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ACCORDO QUADRO NAZIONALE SUL TELELAVORO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,
IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 4, COMMA 3, DELLA
LEGGE 16 GIUGNO 1998 N. 191.
ART. 1
Ambito di applicazione e durata
- Il presente accordo quadro si applica al personale dipendente delle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Considerato il carattere sperimentale dell’istituto, all’inizio del secondo
biennio di applicazione le parti valuteranno l’opportunità di procedere
ad eventuali modifiche o integrazioni anche sulla scorta delle valutazioni
dell’Osservatorio di cui all’articolo 7.
ART. 2
Finalità e obiettivi del telelavoro
- Le parti convengono preliminarmente sul fatto che le potenzialità
positive del telelavoro, sul piano sociale ed economico, necessitano
di appropriate regole e strumenti idonei ad assicurare:
- alla pubblica amministrazione la concreta possibilità di
avvalersi funzionalmente di tale forma di flessibilità lavorativa;
- al lavoratore di scegliere una diversa modalità di prestazione
del lavoro, che comunque salvaguardi in modo efficace il sistema di
relazioni personali e collettive espressive delle sue legittime aspettative
in termini di formazione e crescita professionale, senso di appartenenza
e socializzazione, informazione e partecipazione al contesto lavorativo
e alla dinamica dei processi innovatori.
ART. 3
Relazioni sindacali
- Le relazioni sindacali si svolgono secondo criteri di responsabilità,
correttezza, trasparenza e tempestività; gli istituti di partecipazione
sindacale debbono essere attivati e conclusi in tempi strettamente congrui
rispetto all’avvio e all’attuazione dei progetti.
- Le Amministrazioni consultano preventivamente le OO.SS. sui contenuti
dei progetti di cui all’art. 3 del DPR 8 marzo 1999, n. 70.
- A livello di Amministrazione, la concertazione ha per oggetto le
modalità di realizzazione dei progetti e l’ambito delle professionalità
impiegate mediante il telelavoro.
La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro quarantotto
ore dalla data di ricezione della richiesta.
Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo
mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine
massimo di venti giorni dalla sua attivazione; dell’esito della concertazione
è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti
nelle materie oggetto della stessa.
- A livello di Amministrazione, la contrattazione integrativa determina
gli eventuali adattamenti della disciplina del rapporto di lavoro resi
necessari dalle particolari condizioni della prestazione.
Decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative senza che sia stato
raggiunto l’accordo, le parti riassumono la rispettiva libertà
d’iniziativa.
- Nell’ambito di ciascun comparto, la contrattazione potrà disciplinare
gli aspetti strettamente legati alle specificità del comparto
e, in particolare:
- criteri generali per l’esatta individuazione del telelavoro rispetto
ad altre forme di delocalizzazione;
- criteri generali per l’articolazione del tempo di lavoro e per
la determinazione delle fasce di reperibilità telematica;
- forme di copertura assicurativa delle attrezzature in dotazione
e del loro uso;
- iniziative di formazione legate alla specificità del comparto.
ART. 4
Assegnazione ai progetti di telelavoro
- Nell’ambito dei progetti di telelavoro di cui all’art. 3 del DPR
8 marzo 1999, n. 70, l’Amministrazione procederà con le modalità
previste dall’art. 4 dello stesso DPR n. 70 all’assegnazione a posizioni
di telelavoro dei lavoratori che si siano dichiarati disponibili a ricoprire
dette posizioni, alle condizioni previste dal progetto, con priorità
per coloro che già svolgano le relative mansioni o abbiano esperienza
lavorativa in mansioni analoghe a quelle richieste, tale da consentire
di operare in autonomia nelle attività di competenza.
- In caso di richieste superiori al numero delle posizioni l’Amministrazione
utilizzerà i seguenti criteri di scelta:
- situazioni di disabilità psicofisiche tali da rendere disagevole
il raggiungimento del luogo di lavoro;
- esigenze di cura di figli minori di 8 anni; esigenze di cura nei
confronti di familiari o conviventi, debitamente certificate;
- maggiore tempo di percorrenza dall’abitazione del dipendente alla
sede.
