anche a quanto previsto dalla normativa
vigente negli altri comparti del P.I., prevedere la possibilità di riscattare il periodo
di studi relativo al conseguimento dei titoli professionali per le figure sanitarie;
17) possibilità per il personale del comparto di richiedere
l'anticipazione di parte del TFR e dell'indennità di fine servizio;
18) vincolo per le amministrazioni di destinare risorse pari
1% del monte salari alle attività formative del personale;
19) istituzione del comitato paritetico ex art. 20 del
D.leg.vo 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, in forma di ente bilaterale
nazionale;
20) l'inquadramento nella categoria EP posizione economica 1
del personale inquadrato nella categoria D che svolge le funzioni di Segretario
Amministrativo di Dipartimento da almeno 4 anni.
Roma 27.01.05
Il Coordinatore Nazionale CSA di CISAL UNIVERSITÀ
(Filippo Porcelli)
di |
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| (CISAL Univ, CISAS Univ,
Confail-Failel-Unsiau, Confill Univ- Cusal, Usspi-Tecstat) Cell. N. 3398498662 Tel./fax 091 328244 |
E-mail: cisal.sicilia@virgilio.it |
DICHIARAZIONE A VERBALE DEL C.S.A. di C.I.S.A.L. UNIVERSITA'
In relazione alla disciplina introdotta dagli articoli 28 e
29 del presente CCNL per il personale che opera presso le A.O.U. il CSA di CISAL
UNIVERSITÀ dichiara quanto segue:
a) il personale di cui al comma 1 dell'articolo 28
equiparato a figure dirigenziali del comparto Sanità dovrà essere collocato nelle fasce
dell'analoga tabella di equivalenza, che sarà prevista dal CCNL della Dirigenza area 7;
b) al predetto personale si applica quanto previsto dal
primo periodo del comma 6 del medesimo articolo 28;
c) l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo
29 dovrà avvenire utilizzando le medesime risorse indicate al comma 3 dell'articolo 28;
fino alla predisposizione del regolamento di cui al comma 3
dell'articolo 29 le procedure selettive per la progressione verticale saranno effettuate
con riferimento ai vigenti regolamenti di Ateneo.
Il Coordinatore Nazionale CSA di CISAL UNIVERSITÀ
(Filippo Porcelli)