- L’assegnazione a progetti di telelavoro deve consentire al lavoratore
pari opportunità, quanto a possibilità di carriera,
di partecipazione a iniziative formative e di socializzazione rispetto
ai lavoratori che operano in sede.
- L’assegnazione a progetti di telelavoro non muta la natura del rapporto
di lavoro in atto; tale assegnazione è revocabile a richiesta
del lavoratore, quando sia trascorso il periodo di tempo indicato nel
progetto e nel rispetto di ulteriori condizioni eventualmente previste
nello stesso progetto (ad es.: che vi sia un sostituto), o d’ufficio
da parte dell’amministrazione. In tale ultimo caso, la riassegnazione
alla sede di lavoro originaria deve avvenire con modalità e in
tempi compatibili con le esigenze del lavoratore, e comunque entro 10
giorni dalla richiesta, elevati a 20 giorni nel caso di cui al comma
2, lettera b), oppure nel termine previsto dal progetto.
- In conformità all’articolo 3, comma 6, del citato DPR n. 70,
il dirigente, sulla base di quanto previsto dal progetto, può
esercitare le sue funzioni svolgendo parte della propria attività
in telelavoro.
ART. 5
Postazione di lavoro e adempimenti dell’Amministrazione
- Il telelavoro si realizza secondo le modalità previste dal
progetto, quali lavoro a domicilio, lavoro mobile, decentrato in centri
– satellite, servizi in rete o altre forme flessibili anche miste, ivi
comprese quelle in alternanza, comunque in luogo idoneo, dove sia tecnicamente
possibile la prestazione "a distanza", diverso dalla sede dell’ufficio
al quale il dipendente è assegnato.
- Le spese per l’installazione e la manutenzione della postazione di
telelavoro, che può essere utilizzata esclusivamente per le attività
attinenti al rapporto di lavoro, sono a carico dell’amministrazione;
sono, del pari, a carico dell’amministrazione le spese relative al mantenimento
dei livelli di sicurezza. Le attrezzature informatiche, comunicative
e strumentali, necessarie per lo svolgimento del telelavoro, vengono
concesse in comodato gratuito al lavoratore per la durata del progetto.
La contrattazione di comparto prevederà forme di copertura assicurativa
delle attrezzature in dotazione e del loro uso.
- Fermo restando che nessun dispositivo di controllo può essere
attivato all’insaputa dei lavoratori, l’amministrazione è tenuta
ad informare il lavoratore circa le modalità attraverso le quali
avviene la valutazione del lavoro prestato. I dati raccolti per la valutazione
della prestazione del lavoratore nel rispetto di tali modalità
possono essere utilizzati ai fini dell’esercizio dei poteri datoriali.
- Ciascun progetto prevederà la possibilità che siano
disposti, con frequenza media da definirsi eventualmente nella contrattazione
di comparto, rientri periodici del lavoratore presso la sede di lavoro.
- L’amministrazione deve garantire che la prestazione di telelavoro
si svolga in piena conformità con le normative vigenti in materia
di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori. L’amministrazione è
tenuta a fornire al lavoratore la formazione necessaria perché
la prestazione di lavoro sia effettuata in condizioni di sicurezza per
sé e per le persone che eventualmente vivono negli ambienti prossimi
al suo spazio lavorativo.
- Le amministrazioni, nell’ambito delle attività formative dedicate
ai lavoratori, prevedono l’effettuazione di iniziative di formazione
generale e specifica tendente a garantire un adeguato livello di professionalità
e socializzazione per gli addetti al telelavoro. Specifiche iniziative
formative saranno rivolte, altresì, ai dirigenti degli uffici
e dei servizi nel cui ambito si svolgano attività di telelavoro.
- Debbono essere assicurate forme di comunicazione tempestiva – ivi
compreso l’utilizzo dell’e-mail – per rendere partecipe il lavoratore
delle informazioni di carattere amministrativo più direttamente
connesse con le sue legittime aspettative, come indicato nell’articolo
2, lettera b).
ART. 6
Diritti ed obblighi del lavoratore
- Avendo riguardo agli obiettivi ed alle modalità attuative
del progetto, allo scopo anche di valorizzare l’autonomia nella gestione
del tempo e dell’attività lavorativa, la prestazione del telelavoro
è orientata a modelli innovativi di distribuzione dell’orario
di lavoro, ferma restando la stessa quantità oraria globale prevista
per il personale che presta la sua attività nella sede e secondo
i criteri generali definiti ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera
b).
Eventuali brevi periodi di interruzione del circuito telematico o fermi
macchina dovuti a guasti non imputabili al lavoratore saranno considerati
utili ai fini del completamento dell’orario di lavoro. In caso di fermi
prolungati per cause strutturali, è facoltà dell’amministrazione,
sentite le OO.SS., richiedere il temporaneo rientro del lavoratore presso
la sede di lavoro.
- Il lavoratore, nel caso in cui la postazione sia ubicata presso la
sua abitazione, è tenuto a consentire, con modalità concordate,
l’accesso alle attrezzature di cui ha l’uso da parte degli addetti alla
manutenzione, nonché del responsabile di prevenzione e protezione
e da parte del delegato alla sicurezza, per verificare la corretta applicazione
delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione
di telelavoro e alle attrezzature tecniche ad essa collegate. Il lavoratore
deve strettamente attenersi alle norme di sicurezza vigenti e alle istruzioni
impartire.
- Al lavoratore, la cui postazione di lavoro è ubicata presso
la sua abitazione, dovrà essere corrisposta una somma, che potrà
per alcune spese essere anche forfettaria, a titolo di rimborso delle
spese connesse ai consumi energetici e telefonici, nonché delle
eventuali altre spese connesse all’effettuazione della prestazione.
L’importo di tale somma, corrisposta a titolo di rimborso, da erogarsi
con cadenza predeterminata, è fissato dal progetto con le modalità
previste dall’art. 3, comma 4, e sarà rideterminato con riferimento
all’andamento dei prezzi e delle tariffe dei servizi indispensabili per
l’effettuazione del telelavoro.
- Il trattamento retributivo, tabellare e accessorio, è quello
previsto dalla contrattazione collettiva, nazionale, integrativa e decentrata,
che si applica ai lavoratori del comparto.
Del pari, per la parte normativa (ad es.: fruizione di ferie, festività
e permessi, aspettative, ecc.) si applica al lavoratore la disciplina
contrattuale prevista per la generalità dei lavoratori del comparto.
- E’ garantito l’esercizio dei diritti sindacali.
Il lavoratore deve poter essere informato e deve poter partecipare all’attività
sindacale che si svolge in azienda, a cominciare dalla istituzione, nelle
amministrazioni e negli enti che impiegano telelavoro, di una bacheca
sindacale elettronica, nonché dall’utilizzo dell’e-mail con le
rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.
ART. 7
Osservatorio sul telelavoro
- In considerazione della sperimentalità del telelavoro, sarà
istituito presso l’A.Ra.N., per il primo biennio di attuazione, un Osservatorio
formato da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali
firmatarie del presente accordo e da tre componenti nominati dall’Aran.
Tale Osservatorio, avvalendosi eventualmente dell’apporto di esperti,
nonché dei Comitati pari opportunità, ove costituiti,
dovrà, durante il biennio, raccogliere dati e informazioni circa
l’andamento delle esperienze in corso, il loro impatto sul funzionamento
dell’amministrazione e sull’organizzazione di vita dei lavoratori. Al
termine del biennio l’Osservatorio redigerà un rapporto, che
sarà reso pubblico, ed orienterà le parti per introdurre
eventuali modificazioni e/o adattamenti nella contrattazione collettiva.
- La contrattazione di comparto istituirà, altresì, Osservatori
di comparto, anche quali sensori settoriali dell’Osservatorio intercompartimentale.
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